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Numero d'incarto:
80.2002.191
Data decisione, Autorità:
20.01.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.191
Lugano
20 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 __________ e __________ __________
dichiaravano, oltre al reddito del lavoro della moglie di fr. 6'527.- di media
annua, il reddito aziendale del marito di fr. 26'317.50. Nella notifica di tassazione
dell' 11 febbraio 2002 l'Ufficio di tassazione elevava il reddito aziendale del
marito a fr. 38'000.- di media annua, poiché dal raffronto delle entrate e
delle uscite del biennio di computo risultava, tenuto conto del fabbisogno per
vivere, una disponibilità negativa di oltre fr. 12'000.- all'anno.
1.2.
Con
tempestivo reclamo del 14 febbraio 2002 i coniugi __________ contestavano il
reddito agricolo esposto loro dall'Ufficio di tassazione, chiedendo che venisse
rettificato come a dichiarazione.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 18 novembre 2002, nella cui motivazione
viene esposto partitamente il calcolo della disponibilità, dal quale emerge una
disponibilità nel biennio di fr. 10'092.-, pari a fr. 5'046.- di media annua,
senza tener conto del fabbisogno per vivere.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente la
riduzione del reddito aziendale come a dichiarazione, producendo un loro
calcolo della disponibilità monetaria, comprendente anche il dettaglio del
finanziamento della nuova stalla e dell'abitazione.
L'Ufficio
di tassazione non si è determinato.
-
Il
presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
-
4.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tali circostanze, essa
può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e
del tenore di vita del contribuente.
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti, a differenza della valutazione cui procede
l’autorità fiscale, che si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il
più possibile vicine alla verità).
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante
diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili.
4.2.
Dal
raffronto delle entrate e delle uscite, allestito dall’Ufficio di tassazione
emergeva una carenza di liquidità nel biennio di computo di ca. fr. 24'000.-.
L'autorità
fiscale, per una svista, non ha però tenuto conto nel raffronto dei redditi,
come ha potuto constatare questo giudice avvalendosi della consulenza dell'ispettore
fiscale della Camera, del contributo di fr. 35'000.- erogato dall'Aiuto
svizzero ai montanari. Se lo avesse fatto, sarebbe emersa una disponibilità
annua eccedente, già tenuto conto del necessario per vivere considerato
dall'Ufficio di tassazione in sede di reclamo, di ca. fr.9'000.- all'anno.
4.3.
In simili
condizioni il ricorso deve essere integralmente accolto, nel senso che il reddito
da attività agricola va definito in fr. 26'587.- di media annua, così come
dichiarato dal contribuente e non in fr. 38'000.- come stabilito dall'Ufficio
di tassazione.
Visto
l'esito del ricorso, al ricorrente va riconosciuto, conformemente all'art. 231
cpv. 5 LT, un importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili per le spese che ha
dovuto sopportare per l'allestimento del documento contabile allegato al
ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 novembre 2002 è riformata nel senso
che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 26'587.- di media annua.
§§ Gli
atti vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di
nuovi conteggi.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Lo Stato
verserà al ricorrente un importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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