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Numero d'incarto:
80.2002.186
Data decisione, Autorità:
08.02.2003, CDT
Incarto n.
80.2002.186
Lugano
8 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________, nato nel 1965, celibe, __________, domiciliato a , ha
lavorato dal 4 febbraio al 31 dicembre 2000 presso la ditta __________
/ a __________.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 il contribuente chiedeva la deduzione
delle spese di trasporto per recarsi al lavoro per fr. 9'270.- e spese di
doppia economia domestica per fr. 1’400.-.
L’Ufficio
di tassazione, per contro, limitava la deduzione delle spese di trasporto a fr.
1'500.-, ammettendo invece quella per doppia economia domestica di fr. 1'400.-
(cfr. notifica della tassazione dell’ 11 febbraio 2002).
1.2.
__________ presentava reclamo, contestando tra l’altro la riduzione della
deduzione per spese di trasporto.
Con
decisione del 21 ottobre 2002 l’UT respingeva su questo punto il reclamo, argomentando
che era possibile effettuare la trasferta da __________ a __________ usando i
mezzi di trasporto pubblici.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso il ricorrente, assistito da __________ __________
__________, chiede nuovamente che gli venga concessa la deduzione per spese di
trasporto nella misura chiesta con la dichiarazione d’imposta, affermando di
non poter effettuare la trasferta con i mezzi pubblici, poiché non gli consentono
di raggiungere il posto di lavoro all’orario prestabilito e impiegherebbe per
rientrare oltre due ore e mezzo.
L’autorità
fiscale non si è determinata sul ricorso.
2.2.
In
occasione dell’udienza del 30 gennaio 2003 si è convenuto di stabilire la
deduzione per spese di trasporto e di doppia economia domestica per il periodo
in discussione (4 febbraio - 31 dicembre) in complessivi fr. 14'200.-, pari a
fr. 7'100.- di media annua.
- La
presenta causa viene pertanto evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio
1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 21 ottobre 2002, gli atti sono
retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione conformemente al
consid. 2.2.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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