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Numero d'incarto:
80.2002.155
Data decisione, Autorità:
12.11.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00155
Lugano
12 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________
-__________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che,
nella tassazione IC/IFD 2001/2002, notificata ai coniugi __________ e __________
-__________ __________, con decisione del 22 ottobre 2001, l’Ufficio di
tassazione di Locarno elevava il reddito aziendale della moglie, taxista in
proprio, dai circa 20'000 franchi in media annua dichiarati a fr. 30'000;
-
che i
contribuenti impugnavano la suddetta tassazione, con reclamo all'Ufficio di tassazione,
precisando che nel periodo fiscale precedente il reddito aziendale di fr.
35'000 in media annua era stato conseguito da entrambi i coniugi, mentre nel
periodo in corso era stata attiva solo la moglie;
-
che tale
reclamo veniva parzialmente accolto con decisione del 19 agosto 2002, nella
quale l'autorità fiscale spiegava di avere definito il reddito aziendale per
apprezzamento, in virtù del calcolo del dispendio, da cui risultava una
sproporzione fra le entrate e le uscite ed una conseguente mancanza di
liquidità nel periodo di computo;
-
che
tuttavia, considerate le argomentazioni contenute nel reclamo, l'autorità di
tassazione riduceva il reddito aziendale a fr. 27'000 in media annua;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono la riduzione del reddito
aziendale, in base alla dichiarazione presentata, sottolineando di vivere in
modo molto semplice, senza hobby costosi e senza avere fatto vacanze negli
ultimi anni;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
l’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i
suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che, in
tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale
e del tenore di vita del contribuente;
-
che la
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente
accertamento dei fatti, a differenza della valutazione cui procede l’autorità fiscale,
che si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung
im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992,
n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);
-
che anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante
diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili
non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che, dal
raffronto delle entrate e delle uscite, allestito dall’Ufficio di tassazione in
base ai dati dichiarati dai contribuenti, emerge che nel periodo di computo
(anni 1999 e 2000) essi hanno avuto entrate per complessivi fr. 97'088.-:
rendita AVS marito fr. 56'184
reddito aziendale moglie fr. 40'904
affitto fr. 34’320
oneri assicurativi (cassa malattia) fr. 15’371
imposte IC/IFD pagate fr. 1’995
imposte comunali pagate fr. 1’653
acquisto automobile nuova fr. 20'000
uso privato automobile fr. 5’000
-
che
rimangono, per far fronte al costo della vita di due coniugi fr. 18'749.-, pari
a fr. 781.- al mese;
-
che
questo importo si situa chiaramente al di sotto della soglia del minimo vitale
previsto in materia esecutiva, che, per una famiglia di coniugi o due altre
persone adulte che formano una durevole comunione domestica, ammonta, secondo
le tabelle in vigore dal 1.1.2001, a fr. 1'550.- e, secondo le precedenti
tabelle risalenti al 1994, a fr. 1'370.-;
-
che,
tuttavia, non essendo tale calcolo stato sottoposto ai ricorrenti nel corso
della procedura di tassazione né in seguito al reclamo, questa Camera lo ha
trasmesso loro nell'ambito dell'istruzione del ricorso, invitandoli a prender
posizione;
-
che essi
hanno allora contestato l'inserimento, fra le uscite, delle spese per l'acquisto
e per l'uso privato dell'automobile, producendo copia di un contratto di leasing,
sottoscritto nel dicembre del 1999, dal quale risulta che l'automezzo per il
quale l'Ufficio di tassazione ha aggiunto al calcolo del dispendio un importo
di fr. 20'000 è in realtà usato in virtù di un contratto di leasing, per
il quale è stato convenuto il pagamento di una somma iniziale di fr. 2'044, cui
si è aggiunta una cauzione di fr. 1'200, mentre le rate mensili ammontano a fr.
537.65 ciascuna;
-
che tale
circostanza si riflette sul calcolo del dispendio, nella misura in cui, al
posto dell'importo di fr. 20'000, alle spese del periodo di computo si
giustifica l'aggiunta di soli fr. 9'695.80 (cioè fr. 6'451.80 per 12 rate
mensili del leasing più i versamenti iniziali di fr. 1'200 e di fr.
2'044);
-
che ne
consegue che le uscite del biennio si riducono a complessivi fr. 68'034 e la
disponibilità annua si eleva per contro a fr. 29'054, pari a fr. 1'210 al mese,
considerando peraltro anche l'uscita di fr. 5'000 corrispondente all'uso
privato dell'automobile;
-
che
tuttavia, a quest'ultimo proposito, è opportuno distinguere fra reddito
aziendale e reddito d'altra fonte;
-
che,
infatti, gli articoli 16 cpv. 2 LIFD e 15 cpv. 2 LT considerano reddito i
proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio,
come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria
azienda e destinati al consumo personale e stabiliscono che essi siano valutati
al valore di mercato;
-
che si giustifica
dunque l'aggiunta al reddito aziendale dell'importo di fr. 2'500 all'anno,
corrispondente alla valutazione dell'uso privato dell'automobile aziendale,
cosicché l'utile aziendale sale a fr. 22'952;
-
che, in
tal modo, il calcolo del dispendio non lascia più alcuno spazio all'aggiunta di
un reddito d'altra fonte;
-
che il
ricorso viene dunque solo parzialmente accolto, per la riduzione del reddito
aziendale da fr. 27'000 a fr. 22'952 in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su reclamo è tuttavia riformata nel senso che l'utile aziendale è ridotto
a fr. 22'952.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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