-
che __________ __________,
nata nel 1943, domiciliata a ,
di professione segretaria, lavora alle dipendenze della __________ __________ in __________ a __________
-;
-
che nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 la contribuente ha chiesto, oltre alla
deduzione per doppia economia domestica per il pranzo, la deduzione delle spese
di trasferta in ragione di fr. 3'360.-, comprensive della trasferta con
l’automobile e delle spese per il parcheggio;
-
che
l’Ufficio di tassazione le ha concesso, oltre alla deduzione per doppia
economia domestica, spese di trasferta per fr. 2’000.- calcolate sulla distanza
media che separa __________ da __________ (cfr. decisione su reclamo del 15
luglio 2002);
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ chiede che la deduzione per
spese di trasferta venga elevata a fr. 3'470.-;
-
che
l’Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD
sono tra l’altro deducibili a titolo di spese professionali le spese di
trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro
-
che per
l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3
cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000); per l'uso della bicicletta, di un
ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.--
l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE cit.), infine, per l'uso di una motocicletta o
di un'auto-mobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE cit.);
-
che
eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili
(art. 3 cpv. DE cit.);
-
che la
deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso
superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al
giorno o fr. 2800.-- l’ anno) (art. 3 cpv. 3 DE cit.);
-
che anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993);
-
che lo
stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza
cit.), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia
ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono
essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata (per il periodo in discussione: fr. 600.- all’anno
per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60
al km per l’automobile);
-
che la
deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata
alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a
frase Ordinanza cit.);
-
che, come
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Camera (CDT n. __________ del 7 novembre 2000 in re T. M.),
la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o
quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio
dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di
comodo;
-
che,
così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche
se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si
può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA
33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683; Locher, Kommentar zum DBG -
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I parte, Therwil/Basilea 2001, art.
26 LIFD, n. 13, p. 649; inoltre CDT n. __________
del 1° marzo 2002 in re D. L.);
-
che il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo
privato rappresenta dunque l'eccezione (cfr. p. es. CDT n. __________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.);
-
che nel
caso di specie __________ __________ è collegata al centro di __________ (__________da
numerose corse, la cui durata varia da 17 a 19 minuti, a partire dalle sette
del mattino;
-
che
altrettanto vale per la sera a partire dalle cinque, con corse della durata da
11 a 14 minuti;
-
che da __________ la __________
__________ è raggiungibile con i mezzi
pubblici cittadini e un breve tragitto a piedi;
-
che in
via di principio nel caso di specie si giustificherebbe la deduzione della spesa
relativa alla trasferta con il mezzo pubblico;
-
che
nondimeno l’Ufficio di tassazione ha concesso la deduzione per la trasferta con
il mezzo privato e non ha quindi disatteso i disposti di legge, ma anzi li ha
applicati con generosità;
-
che
comunque le spese di trasferta con il mezzo privato, trattandosi di spese necessarie,
vanno di regola calcolate in base alla distanza media da una località all’altra
e non in base al percorso più comodo scelto dal contribuente;
-
che in
questa prospettiva questa Camera ha considerato legittima la prassi
dell’Autorità fiscale di servirsi dell' indicatore delle distanze, allestito
dalla Sezione del personale dello Stato, quale strumento di semplificazione per
calcolare le distanze chilometriche ai fini della commisurazione della
deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato dal domicilio al luogo di
lavoro, trattandosi di uno strumento che serve a garantire un' applicazione coerente
ed uniforme della legge (per tutte CDT n. 80.96.00120 dell' 11 ottobre
1996 in re F. e C. A.);
-
che
risultati altrettanto attendibili possono essere raggiunti consultando appositi
siti internet (CDT n. __________
del 28 maggio 2002 in re P. R.);
-
che sia
secondo l’indicatore delle distanze utilizzato dall’ Amministrazione cantonale
sia secondo l’apposito sito internet la distanza più breve da __________ __________
al centro di __________, risp. alla
stazione di __________) è di ca. sei chilometri;
-
che
pertanto anche sotto questo profilo il calcolo della deduzione effettuato
dall’Ufficio di tassazione appare corretto;
-
che
pertanto la decisione contestata appare sotto ogni profilo la più favorevole al
ricorrente.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico della ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).