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Numero d'incarto:
80.2002.116
Data decisione, Autorità:
24.09.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00116
Lugano
24 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 luglio 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 dell’11 febbraio 2002 l’Ufficio di tassazione
di Bellinzona esponeva ai coniugi __________
e __________ __________ un reddito d’altra fonte di fr. 35'000.- di media
annua. I coniugi __________ avevano infatti
riattato nel corso degli anni 1999 e 2000 una casa d’abitazione a __________. Dal raffronto delle entrate e
delle uscite degli anni di computo era infatti emersa una mancanza di
liquidità, che non avrebbe permesso loro, in assenza del reddito d’altra fonte,
di far fronte al normale fabbisogno.
1.2.
I coniugi
__________ presentavano reclamo in tempo
utile contestando il calcolo del dispendio allestito dall’Ufficio di tassazione
e facendo in particolare presente che parte delle fatture erano state pagate
nel 2001, come pure che l’importo considerato dall’Ufficio di tassazione per il
normale fabbisogno è eccessivo.
L’Ufficio
di tassazione, allo scopo di meglio verificare il calcolo della liquidità,
invitava i contribuenti a produrre gli estratti mensili dei loro conti bancari
e postali.
Di fronte
al reciso rifiuto di produrre quanto richiesto, l’Ufficio di tassazione con decisione
del 24 giugno 2002 respingeva il reclamo.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________
contestano nuovamente il calcolo della disponibilità allestito dall’Ufficio di
tassazione, argomentando che le loro entrate del biennio sarebbero state
sufficienti per far fronte al costo della vita, senza che sia necessario
chiedere loro di mettere a disposizione ulteriori conti.
L’Ufficio
di tassazione avverte che per una verifica del conteggio entrate/uscite è indispensabile
disporre della documentazione dei movimenti verificatisi tramite le relazioni
bancarie (__________, __________).
2.2.
All’udienza
del 16 settembre, dopo discussione ed esame della documentazione prodotta, si è
convenuto, su proposta del giudice, di stabilire il reddito d’altra fonte in
fr. 12'000.- di media annua.
2.3.
Il
presente ricorso viene pertanto evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico cause che, come la presente, non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 giugno 2002 è riformata nel senso
che il reddito d’altra fonte viene stabilito in fr. 12'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Non si assegnano
ripetibili
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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