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Numero d'incarto:
80.2001.77
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00077
Lugano
6 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2001
in materia di: IC/IFD 97/98 - 99/00
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ ,
nato nel 1932, cittadino svizzero, pensionato, è residente a __________ (),
dove possiede un'abitazione, dal 1° maggio 1998. Nella dichiarazione d'imposta
1999-2000 del 23 aprile 2001 dichiarava tra l'altro di beneficiare di una
rendita italiana dell'INPS di fr. 25'690.- di media annua, che l'Ufficio di
tassazione gli esponeva quale reddito imponibile in Svizzera nella notifica di
tassazione IC/IFD 1999-2000 del 22 gennaio 2001, come pure nella notifica di tassazione
per inizio dell'assoggettamento IC/IFD per arrivo nel Cantone 1997-98 con effetto
dal 1° maggio 1998.
1.2.
Il
contribuente presentava reclamo in tempo utile, chiedendo lo stralcio
dall'imponibile della pensione dell'INPS. Rilevava di essere residente in
entrambi gli stati con relazioni personali più strette in Italia.
Con
decisione del 23 aprile 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, avvertendo
che la pensione INPS era imponibile in Svizzera in virtù dell'art. 21 della
Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione e che il contribuente
poteva richiedere all'altro Stato l'esonero dalle imposte e la restituzione
integrale di quanto già pagato.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente ripropone la domanda di stralcio
della rendita INPS dai redditi imponibili in Svizzera. Ribadisce d'aver
residenza in entrambi gli Stati, Svizzera e Italia e di trascorrere in
quest'ultimo, segnatamente a Milano, il novanta per cento del suo tempo. A Ranzo
trascorrerebbe soltanto 20-30 giorni all'anno, dove però nel 1997 ha depositato
i documenti, poiché aveva dovuto sottoporsi a una grave operazione al polmone a
__________. Rileva infine che l'INPS
rifiuta il trasferimento della pensione d'anzianità (e non di vecchiaia) in
Svizzera, fintanto che mantiene la residenza in __________.
-
3.1.
Il
diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art.
2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Una
persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art.
2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o
quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in
Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno
30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno
90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
Se non
sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato
all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente
punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua
sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli
esercita in Svizzera un'attività lucrativa (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD; art.
4 cpv. 1 lett. a LT).
3.2.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, una
persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di
rimanervi stabilmente.
Occorrono
dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
-
l'effettiva
residenza in un certo luogo (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht,
parte III, vol. I, § 3, IA, 2b, n. 12);
-
l'intenzione
di rimanervi in modo duraturo (Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte
III, vol. I, § 3, IA, 1, n. 16 s.). A tal fine, non è determinate la
dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Perché
il risiedere in un dato luogo possa definirsi duraturo non occorre che taluno
intenda rimanervi fino alla morte; tale requisito è dato anche qualora una
persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la durata di un
rapporto di lavoro (cfr. Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht
der Schweiz, 2.a edizione, Berna 2000, p. 207 s.; Locher, Doppelbesteuerungsrecht,
parte III, vol. I, §3, IA, 2b, n. 8).
3.3.
Di regola
il domicilio fiscale coincide con quello civile.
In
particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in
determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un
determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può
accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso
rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.
Se i
presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale
il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le
relazioni più intense (cfr. Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht
der Schweiz, cit., p. 207; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht,
Berna 1999, p. 46; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Bern 1983,
p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie
relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia materiale (Locher,
Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 47; ).
Può
dunque accadere che taluno abbia dei legami ideali ad un determinato luogo e
delle relazioni materiali con un posto diverso; in particolare, può esservi una
separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La
giurisprudenza del TF ha stabilito che, in simili casi, domicilio civile e
domicilio fiscale possono non coincidere (cfr. Locher, Einführung in das
interkantonale Steuerrecht, cit., pp. 47 ss.; Locher, § 3, IB, 3, n. 15;
Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern,
Berna, 1993, p. 106).
3.4.
Va
innanzi tutto rilevato che il domicilio del ricorrente risulta essere in
Svizzera a __________, come egli stesso
chiaramente indica nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 e nell'allegato
elenco titoli.
Ciò
risulta confermato anche dall'apposito avviso di mutazione del comune di __________, da cui emerge che il ricorrente ha
preso domicilio in quel comune dal 1° maggio 1998 proveniente da __________. A questo indizio, di per sé non determinante,
deve comunque essere conferito, nel caso di specie, un certo qual peso, poiché
dagli atti non emergono per altro indizi di segno contrario circa un domicilio
in altro Stato. Non bastano invero a provarlo le affermazioni del ricorrente,
non altrimenti suffragate, fatte sia in sede di reclamo sia in sede di ricorso,
di risiedere prevalentemente in Italia, non appena si consideri che il ricorrente
medesimo giustifica il trasferimento di domicilio in Svizzera con ragioni di
salute e di cura.
La
decisione dell'Autorità fiscale cantonale di assoggettare il ricorrente quale
contribuente illimitatamente imponibile in Svizzera, risp. in Ticino, dal 1°
maggio 1998, per altro neppure censurata in modo esplicito, appare senz'altro
corretta.
- 4.1.
La
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare
le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio, del 9 marzo 1976 (CDI-I; __________) si applica alle persone che sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (art. 1). Sono considerate
tali le persone che, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono
assoggettate all'imposta nello stesso Stato a motivo del loro domicilio o della
loro residenza. Non ricadono invece in tale categoria i contribuenti
assoggettati unicamente in modo limitato, ovvero solo per il reddito che essi
ricavano da fonti situate in detto Stato (art. 4 n. 1 CDI-I).
4.2.
Va
comunque ricordato che la Convenzione italo-svizzera in materia di doppia imposizione
stabilisce che lo Stato di residenza ha il diritto di imporre tutti gli
elementi di reddito del contribuente che non sono attribuiti all'altro Stato in
virtù di particolari disposizioni convenzionali (art. 21 CDI-I), come p. es. in
materia di stipendi ed altre rimunerazioni, versati quale corrispettivo di
un'attività dipendente, che sono imponibili, salvo particolari fattispecie che
qui non interessano, nello Stato in cui è svolta l'attività (art. 15 n. 1
CDI-I).
Fra gli
"altri redditi" sono comprese le prestazioni della sicurezza sociale
dello Stato (in Svizzera: AVS, AI, APG, assicurazione disoccupazione; in
Italia: versamenti dell'INPS), i sussidi per il mantenimento, gli alimenti,
nonché le rendite vitalizie versate da una società d'assicurazioni privata in
base a un contratto d'assicurazione, le indennità versate a titolo di
risarcimento danni (torto morale), le commissioni per una vendita (cfr. Menétrey,
Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione, in Masshardt/Tatti,
Imposta federale diretta, Porza, 1985, p. 612; si vedano inoltre, per quanto
concerne l'assoggettamento delle pensioni INPS: CDT n. 265 del 4.10.1991
in re G. A.; CDT n. 294 del 31 ottobre 1991 in re G. B., CDT n.
135 del 23 giugno 1994 in re V. R.; per quanto concerne le pensioni della
sicurezza sociale francese a beneficio di persone domiciliate in Svizzera: RF
50 / 1995 p. 562).
4.3.
Ne viene,
per quanto precede, che la decisione dell'Ufficio di tassazione appare del
tutto corretta anche da questa angolazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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