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Numero d'incarto:
80.2001.7
Data decisione, Autorità:
15.03.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00007
Lugano
15 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________
__________ e __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997- 1998 __________ e __________ __________
__________ dichiaravano che negli esercizi 1995 e 1996 la loro azienda agricola
aveva subito una perdita di fr. 27'603.- di media annua.
Il 12
luglio 1999 l’Ufficio di tassazione, dopo aver esaminato la documentazione
prodotta, notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 1997-98, esponendo
loro in via valutativa un reddito aziendale di fr. 90'000.- di media annua.
1.2.
I
contribuenti presentavano in tempo utile un reclamo generico, in cui chiedevano
tra l’altro di essere sentiti. L’Ufficio di tassazione disponeva pertanto una
verifica, dando incarico all’Ispettorato fiscale di controllare la contabilità
dell’azienda. L’ispettore nel suo rapporto del 14 agosto 2000 giungeva alla
conclusione che il reddito conseguito dai contribuenti negli anni di computo ammontava
in media annua a fr. 50'000.-.
L’Ufficio
di tassazione, con decisione del 18 dicembre 2000 accoglieva pertanto parzialmente
il reclamo, riducendo il reddito aziendale, in sintonia con quanto accertato
dall’ispettore, a fr. 50'000.- di media annua.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________ __________,
assistiti dalla __________ __________, chiedono una drastica riduzione del
reddito aziendale, contestando la perizia dell’ispettore fiscale su diversi
punti.
2.2.
L’Ufficio
di tassazione propone invece la reiezione del ricorso.
2.3.
All’udienza
del 21 febbraio 2001 le parti, presente anche l'ispettore fiscale, il ricorrente
si è riservato di produrre ulteriore documentazione a comprova della sua tesi,
così da consentire all'ispettore di effettuare un complemento di verifica.
2.4.
Il 5
marzo 2001 il patrocinatore del ricorrente e l'Ispettore fiscale, sulla scorta
della nuova documentazione prodotta dal ricorrente, hanno convenuto,
consenziente anche l'Ufficio di tassazione di __________, di definire il
reddito aziendale in fr. 20'000.- di media annua.
Questa
Camera acconsente. L'accordo raggiunto dalle parti è infatti il frutto di attento
e approfondito esame della documentazione prodotta dal ricorrente ed è aderente
alla realtà.
- Il
presente ricorso viene quindi evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 18 dicembre 2000 è riformata nel senso
che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 20'000.- di media annua. Per il
resto è confermata.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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