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Numero d'incarto:
80.2001.55
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00055
80.2001.00064
Lugano
22 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
Segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2001 e del 26
aprile 2001
in materia di: imposta di successione,
risp. di
richiesta di
garanzia
Presentato da:
-__________, __________
rappr. da: __________.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il
2 dicembre 1986 decedeva __________ __________, già domiciliato ad __________, lasciando eredi la vedova __________ __________
e le due figlie di primo letto signore __________
__________ e __________ __________ __________.
Le
eredi chiedevano il beneficio d'inventario, poiché la successione risultava
essere passiva, quantomeno dal profilo fiscale. Fra i beni relitti dal defunto
vi era in particolare un ingente credito verso la __________
__________ di __________, oggetto di una petizione inoltrata direttamente in
appello il 29 maggio 1978.
1.2.
Nell'inventario
presentato il 26 maggio 1988 all'Autorità fiscale il credito verso __________ veniva indicato pro memoria in fr.
1.-. Nel complesso, i valori fiscali degli attivi risultavano inferiori ai passivi.
Non
essendo ancora terminata la causa civile, il 24 maggio 1991 l'Ufficio cantonale
imposte di successione e donazione (__________)
notificava una tassazione provvisoria parziale, in cui esponeva alla vedova le
prestazioni assicurative (ca. fr. 80'000.-) di cui aveva beneficiato.
1.3.
Approssimandosi
il termine di prescrizione del diritto di iniziare le procedure di tassazione, __________ il 18 luglio 1996 notificava alle
eredi una tassazione, in cui il credito verso l'__________ veniva stabilito in
via valutativa in fr. 6'000'000__________
Contro
la stessa insorgevano con tempestivo reclamo sia le due figlie sia la moglie del
defunto.
1.4.
A
seguito dell'azione di divisione proposta dalle figlie, la comunione ereditaria
veniva sciolta il 9 maggio 1997. Il credito verso __________
veniva attribuito per metà alla vedova e per un quarto ciascuna alle due
figlie, in applicazione delle norme del vecchio diritto matrimoniale e
successorio.
Il
5 gennaio 1998 __________ invitava
nuovamente le eredi a fornire le informazioni necessarie per quantificare il
valore del credito verso __________. Sia
le figlie che la vedova rispondevano chiedendo di soprassedere alla tassazione
fino alla conclusione della causa, anche perché non sarebbero state in grado di
pagare l'imposta.
L'11
novembre 1999 le figlie del defunto, __________
e __________, sottoscrivevano un accordo
transattivo, con cui __________ si
impegnava a versare un importo di ca. 1 milione di franchi a tacitazione delle
loro pretese e ad assumersi la metà del debito di fr. 584'313. (+ interessi al
5%) relativo alla nota d'onorario emessa dall'avvocato. Pertanto, nel verbale di
audizione davanti __________ del 7
dicembre 1999, a valere come decisione del reclamo presentato il 22 luglio
1996, venivano definitivamente stabilite le conseguenze fiscali a carico delle
figlie.
1.5.
Con
sentenza del 26 ottobre 2000 la II Camera civile del Tribunale d'appello accoglieva
parzialmente la petizione del 29 maggio 1978. Dal canto suo, __________ __________ il 22 febbraio 2001,
respingeva il reclamo presentato a suo tempo contro la notifica della tassazione
del 18 luglio 1996.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________, assistita __________, chiede l'annullamento della decisione su reclamo
__________ con osservazioni del 6 aprile 2001
propone invece di respingere il ricorso.
- 3.1.
Il
19 gennaio 2001, statuendo in materia di assistenza giudiziaria, il Tribunale
federale respingeva la domanda di __________
__________, rilevando che __________ aveva espressamente riconosciuto la
fondatezza, seppur parziale, delle richieste del defunto __________ __________
per almeno fr. 190'840,40, più interessi al 5% dal 10 febbraio 1978.
L'interessata ne dava informazione __________,
il quale a sua volta informava l'Ufficio esazione e condoni.
Quest'ultimo,
il 26 marzo 2001 chiedeva a __________ __________ il pagamento della somma di fr.
108'379,35 più interessi fino al 26 marzo 2001 o la costituzione di parte dei
fondi a titolo di garanzia.
3.2.
presenta ricorso il 26 aprile 2001 chiedendo che la decisione del 26 marzo 2001
venga dichiarata nulla o, in subordine, annullata.
-
All'udienza
del 15 maggio 2001, dopo ampia discussione il __________, in considerazione del lungo tempo
trascorso e dell'iter procedurale civile ancora prevedibile, allo scopo di
risolvere definitivamente il presente ricorso e quello presentato il 26 aprile
2001 contro la lettera-richiesta di garanzia dell'Ufficio di esazione del 26 marzo
2001, ha proposto la seguente transazione:
-
Il
ricorso in materia di imposta di successione viene evaso nel senso che il
credito complessivo verso __________
viene stabilito in fr. 4'000'000.- (quattro milioni), ritenuto che, annullata
la decisione su reclamo qui impugnata, l'Ufficio di tassazione emetterà una
nuova tassazione definitiva sulle stesse basi della precedente. Gli interessi
verranno a decorrere dalla notifica di tassazione, ossia dal 18 luglio 1996.
-
La
ricorrente ritira il ricorso in materia di richiesta di garanzia, ritenuto che
la lettera dell'Ufficio esazione e condoni non costituisce una decisione
formale di richiesta di garanzia secondo l'art. 248 LT e stante l'impegno
dell'ufficio di non emettere ulteriori richieste.
L'avv. __________ si impegna, dal
canto suo, in caso di vittoria di causa, a pagamento avvenuto da parte __________, di versare l'importo dell'imposta
dovuta e relativi interessi, all'Ufficio di esazione. L'avv. Agus__________oni si impegna altresì, in caso di
cessazione dell'attività professionale, a vincolare il nuovo patrocinatore a
questo impegno.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- 1.1.
Il
ricorso del 26 marzo 2001 è evaso a' sensi del considerando 4 e, meglio, di quanto
convenuto nel verbale del 15 maggio 2001 e gli atti del procedimento sono retrocessi
all'UCISD per la decisione di sua competenza.
1.2.
ll
ricorso del 26 aprile 2001 è stralciato dai ruoli.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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