AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.36
Data decisione, Autorità:
27.06.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00036
Lugano
27 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ e __________
__________ chiedevano la deduzione dai loro redditi di un importo di fr.
5'000.- di media annua per l’IC e di fr. 7'834.- per l’IFD a titolo di
liberalità a enti di pubblica utilità.
L’Ufficio
di tassazione accoglieva solo parzialmente tale richiesta e, meglio nella ridotta
misura di fr. 1'220.- di media annua (cfr. notifica della tassazione ordinaria
-1° gennaio / 31 marzo 1999- e notifica della tassazione intermedia per
cessazione dell’attività lucrativa della moglie –1° aprile 1999 / 31 dicembre
2000- entrambe dell’8 maggio 2000).
1.2.
Con
tempestivo reclamo del 1° giugno 2000 i contribuenti chiedevano tra l’altro che
venisse loro riconosciuta per l’IC la deduzione massima di fr. 5'000.- all’anno
e del totale effettivo per l’IFD.
L’Ufficio
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, elevando la deduzione, sia
per l’IC sia per l’IFD, a fr. 4'020.- di media annua (cfr. decisioni su reclamo
del 12 febbraio 2001 in materia di tassazione ordinaria e di tassazione
intermedia)
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente la
deduzione massima prevista dalla legge per l’IC di fr. 5'000.- e la deduzione
integrale di fr. 8'402.- di media annua per l’IFD. Nel ricorso espongono
dettagliatamente tutte le liberalità da loro effettuate, illustrando natura e
scopi delle persone, risp. degli enti beneficiari.
2.2.
Con
osservazioni del 25 maggio 2001 la Amministrazione federale delle contribuzioni
(AFC) propone di accogliere parzialmente il ricorso in materia di IFD, ammettendo
diverse deduzioni, di cui si dirà in seguito, in aggiunta a quelle già ammesse.
2.3.
I
ricorrenti con memoria dell'8 giugno 2001 hanno preso atto del preavviso
favorevole dell'AFC, per la maggior parte dei versamenti in discussione, ma
hanno ribadito che dovrebbero essere ammesse anche le altre deduzioni
richieste.
- 3.1.
Per l'art.
33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotti dai proventi le pre-stazioni
volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono
esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica
utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno
100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi
imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
Una
disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze:
la singola prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100
franchi e il limite mas-simo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì
in 5'000 franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT).
3.2.
3.2.1.
Come si
evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le
persone giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che
chiede la deduzione godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche.
A tal
fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli
enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale
elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità
fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato,
dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle
persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione
dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di
pubblica utilità.
Va
comunque sottolineato che questi elenchi costituiscono un valido supporto per
l’amministrazione, ma non hanno carattere tassativo. L'autorità fiscale
cantonale deve verificare di caso in caso anche per altre istituzioni se siano
adempiuti i presupposti dell'esenzione fiscale per esclusiva pubblica utilità o
se una corrispondente esenzione sia stata concessa. A tale riguardo, l'onere
della prova è peraltro a carico del ricorrente (StE 1997 B 27.4 n. 15).
3.2.2.
In
secondo luogo, si richiede che l'esenzione sia data per il fatto che tale
persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per
esempio fini di culto. La possibilità, per le persone fisiche, di chiedere la
deduzione delle liberalità dai propri redditi è infatti limitata ai versamenti
a favore delle «persone giuridiche... che sono esentate dalle imposte in virtù
del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità», tanto è vero che le
stesse disposizioni legali rinviano poi, per la delimitazione delle persone
giuridiche in questione, agli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f
LT. Queste norme prevedono appunto l'esenzione dall'imposta delle persone
giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità.
3.2.3.
Ne
consegue, chiaramente, che la stessa deducibilità delle devoluzioni effettuate
dalle persone fisiche non è data quando il beneficiario rientri in un'altra
categoria di soggetti esenti dall'imposta sull'utile e sul capitale delle
persone giuridiche; così, non sono deducibili, p. es., le liberalità a favore
della Chiesa , cui la stessa Costituzione cantonale riconosce la personalità
giuridica di diritto pubblico e che è dunque esente in virtù dell'art. 65 lett.
c LT (sui presupposti per la deduzione delle liberalità, cfr. anche la
risposta n. 5708 del 5 novembre 1996 del Consiglio di Stato all’interrogazione
del 22 settembre 1996 dell’on. Giorgio Zappa; CDT n.
.. del 12 dicembre 1996 in re V. B.; CDT
n. ____________________. del 22 agosto 1996 in re A. P.).
In questo
contesto, questa Camera ha riconosciuto che non persegue fini di culto, bensì
di pubblica utilità, un'associazione costituita con lo scopo di sostenere, in
particolare mediante la raccolta di fondi pubblici e privati, il restauro di un
monastero del Quattrocento (CDT n. ..__________ e
..__________ del 3 dicembre 1998 in re Associazione pro
restauri M.).
3.2.3.
Va
altresì rilevato che dottrina e giurisprudenza dominanti, ma anche la stessa Amministrazione
federale delle contribuzioni, escludono che i partiti politici perseguano scopi
pubblici o di pubblica utilità (Yersin, Le statut fiscal des partis politiques,
de leurs membres et sympathisants, in ASA 58 p. 106 e autori
citati; Greter, in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, commento all'art.
56 LIFD, p. 625; Circolare n. 12 dell’AFC dell’8 luglio 1994), per il
fatto che ogni partito, preso individualmente, difende le proprie concezioni
della società, mira ad ottenere il potere e a far sì che il maggior numero di
propri membri raggiunga le funzioni più importanti (Yersin, op. cit. p.
107; inoltre Greter, loc. cit.).
3.3.
Deve
essere infine ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla
luce della sua "ratio", la disposizione della legge tributaria,
secondo cui sono deducibili le devoluzioni a persone giuridiche che perseguono
fini pubblici o di pubblica utilità «sempre che tali prestazioni siano,
singolarmente, di almeno 100.– franchi», deve essere interpretata nel senso che
per “prestazioni” si intendono anche più devoluzioni alla stessa istituzione,
singolarmente inferiori a fr. 100.– (CDT n.
..__________ del 20 febbraio 1997 in re S. S.).
- 4.1.
L’
Ufficio di tassazione ha riconosciuto la deducibilità delle seguenti liberalità
effettuate negli anni 1997 e 1998, pari a fr. 4'060.- di media annua e, meglio:
Aiuto medico al __________ __________ fr. 2'100.-, __________ __________ fr.
3'100.-, Associazione “__________ __________ __________ ” fr. 1'000.-, Comunità
__________ fr. 540.-, __________ __________ __________ fr. 650.-, __________
__________ fr. 110.-, Associazione __________ __________ __________ fr. 200.-,
Opera __________ __________ per le missioni fr. 100.-, Associazione __________
__________ __________ __________ fr. 100.-, Association “__________ __________
__________ __________ ” fr. 100.-, Fondazione __________ __________ __________
fr. 120.-.
Dal canto
suo, l’Amministrazione federale delle contribuzioni propone di concedere la
deduzione anche dei seguenti versamenti: __________ __________ __________ fr.
1000.-, __________ __________ __________ con __________ __________ (uragano
__________) fr. 500.-, __________ __________ __________ fr. 100.-, __________
fr. 160.-, __________ __________ __________ __________ fr. 100.-, per un totale
di fr. 1'860.-, pari a fr. 930.- in media annua.
Come
rilevato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, la Centrale
sanitaria svizzera è al beneficio dell'esenzione fiscale. Il Fondo di
solidarietà con l'America centrale, dal canto suo, è l'emanazione di
associazioni attive sul posto e al beneficio dell'esenzione fiscale.
Questa
Camera, dal canto suo, ha inoltre potuto appurare che il __________ __________
__________ __________ beneficia nel Cantone di sede dell'esenzione fiscale.
Per le
__________ __________ __________ __________ e per __________ l’Amministrazione
federale deduce che si tratti di associazioni che sono al beneficio
dell’esenzione fiscale o che dovrebbero esserlo, essendo associazioni
d’interesse generale, risp. attive nell'aiuto allo sviluppo e prive di scopi di
lucro.
Certo,
per queste tre ultime persone giuridiche manca di per sé l’accertamento che
beneficino dell’esenzione fiscale. Per economia di giudizio, segnatamente in
considerazione dell’esiguità degli importi in gioco per queste tre
associazioni, questa Camera può aderire alla proposta dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni, sia per l’IC sia per l’IFD, senza procedere a
ulteriori accertamenti, segnatamente senza verificare se le rispettive Autorità
fiscali cantonali abbiano concesso a queste tre persone giuridiche l’esenzione
fiscale.
Da un
ulteriore controllo effettuato da questa Camera consultando gli elenchi delle
persone giuridiche che beneficiano dell’esenzione è emerso che anche la
__________ vi figura. Il versamento annuo di fr. 130.- va quindi dedotto.
Ne viene
che in materia di IC il ricorso può essere accolto integralmente, poiché,
sommando all'importo già concesso in deduzione dall'Autorità fiscale cantonale
di fr. 4'060.- l'ulteriore importo di fr. 1’060.-, si raggiunge un importo
deducibile teorico di fr. 5'120.- e si supera l'importo massimo della deduzione
di fr. 5'000.-.
4.2.
Resta da
esaminare, per la sola IFD, se anche le altre liberalità, di cui viene chiesta
la deduzione, possono essere ammesse.
4.2.1.
La
risposta è certamente negativa per il consistente importo versato a __________
__________ c/o __________ __________, non trattandosi di persona giuridica.
Viene così a mancare una delle condizioni essenziali della deduzione poste
dalla legge (cfr. consid. 3.3.2).
È vero
che i ricorrenti, nel loro scritto dell'8 giugno 2001, invocano la parità di
trattamento con altri sostenitori della stessa opera, argomentando che in altri
cantoni la deduzione sarebbe stata ammessa; ma, per quanto noto a questa
Camera, non può essere escluso né che la detrazione sia stata ammessa in
applicazione di norme cantonali formulate in modo più ampio né che le autorità
dei cantoni cui ci si riferisce abbiano trascurato la verifica dei presupposti
legali.
Del
resto, secondo la giurisprudenza, qualora l'autorità amministrativa si
discosti, in singoli casi, dalle norme giuridiche applicabili, infatti,
l'amministrato svantaggiato non può invocare il principio di legalità, poiché a
lui è stata applicata proprio la legge; d'altronde, non può neppure contestare
l'atto che ha favorito il terzo, se non altro per ragioni pratiche (non li
conosce tutti, se sono numerosi) ma anche per ragioni di procedura (le decisioni
che avvantaggiano i terzi sono cresciute in giudicato oppure manca la
legittimazione ad impugnarle). Il contrasto fra legalità e parità di trattamento
è risolto nel senso che non vi è parità nell'illegalità, cioè il terzo
svantaggiato non deve potersi giovare di vantaggi illegali accordati ad altri,
altrimenti l'autorità potrebbe, di propria iniziativa, svincolarsi dall'obbligo
di applicare la legge ed il giudice sarebbe tenuto a confermare tale prassi in
nome dell'art. 8 cpv. 1 CF (DTF 90 I 159; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p.
314; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, IV ediz., Basilea
1992, p. 105 s.; Müller J.P., Die Grundrechte der schweizerischen
Bundesverfassung, Berna 1991, p. 224).
Solo eccezionalmente, qualora si possa concludere che la legge
rimarrebbe applicata soltanto nel caso di specie, sicché la regola condurrebbe
a tollerare una pratica illegale contemporaneamente ad un'applicazione non
omogenea, allora giurisprudenza e dottrina consentono di prevalersi del
principio della parità di trattamento nell'illegalità, se sono adempiute
determinate condizioni sulle quali non è il caso di diffondersi in questa sede
(v. comunque DTF 108 Ia 214; Knapp, op. cit., p. 106; inoltre ASA
54 p. 82 ss.; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 301 s.; in particolare Auer,
L'égalité dans l'illégalité, in ZBl 79 p. 281 ss., num. 28/37 alle pp. 294-298;
CDT n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.).
4.2.2.
Lo stesso
dicasi del contributo versato ai Progetti di sviluppo __________ -__________ in
__________ e anche per il Gruppo __________ di __________ ed il __________
__________ __________ per i __________ __________ __________, che comunque,
oltre a non avere la configurazione di persona giuridica, non figurano nemmeno
- sia notato di transenna - nell’apposito elenco cantonale delle persone
giuridiche esenti.
Anche a
tale proposito, l'affermazione, contenuta nello scritto dell'8 giugno 2001, secondo
cui il Gruppo __________ __________ __________ __________ __________ "di
fatto" una persona giuridica, non può condurre ad una diversa conclusione,
dal momento che non è stata provata l'esistenza di una associazione o di una
fondazione con tale scopo.
4.2.3.
Quanto
alla deduzione dell'importo versato ai Comitati "iniziative
genetiche" e "iniziative per la pace", l'AFC ne propone il
rifiuto poiché essi devono essere assimilati, quand'anche avessero personalità
giuridica, a enti che svolgono attività politica, al pari dei partiti politici
(cfr. consid. 3.2.3; inoltre CDT n. ..__________ del
31 agosto 1999 in re G. e C. L.).
La prassi dell’autorità fiscale cantonale, per quanto riguarda i
contributi versati ai partiti politici, diverge da quella dell’autorità fiscale
federale (cfr. Circolare n. 23 del 31 agosto 1999 della Divisione delle
contribuzioni, in materia di deduzione delle prestazioni volontarie in contanti).
La
questione non è di rilievo, poiché questa Camera non ha potuto accertare e
nemmeno è stato provato che i Comitati inter- o sovrapartitici per le due
iniziative sopra menzionate si siano costituiti in persone giuridiche di
diritto privato. Già per questo motivo, quindi, la relativa deduzione non può
essere concessa.
4.2.4.
Per
l’IFD, quindi, in assenza di un limite superiore come per l’IC, la deduzione massima
che può essere concessa ammonta a fr. 5'120.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, decisioni su reclamo del 12 febbraio 2001 in materia di tassazione
ordinaria e di tassazione intermedia sono riformate nel senso che la deduzione
per liberalità a enti di pubblica utilità viene elevata da fr. 4'060.- a fr.
5'000.- per l’IC e a fr. 5'120.- per l’IFD.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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