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Numero d'incarto:
80.2001.32
Data decisione, Autorità:
05.06.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00032
Lugano
5 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2001
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ , __________ - __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________, domiciliata a __________, lavora presso il __________
__________ __________ __________ di __________ in virtù di un permesso di
dimora temporanea di tipo L per 120 giorni;
-
che nel
corso del 2000 ella ha percepito un salario lordo di fr. 25'233, da cui il
datore di lavoro ha trattenuto l'importo di fr. 2'649,45 a titolo di imposta
alla fonte, calcolata applicando l'aliquota del 10,5%;
-
che, con
scritto del 18 gennaio 2001, la contribuente chiedeva all'Ufficio imposte alla
fonte di verificare se la trattenuta fosse corretta, spiegando di essere
studentessa all'Università di __________ e di svolgere, quale unica attività
lucrativa, quella di insegnante presso il __________ per circa 14 ore
settimanali;
-
che
l'autorità fiscale rispondeva con lettera del 10 gennaio 2001, confermando la
conformità della tassazione alle disposizioni vigenti;
-
che la
contribuente contestava quest'ultima decisione, con reclamo del 9 febbraio
2001, lamentando una disparità di trattamento rispetto a chi, in analoghe
condizioni, guadagna il 5% in meno: per effetto dell'applicazione dell'aliquota
del 4%, infatti, chi guadagna meno di fr. 24'000 all'anno paga molto meno;
-
che
l'Ufficio imposte alla fonte, con decisione del 12 febbraio 2001, respingeva il
reclamo in questione, ribadendo sostanzialmente la conformità della sua
tassazione alle direttive in vigore ed alla giurisprudenza;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone
la richiesta di essere tassata con l'aliquota proporzionale del 4%, ribadendo
il carattere di attività a tempo parziale del suo lavoro di insegnante di
;
-
che,
nelle sue osservazioni del 13 marzo 2001, l'Ufficio imposte alla fonte propone
di respingere il ricorso;
-
che sono
soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a) i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD);
-
che
l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv.
1 LIFD);
-
che, per
quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i
contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente,
per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe
nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge
stabilisce che:
• le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si
deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi
un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86
cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
• si
deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi
assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT;
art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
-
che
l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del
Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
-
che
l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta
federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale
delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro
tipi di aliquote:
a) per
persone sole;
b) per
coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente
o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni
o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per
coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per
contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
-
che la
ragione della previsione dell'aliquota D è che le aliquote A, B, C sono riservate
a lavoratori che svolgono la loro attività lucrativa principale in Svizzera,
mentre produrrebbero risultati iniqui se fossero applicate a contribuenti che
esercitano solo un’attività accessoria;
-
che in
questi ultimi casi occorrerebbe allora considerare tutti gli altri redditi
percepiti dal lavoratore oppure, se si tratta di prestazioni uniche, convertire
la progressione su un reddito annuale, cose però difficilmente realizzabili e
che non si possono pretendere dai datori di lavoro (Commission
d'harmonisation fiscale, Réglementation cantonale
harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994,
p. 133);
-
che per
le attività accessorie i Cantoni prevedono allora una tariffa speciale nella
forma di un’aliquota lineare (Ibidem; inoltre Zigerlig, Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die
direkten Steuern, Berna 1993, p. 387);
-
che la
struttura di tale aliquota deve essere stabilita in funzione, da un lato, di un
numero massimo di ore settimanali e, dall’altro, di un reddito lordo massimo:
tenendo conto del criterio delle ore settimanali, si evita di penalizzare
apprendisti, praticanti e impiegati alla pari, che con l’aliquota D dovrebbero
pagare un’imposta troppo elevata sul loro reddito irrisorio, mentre tenendo
conto del reddito lordo mensile si contribuisce a raggiungere la parità di
trattamento nei confronti delle coppie imposte con la procedura ordinaria, in
cui uno dei coniugi esercita un’attività a tempo parziale (Commission d'harmonisation
fiscale, op. cit., p. 135 s.);
-
che,
coerentemente con tale principio, la Divisione delle contribuzioni del Canton
Ticino ha previsto un’aliquota D, fissata al 4%, per i lavoratori che
esercitano un’attività accessoria o a tempo parziale, che si applica ai redditi
d’attività lucrativa nei casi in cui la durata settimanale del lavoro non
supera le 15 ore e (cumulativamente) il reddito mensile lordo è inferiore a fr.
2’000.– (Direttiva n. 1 del novembre 1998 concernente l’imposizione alla fonte
dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.4);
-
che,
nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha negato l'applicazione
dell’aliquota del 4%, essendo il reddito della ricorrente, seppur di poco,
superiore al limite previsto dalla direttiva citata;
-
che,
invece, alla ricorrente è stata applicata la disciplina prevista dalle
direttive della Divisione delle contribuzioni, secondo cui sono assoggettati
alla trattenuta con l'aliquota relativa al corrispondente reddito per
un'attività completa (annualizzazione del salario su 240 giorni lavorativi),
tenuto conto della situazione familiare, i lavoratori con permessi speciali
(tipo L, 90-120 giorni ecc.; cfr. Direttiva n. 1/1999 sull'imposizione alla
fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.5, in
vigore fino al 31 dicembre 2000);
-
che,
cioè, in considerazione del fatto che la ricorrente ha lavorato in base ad un
permesso di 120 giorni, il salario percepito nel corso del 2000 (fr. 25'233.–)
è stato annualizzato su 240 giorni (fr. 50'466.–), con la conseguenza che si è
applicata l'aliquota del 10.5%;
-
che,
nella sentenza citata dalla ricorrente (CDT n. ..__________
del 10 febbraio 1998 in RDAT II-1998 n. 8t), questa Camera ha peraltro
stabilito che, per il calcolo dell'imposta alla fonte dei lavoratori non
domiciliati, l'annualizzazione del reddito conseguito dal lavoratore che beneficia
di un permesso di 90 o di 120 giorni ha un senso, e deve quindi essere intrapresa,
solo quando il contribuente eserciti in Svizzera un’attività a tempo pieno o
che comunque non abbia il carattere di una semplice attività a tempo parziale,
nel qual caso si applica l'apposita aliquota lineare per le attività accessorie;
-
che il
significato di tale giurisprudenza è da ricercare nella differenza sostanziale esistente
fra la situazione di chi, sempre sulla base di un permesso di tal genere, lavora
a tempo pieno per 90 o 120 giorni consecutivi, per poi tornare nello Stato in
cui risiede, e quella di chi invece "distribuisce" i 90 o 120 giorni
sull'arco di un intero anno, lavorando a tempo parziale;
-
che,
infatti, è evidente che chi lavorasse nel Canton Ticino, per esempio, da
gennaio a giugno, e fosse poi assoggettato all'imposta sul reddito conseguito
in tale semestre, con l'aliquota corrispondente al reddito stesso, sarebbe
ingiustamente avvantaggiato rispetto a chi lavora in Svizzera tutto l'anno, per
il fatto che sarebbe tassato con un'aliquota che è pensata per redditi annuali;
-
che, del
resto, è lo stesso problema che si manifesta nel caso dei contribuenti soggetti
all'imposta ordinaria, quando l'assoggettamento inizia nel corso dell'anno
civile: la legge prevede allora che il reddito imponibile sia determinato in
base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del
periodo fiscale (o durante un anno, per l'imposta cantonale), calcolato su
dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 53 cpv. 1 lett. a
LT);
-
che,
cioè, quando un contribuente è assoggettato solo per una parte dell'anno, il
suo reddito è comunque riportato a 12 mesi, per tener conto delle
caratteristiche delle aliquote, stabilite per redditi annuali;
-
che ciò
non si verifica, evidentemente, quando un contribuente lavora invece a tempo
parziale ma è assoggettato durante l'intero anno: in tale eventualità, infatti,
il reddito è inferiore a quello che percepirebbe il contribuente che facesse lo
stesso lavoro a tempo pieno, ma non perché l'assoggettamento sia durato solo
alcuni mesi bensì in considerazione della ridotta attività;
-
che lo
stesso ragionamento può essere esteso al caso del contribuente assoggettato
all'imposizione alla fonte: quando esercita un'attività a tempo pieno o quasi
per una parte dell'anno, si giustifica senz'altro l'annualizzazione del
reddito, mentre non si giustifica più quando l'attività è esercitata a tempo
parziale lungo tutto l'anno civile;
-
che, in
quest'ultimo caso, infatti, l'annualizzazione comporterebbe l'applicazione di
un'aliquota calcolata includendo un reddito "virtuale", che avrebbe
cioè potuto essere percepito qualora il contribuente avesse lavorato a tempo
pieno;
-
che
questo è il caso della ricorrente, che, nel 2000, ha lavorato con un grado di occupazione
intorno al 50% lungo tutto l'arco dell'anno civile: dalle informazioni assunte
presso il datore di lavoro risulta infatti che l'impiego a tempo pieno
corrisponde a 27 ore settimanali per 34/35 settimane all'anno, mentre la
ricorrente ha svolto complessivamente ore 421,25 in tutto l'anno, pari cioè a
circa 13-14 ore settimanali;
-
che ciò
comporta che l'annualizzazione del reddito ai fini dell'applicazione dell'aliquota
si tradurrebbe nella tassazione di un reddito ipotetico, che non vi è invece stato;
-
che il
ricorso è conseguentemente accolto, con la conseguenza che può trovare applicazione
l'aliquota del 4%, riservata ai redditi accessori.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 febbraio 2001 è riformata nel senso
che è ammessa l'applicazione dell'aliquota del 4%.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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