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Numero d'incarto:
80.2001.25
Data decisione, Autorità:
26.02.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00025
Lugano
26 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
decisione del 29 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione di __________
notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD
1999/2000, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 65'517 in media
annua per l'IC ed in fr. 180'045 per l'IFD;
-
che,
nella motivazione allegata, veniva fra l'altro rilevato quanto segue:
Imposta
cantonale e federale 1999/2000
Si espone il
valore dei capitali ricavati da alienazioni avvenute nel precedente periodo
fiscale, non essendo stato comprovato il consumo o il reinvestimento degli
stessi.
…
Imposta
federale diretta 1999/2000
Viene
imposto, quale commercio di immobili, l'utile derivante dalle operazioni
immobiliari, alienazione particelle __________ e __________ site nel Comune di
__________, effettuate nel corso del biennio di computo 1997/98;
- che, in
data 4 dicembre 1999, i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con
reclamo all'Ufficio di tassazione, nel quale argomentavano quanto segue:
L'utile
derivante dalla vendita delle particelle no. __________ e __________ RFD di
__________, è stato versato sul mio conto presso la banca __________ __________
di __________ onde eseguire un ammortamento straordinario (già preavvisato
favorevolmente dal servizio ipoteche) nelle date seguenti:
Valuta
8.01.1999 fr. 92'000 (vedi allegato doc. banca).
Valuta
26.02.1999 fr. 105'000 (vedi allegato doc. banca).
Il
5.02.1999 è stato eseguito il primo ammortamento straordinario di fr. 100'000,
il 3.02.1999 il secondo ammortamento di fr. 100'000.
In
data 22.12.1998 vi è pure stato un altro ammortamento presso la banca
__________ di fr. 18'000 atto a scalare l'ipoteca esistente di fr. 200'000
sullo stabile nel Comune di __________. Nella prossima notifica di tassazione
si vedrà il debito diminuito.
Visto
quanto suesposto chiedo che mi sia rivisto il calcolo sulla notifica di tassazione
del 29.11.1999;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 15 gennaio
2001, spiegando di confermare l'imposizione del capitale di fr. 250'000,
trattandosi del ricavo delle vendite effettuate alla fine dell'anno 1998 «e più
precisamente del mapp. __________, venduto il 9.11.98 per fr. 60'200.-- e del
credito vantato nei confronti degli acquirenti dei mapp. __________ e
__________ il cui pagamento è stato effettuato all'inizio del 1999»;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
spiega di avere reclamato all'Ufficio di tassazione, avendo notato che le cifre
indicate nella notifica erano superiori a quelle dichiarate, e lamenta che la
decisione su reclamo taccia completamente sull'imposta federale, sebbene sia
quella che ha subito l'aumento più importante;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che dal
ricorso si evince in modo chiaro che il contribuente contesta l'assoggettamento
all'imposta federale diretta dell'utile immobiliare conseguito con le
alienazioni delle part. n. __________ e __________ di __________, mentre
l'Ufficio di tassazione non ha preso posizione su tale problema;
-
che,
anzi, l'Ufficio di tassazione non ha neppure preso in considerazione il reclamo
in materia di IFD, limitandosi a considerare il gravame rivolto contro la
tassazione IC;
-
che,
certamente, ci si può domandare se la formulazione del reclamo permettesse di
comprendere agevolmente che esso era indirizzato anche contro la tassazione IFD
e, in particolar modo, contro l'utile da commercio professionale di immobili;
-
che,
comunque, il tenore del reclamo era suscettibile di far sorgere almeno dei dubbi,
con la conseguenza che l'Ufficio avrebbe dovuto rivolgersi al contribuente, per
stabilire quale fosse l'oggetto delle sue censure;
-
che non
va poi dimenticato che l'utile immobiliare in questione non era stato dichiarato
dal contribuente, ma è stato aggiunto al reddito soggetto all'IFD dall'Ufficio
di tassazione, senza una motivazione che spiegasse chiaramente le ragioni di
tale importante modifica rispetto alla dichiarazione;
-
che, se
si considera che la notifica della tassazione, così come si presenta nel Canton
Ticino, non prevede neppure un dettaglio degli elementi imponibili per l'IFD,
ben si comprende che il contribuente, che non è un fiscalista di professione,
possa essere rimasto disorientato dinanzi alla decisione fiscale, così difforme
dalla sua dichiarazione;
-
che, in
simili circostanze, questa Camera non può entrare nel merito delle censure del
ricorrente, in mancanza di una decisione su reclamo in materia di IFD, per non
privare il ricorrente di un grado di giudizio;
-
che si
giustifica dunque il rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione, perché entri
nel merito del reclamo in materia di IFD, spiegando al contribuente le ragioni
dell'assoggettamento dell'utile immobiliare e le modalità di calcolo;
-
che,
quanto all'IC, il ricorso deve invece essere respinto, per il fatto che non si
può tener conto, nella tassazione IC 1999/2000, che è basata sulla sostanza al
1.1.1999, di ammortamenti dei debiti intervenuti nel corso del 1999, mentre si
giustifica di imporre il credito del prezzo di vendita, che è sorto con la
vendita immobiliare del 1998;
-
che, del
resto, all'imposizione del credito in questione fa riscontro lo stralcio, dalla
sostanza imponibile, del valore di stima degli immobili ceduti nel periodo di
computo;
-
che,
inoltre, se anche si volesse anticipare l'ammortamento dei debiti, intervenuto
nel 1999, al 1998, l'effetto pratico sul calcolo della sostanza imponibile
sarebbe praticamente nullo, poiché gli attivi diminuirebbero sì di fr. 250'000,
ma diminuirebbero nella stessa misura anche i debiti;
-
che,
nonostante la soccombenza del ricorrente in materia di IC, si rinuncia nondimeno
a porre a suo carico la tassa di giustizia, in considerazione della confusione
ingenerata dalla notifica e dalla decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
1.1. Il
ricorso in materia di IC è respinto
-
1.2. Per
quanto concerne l'IFD, gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché
entri nel merito del reclamo, spiegando al contribuente le ragioni dell'assoggettamento
dell'utile immobiliare e le modalità di calcolo adottate.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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