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Numero d'incarto:
80.2001.2
Data decisione, Autorità:
30.01.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00002
Lugano
30 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ e __________ __________, nonostante un richiamo, la diffida per
lettera raccomandata del 13 gennaio 2000 e la proroga loro concessa fino al 31
marzo, non presentavano la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000;
-
che
pertanto il 12 giugno 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________
esponeva loro in via valutativa un reddito del lavoro di fr. 100'000.- e un
reddito della sostanza di fr. 30'000.-;
-
che il 4
agosto 2000 i contribuenti presentavano reclamo, ribadendo di non essere in
grado di allestire la dichiarazione d'imposta , in quanto tutta la documentazione
contabile degli anni 1997 e 1998 si trovava depositata presso la Pretura di
__________ nell'ambito della vertenza con il loro contabile;
-
che l'11
dicembre 2000 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, rilevando
che i contribuenti, ancorché invitati a farlo, non avevano motivato il ritardo
nel presentare il reclamo;
-
con il
presente, tempestivo ricorso i ricorrenti ribadiscono quanto già esposto nel
reclamo e, meglio, l'indisponibilità della contabilità in quanto depositata
presso la Pretura;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che gli
artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è
consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione
nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
-
che gli
artt. 192 cpv. 1 e 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante;
-
che, nel
caso in esame, i contribuenti non hanno minimamente giustificato il ritardo
invocando e comprovando uno dei motivi previsti dalle succitate norme;
-
che essi
non hanno così sostanziato la domanda di restituzione del termine e che nemmeno
in questa sede lo hanno fatto;
-
che in
simili condizioni l'Ufficio di tassazione non poteva far altro che dichiarare
tardivo il reclamo, in quanto presentato dopo la scadenza del termine di trenta
giorni;
-
che con
lo scritto del 9 gennaio 2001 questa Camera ha attirato l'attenzione dei ricorrenti
su questa situazione di fatto, avvertendoli che era data loro la possibilità di
ritirare il ricorso;
-
che il
termine assegnato loro dal giudice per recedere dal ricorso è scaduto infruttuoso;
-
che
pertanto questa camera non può che respingere il gravame con seguito di tassa e
spese giudiziarie;
-
che -
sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale - nulla esimeva i contribuenti
dal presentare reclamo nel termine previsto dalla legge e di invocare,
chiedendo di tenere in sospeso l'esame in attesa del giudizio civile e, in caso
di decisione su reclamo negativa, di ricorrere a questa Camera per gli stessi
motivi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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