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Numero d'incarto:
80.2001.179
Data decisione, Autorità:
13.03.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00179
Lugano
13 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente non dichiarava alcun reddito;
-
che nella
notifica di tassazione del 10 settembre 2001 l'Ufficio di tassazione gli esponeva
in via valutativa un reddito della sostanza di fr. 10'000.- e un reddito
d'altra fonte di fr. 30'000.- e gli aggiungeva inoltre una sostanza di fr. 200'000.-
in considerazione della mancata documentazione degli investimenti effettuati in
__________;
-
che il
reclamo del contribuente veniva parzialmente accolto, nel senso che veniva
stralciata la sostanza di fr. 200'000.- e confermato invece il reddito d'altra
fonte di fr. 30'000.- (cfr. decisione su reclamo del 12 novembre 2001);
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente lo
stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 30'000.-, rilevando che vi è stata
una diminuzione dei risparmi di fr. 87'000.-, cui ha attinto per sopravvivere e
ha inoltre contratto un ulteriore mutuo di fr. 20'000.- con la __________
__________ __________.
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
all'udienza del 7 marzo 2001 si è preso atto del prestito di fr. 20'000.-
ricevuto dal contribuente nel dicembre del 1998, che è servito per far fronte
agli impegni e alle spese contratti in quell’anno;
-
che
pertanto si è convenuto di ridurre il reddito d’altra fonte di fr. 10'000.- di
media annua.
-
che le
spese del presente procedimento e una ridotta tassa di giustizia vengono
comunque caricate al ricorrente, poiché, se avesse prodotto già in sede di
tassazione la documentazione esibita in sede di ricorso, avrebbe potuto ottenere
soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo (cfr. art. 231 cpv. 3 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 novembre 2001 è riformata nel senso
che il reddito d’altra fonte viene ridotto da fr. 30'000.- a fr. 20'000.- di media
annua e gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per
l’emissione di nuovi conteggi.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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