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Numero d'incarto:
80.2001.170
Data decisione, Autorità:
04.12.2003, CDT
Incarto n.
80.2001.00170
Lugano
4 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2001
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________ e __________ __________, __________ __________,
rappresentato dallo __________ __________ __________
& __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il
21 maggio 1996 la __________ __________ di __________, proprietaria della part.
n. 261 foglio PPP n. __________ a __________ e i coniugi __________ e
__________ __________ __________, proprietari dell'adiacente part. n.
__________, censita quale ronco vignato, permutavano senza versamento di
conguaglio i rispettivi beni immobili.
La
__________ __________, di cui __________ __________ __________ è azionista nella
misura del 25%, sarebbe infatti venuta a trovarsi in difficoltà finanziarie e
per evitare di fallire si sarebbe vista costretta a intraprendere diverse
misure di risanamento, tra cui quella che ha portato alla permuta suddetta.
1.2.
Nella
dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari, i coniugi __________
indicavano un valore d'alienazione di fr. 617'371.-, che veniva arrotondato
dall'Ufficio di tassazione in fr. 620'000.- conformemente al valore stabilito
dall'Ufficio cantonale di stima (cfr. notifica della tassazione sugli utili
immobiliari del 26 novembre 1997, passata incontestata in giudicato).
In
effetti, l'Ufficio cantonale di stima, su incarico dell'Ufficio di tassazione,
aveva proceduto a valutare gli immobili permutati, attribuendo a quello venduto
dai coniugi __________ un valore di fr. 620'000.- e a quello venduto dalla
__________ __________ un valore di fr. 760'000.- (cfr. perizie del 23 ottobre
1996).
1.3.
Anche
la __________ __________ dichiarava, per il trasferimento immobiliare che la riguardava,
il medesimo valore d'alienazione, vale a dire fr. 617'371.-.
L'Ufficio di tassazione aggiungeva tuttavia al valore dichiarato, arrotondato a
fr. 620'000.-, un ulteriore importo di fr. 140'000.- a titolo di
"altri elementi imponibili" e, meglio, per la prestazione valutabile
in denaro risultante dalla transazione con l'azionista che avrebbe ricevuto
quale controprestazione un immobile (appartamento) di valore superiore a quello
dell'immobile da lui ceduto in permuta (cfr. art. 131 cpv. 2 LT). La tassazione
dell'utile immobiliare, che indicava quindi un valore d'alienazione
complessivo di fr. 760'000.- veniva notificata alla __________ __________ il 27
aprile 2000 e passava incontestata in giudicato. Non risultava comunque alcun
utile imponibile, poiché i costi di costruzione risultavano nettamente
superiori al valore accertato dall'Ufficio di tassazione persone giuridiche in
materia di imposizione dell'utile immobiliare.
1.4.
Parallelamente
alla suddetta ripresa, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche riprendeva
allo stesso titolo anche nella tassazione ordinaria IC e IFD 1996 un importo di
fr. 110'000.- (ritenuto che contabilmente la __________ __________ aveva
registrato un valore d'alienazione di fr. 650'000.-), pari all'importo dei
costi di costruzione indicati nella dichiarazione (determinati tuttavia in
misura molto superiore nella tassazione dell'utile immobiliare). La tassazione,
notificata l'8 maggio 2000, passava pure in giudicato, dopo che la ricorrente
aveva ritirato il reclamo, che aveva presentato il 20 luglio 2000. La ripresa
non comportava comunque conseguenze per la __________ __________, poiché le
perdite superavano abbondantemente l'utile conseguito nell'esercizio.
1.5
Il
22 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la
tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, esponendo loro, in aggiunta ai redditi
dichiarati, un reddito d'altra fonte di fr. 70'000.- di media annua, pari alla
differenza di prezzo tra l'immobile alienato e quello acquistato con la
permuta.
1.6.
Il
reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto, dopo la loro audizione da
parte dell'Ufficio di tassazione, con decisione del 22 ottobre 2001.
- 2.1.
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono lo stralcio del
reddito d'altra fonte, che l'Ufficio di tassazione ha esposto loro nella
tassazione IC/IFD 1997-98.
Dei
motivi del ricorso verrà detto in seguito, per quanto necessario.
2.2.
In
occasione dell'udienza del 18 febbraio 2002 il giudice ha deciso di richiamare
dall'UTPG l'incarto della __________ __________. In seguito ha pure chiesto
all'Ufficio fallimenti la documentazione relativa al fallimento della società,
apprendendo che nei confronti della società non era stata aperta alcuna
procedura fallimentare.
- 3.1.
Gli
articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta
sull'utile delle persone giuridiche, che
1
Costituiscono utile netto imponibile:
a. il
saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti
i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e
non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in
particolare:
...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 lett c LT e 19
cpv. 1 lett c LIFD prevedono da parte loro che sono imponibili i redditi da
sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze
di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da
partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti
gratuiti del valore nominale, ecc.) (cfr. CDT n.
..__________ del 2 maggio 2000 in re F.M. SA).
3.2.
La
dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di
utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson,
Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172):
·
una prestazione da
parte della società, senza una corrispon- dente
controprestazione;
·
il fatto che la
prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina,
cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
·
il fatto che il
menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista
rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
3.3.
In
caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della
prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non
equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito
in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e
controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225;
ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul
valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri
commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
3.4.
Sono
considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una
relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia
oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op.
cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate
tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle
circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo
della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).
- 4.1.
Nel
caso in esame la Camera, dopo aver accertato che nei confronti della __________
__________ non è stata aperta alcuna procedura fallimentare e dopo aver
chiarito anche un equivoco originato da un'errata o parziale lettura della
valutazione dell'Ufficio cantonale di stima circa il valore delle parti comuni
da aggiungere a quello dell'appartamento permutato, ha incaricato il proprio
perito di esprimersi sul valore dell'immobile acquistato dai ricorrenti mediante
permuta, un appartamento di mq 100 di superficie, composto di un soggiorno, una
camera matrimoniale e una cameretta, più terrazze.
Il
perito, dopo aver descritto l'oggetto della permuta, ha constatato che le quote
millesimali dell'appartamento al secondo piano, vale a dire dell'appartamento
permutato dalla __________ __________ con l'adiacente terreno dei ricorrenti,
non corrispondono alla realtà: la migliore posizione dell'appartamento al
secondo piano, oggetto della permuta, non compensa la grande differenza di
superficie (mq 100 del secondo piano, mq 180 del primo piano).
Partendo
da questo presupposto, il perito ha attribuito un valore di fr. 4'800.- al mq
nel 1996, periodo di recessione del mercato immobiliare, all'appartamento
permutato, per un totale di fr. 480'000.-; ha poi aggiunto un importo di fr.
64'000.-, pari a fr. 1'000.- al mq, per le terrazze, fr. 18'000.- per un
balcone di 9 mq, fr. 10'000.- per la cantina e fr. 50'000.- per le due
autorimesse, giungendo così a un valore complessivo di fr. 622'000.-, che
praticamente coincide con quello di fr. 620'000.- accettato nella tassazione
sull'utile immobiliare conseguito dai contribuenti del 26 novembre 1997.
In
simili condizioni, considerata la sostanziale equivalenze delle rispettive
prestazioni in natura, vale a dire degli immobili permutati, non si giustifica
una ripresa a carico dei ricorrenti.
- In caso di accoglimento totale o
parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 231 cpv. 5 LT; art. 144 cpv. 2 LIFD; art. 64 PA).
Considerato, da un lato, il valore di
causa e, dall'altro, la particolarità della fattispecie, si ritiene di poter
equamente assegnare ai ricorrenti un importo ridotto a titolo di ripetibili e,
meglio di fr. 600.-
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 22 ottobre 2001 è riformata nel senso
che dal reddito imponibile viene stralciato il reddito d'altra fonte di fr.
70'000.- di media annua sia per l'IC sia per l'IFD.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
- Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Lo
Stato verserà ai ricorrenti un importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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