AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.137
Data decisione, Autorità:
01.03.2002, CDT
Incarto n.
80.2001.00137
Lugano
1 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2001
in materia di: IC/IFD 91/92,
93/94,95/96
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 31 dicembre
1991 __________ __________ notificava all'Ufficio circondariale di tassazione di
Locarno di aver ricevuto una donazione da una prozia, segnalando nel contempo
che la stessa era oggetto di contestazioni.
L'Ufficio
imposte di successione e donazione apriva allora una procedura concernente la
pretesa donazione a __________ __________, notificandogli in data 22 giugno
1993 un progetto di tassazione, nel quale l'ammontare della donazione veniva
stabilito in fr. 1'200’000.--, mentre quello dell'imposta in fr.
383’580.--.
La
procedura seguiva il suo iter, dapprima con l’emanazione della decisione
formale da parte dell’Ufficio il 23 settembre 1993 e, a seguito del reclamo del
contribuente, della decisione su reclamo il 19 agosto 1994.
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d’appello accoglieva parzialmente il ricorso
presentato da __________ __________, stabilendo con sentenza del 22
marzo 1995 l’ammontare della donazione in fr. 1'190'565.-. Il Tribunale
federale, investito da un ricorso di diritto pubblico dal contribuente,
confermava integralmente con sentenza del 15 maggio 1996 il giudizio cantonale.
1.2.
Il 10,
risp. 17 e 24 marzo 1997 l’Ufficio di tassazione emetteva le notifiche di tassazione
di sua competenza relative ai periodi di tassazione IC/IFD 1991-92; IC/IFD
1991-92 (intermedia dal 18 marzo 1992 per devoluzione per causa di morte),
IC/IFD 1993-94 e IC/IFD 1995-96 e, meglio:
tassazione
ordinaria 1991-92 (01.01.91-17.03.92)
al
contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 12'500.- di
media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'000.-, da
cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 393'830.-;
tassazione intermedia
1991-92 (17.03-31.12.92)
al
contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 12'500.- di
media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'000.-, da
cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 91’723.- (cfr.
decisione su reclamo del 20 agosto 2001);
tassazione ordinaria
1993-94
al
contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 200’000.- di
media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'000.-, da
cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 795'750.-; ai fini
dell'aliquota l'Ufficio di tassazione considerava altresì l’esistenza di ingente
sostanza all’estero.
tassazione ordinaria
1995-96
al
contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 200’000.- di
media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'000.-, da
cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 795'600.-; ai fini
dell'aliquota l'Ufficio di tassazione considerava altresì l’esistenza di ingente
sostanza all’estero.
1.3.
Successivamente
l’Ufficio di tassazione, accogliendo parzialmente il reclamo presentato dal
contribuente, gli notificava il 20 agosto 2001 le seguenti decisioni su reclamo:
tassazione
ordinaria 1991-92 (01.01.91-17.03.92)
al
contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 12'500.- di
media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'000.-, da
cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 393'830.-;
tassazione intermedia
1991-92 (17.03-31.12.92)
al
contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 12'500.- di
media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'001.-, da
cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 91’723.-;
tassazione ordinaria
1993-94
al
contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 25’000.- di
media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'001.-, da
cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 88’803.-; ai fini
dell'aliquota l'Ufficio di tassazione considerava altresì l’esistenza di ingente
sostanza all’estero (fr. 3'708'814.-);
tassazione ordinaria
1995-96
al
contribuente veniva esposto un reddito da titoli e capitali di fr. 25’000.- di
media annua e una sostanza (titoli, crediti, numerario) di fr. 1'200'001.-, da
cui veniva ammessa una deduzione per debiti privati di fr. 88'689.-; ai fini
dell'aliquota l'Ufficio di tassazione considerava altresì l’esistenza di
ingente sostanza all’estero (fr. 3'670'370.-).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ contesta le surriferite
decisioni su reclamo, adducendo in particolare di aver sopportato spese in
relazione alla donazione e alla successione della prozia per complessivi fr.
526'885,60, di non aver ricavato alcun reddito dal capitale residuo, avendolo
sempre tenuto a disposizione per poter far fronte alle diverse spese in
Svizzera e in Italia. Nega inoltre l’esistenza di sostanza all’estero di cui si
debba tener conto per l’aliquota.
-
I
ricorrenti hanno allegato al ricorso una puntuale distinta delle spese da loro
sostenute, con relativa indicazione della data e del beneficiario del
pagamento, che per altro avevano già prodotto con il reclamo. Dalla distinta
emergono numerosi pagamenti, anche per importi consistenti, effettuati tra il
1991 e il 1996, che, se comprovati, sarebbero di natura tale da giustificare
una progressiva erosione dei capitali in Svizzera e, di riflesso, degli
eventuali relativi redditi.
Dall'esame
degli atti dell'incarto fiscale dell'Ufficio di tassazione non emerge che la
distinta in questione sia in qualche modo stata presa in considerazione, non
fosse che per scartarla. Gli atti dell'incarto. Anzi, gli atti appaiono
talmente lacunosi che, senza ulteriori approfondimenti, una qualsiasi decisione
di merito appare impossibile.
Nel
quadro di questo complemento d'istruttoria l'Ispettore ha dapprima chiesto spiegazioni
ai coniugi __________ (cfr. verbale
d'audizione del 21 novembre 2001), ha in seguito esaminato la documentazione relativa
al caso (conto __________) che si trova
presso il Ministero pubblico nell'incarto del procedimento penale aperto contro
l'avv. __________, che è stato poi
sentito dal giudice il 13 dicembre 2001 e ha fornito ulteriori indicazioni, che
hanno consentito all'ispettore di allestire un elenco delle questioni da
chiarire, sulle quali __________ __________ e suo cognato __________ __________
hanno avuto modo di fornire spiegazioni durante l'audizione del 31 gennaio
2002.
- Scendendo
nel dettaglio del complemento d'istruttoria effettuato da questa Camera,
supplendo agli oltremodo lacunosi accertamenti dell'Ufficio di tassazione, nel
corso dell'interrogatorio dell'avv. __________
si è avuto conferma dell'esistenza del conto "87137 __________ " aperto presso la __________ -__________
__________ bancaire privée di __________, sul quale i coniugi __________ e __________
__________ hanno girato l'ammontare
della donazione, che era depositato presso il conto __________ __________
della __________ dello __________ di __________.
Dagli
estratti del conto "__________",
oggetto di sequestro nel procedimento penale aperto contro __________. __________
__________, sono emersi importanti
elementi da verificare con il ricorrente __________
__________ e suo cognato __________ __________,
segnatamente:
·
l’evoluzione negli es.
1989/90 dei conti __________ __________, __________,
deposito titoli __________ tutti presso
la __________ __________ di __________:
in particolare stabilire l'accredito della donazione, gli interessi sul
deposito titoli, ev. altri movimenti;
·
la destinazione della
differenza fra l'ammontare del deposito titoli pari a fr. 1'074'650.- al
31.12.1990 e il prelevamento del 12.2.91 dal conto __________ __________ di
fr. 891'000.-; inoltre la destinazione della differenza di fr. 50'000.-
fra il prelevamento dal conto __________
__________ del 12.2.91 ed il versamento
del 22.2.91 quale apertura del conto __________
__________ presso la __________ __________
__________ privée;
·
il beneficiario del
prelevamento di fr. 40'000.- del 4.7.91 dal conto 871__________7 __________,
con parziale acquisto di Lit.;
·
gli interessi sul
deposito titoli maturati il 22.8.91 sul conto __________
Tap__________n in fr. 28'805,70 quale
valore al netto delle spese bancarie;
·
il beneficiario del
prelevamento dal conto __________ __________ del 23.1.92 di fr. 20'000.-;
·
gli interessi sul
deposito titoli maturati il 25.2.92 sul conto __________
__________ in fr. 28496,90 quale valore
al netto delle spese bancarie;
·
il beneficiario del
prelevamento di fr. 836'900.- del 28.2.92 dal conto __________ __________ ad
estinzione praticamente della relazione bancaria, ordinato con lettera alla
banca del 25 febbraio 1992 firmata da __________
__________;
·
il valore dei titoli al
1.1.91 fr. 1'074'650.-; valore al 31.12.91 fr. 849'889.- e l'evoluzione
successiva all'estinzione della relazione bancaria presso la __________ __________
__________ privée.
Tali
problemi hanno potuto essere chiariti grazie all’ ulteriore documentazione messa
a disposizione dall’ amministratore giudiziario della eredità della defunta __________ __________,
__________. __________ __________,
segnatamente l'inventario della successione al 17 marzo 1992 e la
documentazione (per altro non del tutto completa) della Banca __________ __________
di __________, che era stata messa a
disposizione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele stata messa dal
legale dei coniugi __________ avv. __________, ma anche grazie alle informazioni
fornite in gennaio 2002 dal ricorrente e da suo cognato all’ispettore fiscale
nel verbale d’audizione del 31 gennaio 2002 .
Ciò ha
permesso di ricostruire l'evoluzione dei capitali e relativi redditi assunti
dai ricorrenti in sede di anticipo ereditario a decorrere dal 6 agosto 1990 e
di trarre le seguenti conclusioni:
Il deposito titoli al
1° gennaio 1991 ammonta a fr. 1'074'650.-. L’ulteriore liquidità
rispetto all'anticipo ereditario è stata oggetto di consumo (p. es. versamento
di fr. 100'000.- del 28 novembre 1990 all'avv. __________
per la costituzione della "__________
__________ ", che tuttavia non è
mai stata iscritta nel registro di commercio). Esso va esposto quale sostanza
al 1° gennaio 1991 nella tassazione IC 1991-92.
Il reddito dei titoli
percepito nel 1990 ammonta a fr. 33'152,70: esso va esposto in media annua
(pari a fr. 16'576,35) nella tassazione IC/IFD 1991-92.
Il reddito dei titoli
percepito negli anni 1991 e 1992 ammonta rispettivamente a fr. 28'805,70 ed a
fr. 28'496,90 e va esposto in media annua (pari a fr. 28'651,30) nella
tassazione IC/IFD 1993-94.
Il capitale al 1°
gennaio 1993, dopo la consegna della somma di fr. 836'900.-
all'avv. __________ a seguito
dell'estinzione del conto __________
presso la __________ __________ __________
privée, al netto delle spese vantate dall'avv. __________
per gli anni 1991 e 1992, di cui all'elenco allegato al ricorso (spese 1991 fr.
60'586.- spese 1992 fr. 28'570.-), risulta di fr. 747'744.- e va esposto
quale sostanza nella tassazione IC 1993-94.
Il capitale al 1° gennaio
1995, sempre dedotte le spese vantate dall'avv. __________
ed i consumi dei coniugi __________
attraverso i versamenti fatti dall'avv. __________
stesso (spese 1993 fr. 119'340.- spese 1994 fr. 93'905.- consumi 1993/94 fr.
34'500.-), risulta di fr. 499'999.- e va esposto quale sostanza nella
tassazione IC 1995-96.
Il capitale al 1°
gennaio 1997, sempre dedotte le spese vantate dall'avv. __________ ed i consumi dei coniugi __________ attraverso i versamenti fatti dall'avv. __________ stesso (spese 1995 fr. 160'880.-
spese 1996 fr. 63'684.- consumi 1996 fr. 80'000.-) risulta di fr. 195'435.-
e va esposto quale sostanza nella tassazione IC 1997-98.
I ricorrenti vantano
inoltre un credito, tuttora in essere, verso la successione ereditaria secondo
la ricostruzione dall'amministratore dr. __________
nell'inventario del 17 marzo 1992, di fr. 350'129.-, che va aggiunto alla
sostanza imponibile al 1° gennaio 1993, 1995 e 1997.
Non vi sono per
contro redditi della sostanza imponibili nelle tassazioni ordinarie IC/IFD
1995-96 e 1997-98.
Il
ricorso può quindi essere evaso sulla scorta dei suddetti accertamenti.
Giova
comunque attirare l’attenzione sul credito di fr. 350'129.- nei confronti della
successione fu __________ __________. Qualora venisse recuperato, come
si può ipotizzare con ragionevole probabilità, l’Ufficio di tassazione potrà
porsi il quesito di sapere se su di esso siano maturati interessi e in caso di
risposta affermativa se essi siano imponibili in aggiunta al reddito al momento
della loro realizzazione.
- Resta
da stabilire l’ammontare della sostanza all’estero e i relativi redditi da considerare
unicamente per determinare l’aliquota imponibile.
La
questione ha potuto essere chiarita interpellando l'amministratore giudiziario __________. __________.
I beni immobili, tre complessi immobiliari, si trovano a __________ e sono gestiti localmente da due
amministrazioni condominiali, Essi sono oggetto di sequestro catastale con
limitazione del diritto di disporre a causa della causa pendente davanti
all'Autorità giudiziaria civile svizzera relativa alla successione della
defunta __________ __________, la cui definizione, dalle informazioni
assunte presso la competente Camera del Tribunale d'appello, rischia di protrarsi
ancora parecchio nel tempo.
L'ammontare
della liquidità derivante dai redditi immobiliari era al 31 dicembre 2000 è di
ca Lit. 1'093'000'000.-; il valore catastale dei beni immobili, dal canto suo,
ammontava a Lit. 3'525'058'600.-. Il __________.
__________, che gestisce la situazione
patrimoniale e finanziaria della massa ereditaria e inoltra regolarmente i bilanci
all'Autorità di tassazione di Locarno, conferma , .che i coniugi __________ __________
e __________ non hanno mai beneficiato
di tale sostanza e relativi redditi.
In
considerazione della contestazione giudiziaria relativa alla successione della
defunta __________ __________, della sua prevedibile conclusione
entro tempi non brevi, dell'incertezza tuttora esistente sul o sui beneficiari
delle'redità e delle relative quote, questa Camera ritiene che l'esposizione
dei valori di sostanza e di reddito, per la sola determinazione delle aliquote,
nella partita fiscale dei ricorrenti non sia (ancor oggi) giustificata.
Limitatamente a eventuali redditi (interessi sul capitale) e sostanza in
Svizzera, appare invece giustificata in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LT
(cfr. anche art. 11 v.LT), l'imposizione della massa ereditaria in quanto
tale. La citata norma consente infatti di imporre come tali le masse ereditarie
per le quali non sia possibile definire l'esatta attribuzione delle quote di
reddito e sostanza ai singoli interessati.
- La
carenza di accertamenti da parte __________
fiscale, come pure l’esito del ricorso, parzialmente favorevole ai ricorrenti,
inducono a caricare loro la tassa di giustizia solo in ragione della metà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è evaso a'sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, annullate le decisioni su reclamo del 20 agosto 2001, gli atti del
procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione
a’sensi dei considerandi 4 e 5.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un
totale di fr. 1’200.–
sono a
carico dei ricorrenti in ragione di metà.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster