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Numero d'incarto:
80.2001.102
Data decisione, Autorità:
14.08.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00102
Lugano
14 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 luglio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 12 giugno 2000 l'Ufficio di tassazione
esponeva al contribuente un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.- di media
annua in considerazione degli impegni finanziari assunti nel biennio in
relazione all'acquisto di una abitazione del costo di fr. 400'000.- senza
comprovare la provenienza dei capitali investiti, eccezion fatta del prestito
ipotecario.
1.2.
Con
tempestivo reclamo dell'11 luglio 2000 il contribuente chiedeva lo stralcio del
reddito d'altra fonte.
Con
decisone del 18 giugno 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, ribadendo
che il contribuente non aveva saputo documentare la provenienza dei capitali
usati per l'acquisto dell'abitazione.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ ribadisce la richiesta di
stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 50'000.-. Dei motivi ricorsuali verrà
detto in seguito, per quanto necessario.
-
3.1.
L'art.
130 cpv. 2 LIFD consente all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale potrà tener
conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l'autorità deve
effettuare una "valutazione coscienziosa".
La
tassazione d'ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l'autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD,
p. 163).
3.2.
Analogamente
a quanto previsto dalla LIFD, anche l'art. 204 cpv. 2 LT prevede che
l'autorità di tassazione esegua la tassazione in base a una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. L'autorità fiscale
potrà tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e
del tenore di vita del contribuente.
3.3.
Dal canto
suo, il Tribunale federale (STF n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6 ottobre
1998 in re K.H.K.) ha definito non arbitrario il rifiuto della Camera di
diritto tributario di riconoscere l'esistenza di un prestito nei confronti di
un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il
contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d'altra fonte
di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite.
L'Alta Corte ha in particolare ritenuto singolare, vista la somma in
discussione, il fatto che sia il ricorrente che sua moglie non si fossero
ricordati prima di tale prestito, ed ha considerata insufficiente la prova costituita
dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all'estero, in
quanto difficilmente controllabile.
In
un'ulteriore decisione del 7 luglio 1999, l'Alta Corte ha affermato che si
giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi
pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'
estero, in mancanza di sufficienti prove dell' esistenza di tale debito. Ha poi
stabilito che è pure giustificata l' imposizione di un reddito d' altra fonte
che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le
entrate dichiarate, per lo stesso periodo (cfr. STF dell 7 luglio 1999
in re M. e L. S.).
3.4.
In
assenza di ogni e qualsiasi giustificazione plausibile sul finanziamento,
l'Ufficio di tassazione, sulla scorta del calcolo del dispendio, non ha potuto
che constatare una carenza di liquidità, vale a dire uno sbilancio tra entrate
e uscite nel periodo di computo pari ad almeno fr. 100'000.-. Ciò non è
d'altronde minimamente contestato dal ricorrente.
- Dalla
sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT); dai proventi
sono dedotti gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzioni (art. 32
cpv. 1 lett. a LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).
4.1.
Secondo
l'art. 47 cpv. 1 LT dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati. Questa
norma rinuncia a porre condizioni precise per la deduzione dei debiti e fa pure
astrazione da elencazioni esemplificative. Il Legislatore ha così voluto
lasciare alla prassi e alla giurisprudenza il compito di definire le esigenze
probatorie per provare l'esistenza e ammettere quindi la deduzione di detti
debiti, non mancando però di sottolineare che "ciò non significa che, per
i debiti professati verso stabilimenti di diritto estero, l'autorità fiscale
non debba più applicare un particolare rigore quanto alla prova della loro
effettiva esistenza" (cfr. CDT n. ..__________
del 29 novembre 1999 in re R. C.).
4.2.
Va quindi
ricordato, a questo punto, che il contribuente, secondo l'art. 126 cpv. 2 LIFD
e l'art. 200 cpv. 2 LT, deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di
tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili,
giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni
d'affari.
Non
diversamente dall'abrogato art. 89 cpv. 2 DIFD, ma anche dall'art. 168 cpv. 2 e
3 LT-1976, sul piano probatorio è al contribuente che incombe l'onere di
provare l'esattezza delle proprie indicazioni (ASA 55 p. 140). Spetta
quindi in linea di principio al contribuente provare ineccepibilmente
l'identità del proprio creditore; non si può quindi esigere che sia l'autorità
di tassazione a documentare i propri dubbi sull'esattezza delle informazioni fornite
poiché altrimenti si finirebbe per capovolgere il senso della norma (ASA
51 p. 380).
Di
regola, l'identificazione del creditore mediante indicazione del nome e
dell'indirizzo è sufficiente, se il creditore è domiciliato in Svizzera. Tali
indicazioni bastano infatti normalmente a consentire le necessarie verifiche
all'autorità di tassazione (ASA 55 p. 140). Nel caso invece di creditori
domiciliati all'estero, soprattutto quando si tratta di persone o di entità
giuridiche con sede all'estero, come ad esempio società del diritto del
Principato del Liechtenstein o di diritto panamense, soprattutto considerando
che esse consentono domiciliazioni fittizie atte a consentire tra l'altro anche
l'evasione fiscale, la giurisprudenza pone esigenze probatorie accresciute (DTF
106 Ib 148; ASA 55 p. 141 e riferimenti; inoltre CDT n. 309 del 10
dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 - in re B.R.; STF
del 19 giugno 1992 in re F.G.; CDT n. ..__________
del 29 novembre 1999 in re R. C.).
Per debiti
professati verso stabilimenti di diritto estero, le autorità fiscali hanno il dovere
d'esigere delle informazioni più precise e più complete. Il contribuente che intende
dedurre gli interessi versati a persone domiciliate all'estero a stabilimenti
con sede in stati che favoriscono la presa di domicili fittizi, non può quindi
limitarsi ad indicare l'indirizzo degli stabilimenti in questione, ma deve
fornire informazioni precise e dettagliate sugli aventi diritto (ASA 55
p. 137, consid. 3c; Sammlung BGE n. 621). Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale, non basta, ad esempio, il certificato di una banca o di
una società fiduciaria secondo cui il creditore è uno straniero domiciliato
all'estero (ASA 36 p. 386). Simili attestazioni non consentono infatti
di verificare se l'istituto che ha rilasciato la dichiarazione fosse a
conoscenza non soltanto dell'apparenza esterna delle relazioni tra contribuente
e asserito creditore, bensì di tutte le loro effettive relazioni d'affari (ASA
36 p. 391).
Il Tribunale
federale non ha così considerato sufficientemente probante la dichiarazione di
una società fiduciaria riconosciuta dalla Commissione federale delle banche,
secondo cui il creditore del contribuente era persona di nazionalità estera domiciliato
all'estero, poiché, accettando simili dichiarazioni, l'autorità fiscale
finirebbe per perdere il diritto di verificare che le compete per legge (ASA
36 loc. cit.; si veda anche, a proposito di dichiarazioni rilasciate da
avvocati, STF del 23 dicembre 1982 in re G. L.; inoltre CDT n.
309 del 10 dicembre 1991 in re A. SA; CDT 65 del 22 aprile 1992 in re
B.R.).
4.3.
Stante
questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti addotti ai fini
della tassazione, l'autorità fiscale ignora i fatti addotti ma non provati o
comunque non resi sufficientemente verosimili (DTF 107 Ib 218). Con la
conseguenza - secondo la prassi - che il debito non viene riconosciuto, gli
ammortamenti non dedotti dalla sostanza e gli interessi dal reddito (STF
del 9 giugno 1961 in re F. A.; inoltre DTF 68 I 196, ASA 18 p. 26; ASA
23 p. 175; ASA 29 p. 83).
In altre
parole, con le elevate esigenze probatorie, descritte in precedenza, l'autorità
di tassazione si garantisce l'imposizione presso il debitore, a condizione che
quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 124; inoltre CDT n. ..__________ del 31 ottobre 1995 in re S.R.).
4.4.
Questa
Camera ha recentemente concluso che si giustifica quindi di non riconoscere il
debito ed i relativi interessi, nel caso di un contribuente che si limita a
produrre un contratto di mutuo redatto su carta libera, sottoscritto da un
cittadino francese domiciliato in Francia, senza che il preteso prestito sia
comprovato per esempio da documentazione bancaria o fiscale (CDT n. ..__________ del 7 maggio 1998 in re M.F.).
Il
Tribunale federale, da parte sua, ha recentemente respinto il ricorso di un
contribuente che aveva prodotto documentazione bancaria, con cui pretendeva di
dimostrare di avere beneficiato di un mutuo da parte di un parente residente in
Italia: secondo i giudici federali, infatti, la documentazione in questione non
era tale da permettere di risalire alla provenienza degli importi accreditati.
È pertanto stata confermata l'imposizione del reddito d'altra fonte (STF
del 7 luglio 1999 in re M e L Si).
4.5.
Ancora
recentemente questa Camera, in una fattispecie del tutto simile alla presente,
ha avuto modo di stabilire che non si riconosce l'esistenza di un prestito nei
confronti del padre, cittadino italiano, nel caso di un contribuente che ha
fatto fronte ai costi di costruzione di una casa senza essere in grado di
spiegare le modalità di finanziamento se non invocando tale prestito, comprovato
solo mediante dichiarazione del mutuante contenuta in un brevetto notarile (CDT
n. ..__________ del
29 novembre 1999 in re R. C.).
4.6.
Il 9
marzo 1999 l'Ufficio di tassazione chiedeva al contribuente di fornire la
documentazione atta a giustificare il finanziamento dell'acquisto, effettuato
il 20 marzo 1998, della part. n. __________
RFD __________, una casa d'abitazione
acquistata al prezzo di fr. 400'000.-.
Il
contribuente si giustificava affermando d'aver ottenuto, oltre al prestito
bancario, un ulteriore prestito da parenti di suo padre e di sua madre
residenti in Italia, senza tuttavia indicarne i nominativi. Invitato in data 2
maggio 2000 dall'Ufficio di tassazione a precisare maggiormente l'asserita
modalità di finanziamento, come esatto dalla giurisprudenza sopra ricordata, il
contribuente ha asserito con lettera del 24 maggio 2000 che il trasferimento di
denaro in Svizzera sarebbe avvenuto fisicamente in diverse fasi, che i parenti
all'estero si sarebbero molto allarmati di fronte alla richiesta del fisco e
che il denaro in questione non sarebbe assolutamente d'origine criminosa. A
seguito di questa risposta, priva di ogni supporto documentale, l'Ufficio di tassazione
convocava il contribuente per un'audizione. La stessa veniva in un primo tempo
rinviata su richiesta dell'interessato medesimo. Veniva poi definitivamente
annullata a seguito dello scritto dell'11 luglio 2000, con cui confermava il
contenuto del suo precedente scritto del 27 aprile.
Ne viene
quindi che l'esistenza del mutuo, da cui il ricorrente vorrebbe far dipendere
lo stralcio del reddito d'altra fonte, è ben lungi dall'essere stata provata.
Non solo non è stato esibito alcun contratto di mutuo, né sono state presentate
ricevute relative all'eventuale pagamento di interessi, ma non è neppure stata
esibita la benché minima ricevuta relativa al cambio bancario delle lire in
franchi, che, secondo il ricorrente, sarebbe stata fatta di volta in volta a
dipendenza del trasferimento fisico del denaro in Svizzera, è stata prodotta.
4.7.
Per le
ragioni esposte, non può pertanto essere censurata la decisione con cui l'autorità
fiscale ha negato la deduzione dell'asserito debito verso parenti sconosciuti all'estero.
Tale
conclusione implica che deve pure essere confermato il reddito d'altra fonte,
per il fatto che, senza il mutuo citato, le uscite del periodo preso in
considerazione non sono proporzionate alle entrate.
Anzi,
alla luce della completa mancanza di prove e addirittura della mancata menzione
del nominativo o dei nominativi degli asseriti creditori, il ricorso rasenta la
temerarietà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 750.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 830.–
sono a
carico de ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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