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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2001.101
Data decisione, Autorità:
21.11.2001, CDT
Incarto n.
80.2001.00101
Lugano
21 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2001
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 l'Ufficio di tassazione aggiungeva ai
redditi dichiarati ai coniugi __________ ed __________
__________ un reddito d'attività
indipendente di fr. 50'000.- di media annua;
-
che il
reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisione del 18 giugno
2001;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________
ed __________ __________ chiedono la riduzione del reddito d'attività
indipendente a quanto da loro dichiarato con l'aggiunta di un di un introito di
fr. 4'320.-;
-
che il
giudice delegato ha dato incarico all'Ispettore fiscale della Camera di procedere
ai necessari accertamenti per stabilire con maggiore verosimiglianza l'estensione
dell' attività indipendente dei contribuenti, rispettivamente l'esistenza di un
reddito d'altra fonte;
-
che a
conclusione degli accertamenti, i ricorrenti hanno accettato la proposta del
giudice di esporre loro a titolo di reddito da attività indipendente e d'altra
fonte un importo complessivo di fr. 20'000.- di media annua;
-
che in
occasione dell'incontro del 16 novembre 2001 i ricorrenti e il loro rappresentante
hanno accettato che il medesimo importo venga loro esposto anche nella successiva
tassazione IC/IFD 2001-2002, come pure di dichiarare quale sostanza della
moglie al 1° gennaio 2001 un importo di fr. 50'000.-- in quanto proprietaria
della metà delle azioni della __________
__________;
-
che, dato
l'accordo raggiunto, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c
cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di
decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non
pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è parzialmente accolto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo
del 18 giugno 2001, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente ai considerandi.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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