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che
l’Ufficio di tassazione di __________ notificava il 26 luglio 1999 a __________
__________ la tassazione IC/IFD 1997-1998, in cui gli esponeva in via
valutativa un reddito del lavoro netto di fr. 105'000.- (comprensivo di fr.
5'000.- di compensi quale municipale) e gli concedeva sempre in via valutativa
una deduzione per interessi passivi di fr. 24'000.- di media annua;
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che con
lettera raccomandata spedita il 31 agosto 1999 __________ __________ presentava
reclamo, chiedendo tra l'altro la concessione di un termine di dieci giorni per
la presentazione della documentazione;
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che con
lettera raccomandata del 27 dicembre 1999 l'Ufficio di tassazione assegnava un
termine fino al 20 gennaio 2000 per produrre la documentazione alla quale il
contribuente aveva fatto cenno nel reclamo del 31 agosto 1999;
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che la
lettera raccomandata veniva ritornata all'Ufficio di tassazione, non essendo
stata ritirata dall'interessato;
-
che lo
scritto veniva pertanto rispedito al contribuente per lettera semplice;
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che al
contribuente veniva poi concessa telefonicamente un'ulteriore proroga per
presentare la documentazione fino al 29 febbraio 2000;
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che anche
questo termine scadeva infruttuoso;
-
che il 20
marzo 2000 __________ __________ produceva un certificato medico del dott.
__________, che certificava di avere in cura il paziente dal 14 gennaio 2000
per uno stato postinfluenzale e depressione;
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che l'8
maggio 2000 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, poiché
il contribuente non avrebbe prodotto alcun documento a sostegno del proprio
reclamo e a comprova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio,
malgrado l’invito, rivoltogli dall’Ufficio di tassazione con indicazione della
comminatoria di irricevibilità in caso di inadempienza;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ avverte che si sarebbe
dovuto sottoporre a un delicato intervento chirurgico e che dopo il 20 giugno
avrebbe inviato tutta la documentazione;
-
che con
scritto del 1° luglio 2000 il ricorrente ha trasmesso alla Camera i certificati
di salario e ha proposto che il reddito del lavoro venga stabilito al netto
delle deduzioni in fr. 78'084.- di media annua;
-
che
l’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i
suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che
secondo l’art. 132 cpv. 3 LIFD il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;
-
che anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante
diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili
non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che
diversa, rispetto al diritto federale, è per contro la disciplina dei rimedi
giuridici, in materia di diritto cantonale: contro ogni decisione di tassazione
e non solo contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente
inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione,
entro trenta giorni dalla notifica;
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che, se
il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo
termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria
dell’irricevibilità (art. 206 cpv. 2 LT);
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che,
secondo il Tribunale federale, la prova della manifesta infondatezza della tassazione
d’ufficio, così come la motivazione del ricorso e l’indicazione dei mezzi di prova,
rappresentano prescrizioni di validità del reclamo, in mancanza dei quali
l'autorità non deve neppure entrare nel merito, potendo limitarsi a constatarne
l'inammissibilità; il reclamante deve tuttavia essere avvertito delle
conseguenze dell' inosservanza dei requisiti suddetti (Sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997 in re R. SA; DTF 123 II 552 = Sammlung
BGE n. 815 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p. 455);
-
che nel
caso concreto il reclamo del ricorrente non soddisfaceva manifestamente i
requisiti chiesti dalle norme succitate del diritto federale e cantonale,
poiché si limitava a chiedere una proroga di dieci giorni per l’inoltro della
documentazione e a censurare la mancata deduzione degli interessi passivi, che
invece gli è stata concessa nella generosa misura di fr. 24'000.- di media
annua;
-
che
l’Ufficio di tassazione invitava il ricorrente il 27 dicembre 1999 a produrre
finalmente la documentazione promessa con il reclamo, avvertendolo che in caso
di inadempienza il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che il
ricorrente nemmeno ritirava la raccomandata dell’Ufficio di tassazione, il quale,
dando prova di grande comprensione, gli reintimava la richiesta per lettera semplice
e, in seguito, dando seguito a una richiesta verbale del contribuente, prolungava
la proroga fino alla fine di febbraio;
-
che il
ricorrente ha fornito, quale giustificazione del ritardo, il certificato del 7
febbraio 2000 del dott. __________, che attestava di averlo avuto in cura dal
14 gennaio per uno stato postinfluenzale e che il paziente soffriva pure di una
depressione;
-
che, su
richiesta del giudice delegato, il ricorrente ha in seguito prodotto pure una
dichiarazione del segretario comunale, da cui risulta che egli ha partecipato
ad una sola seduta municipale nei mesi di gennaio e di febbraio, a causa dei
problemi di salute, e che si è poi dimesso da tale carica;
-
che ciò
dimostra che, almeno dopo l'intimazione della lettera con cui l'autorità
fiscale gli ha formalmente richiesto di motivare il reclamo, egli è stato
effettivamente impedito dai problemi di salute lamentati;
-
che è pur
vero, tuttavia, che il ricorrente avrebbe dovuto produrre le prove necessarie a
dimostrare la "manifesta inesattezza" della tassazione d'ufficio già
entro il termine (perentorio) di trenta giorni dall'intimazione della
tassazione stessa;
-
che, di
conseguenza, non essendo stato il reclamo del 31 agosto 1999 motivato come
richiede la legge, lo stesso dovrebbe considerarsi già a tale momento irricevibile;
-
che il
Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome, in materia di IFD, la necessità
di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami
contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella
decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3
LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza: vi è infatti il rischio che il
contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente
l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;
-
che, in
mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi
giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque
rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando
quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132
cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF
123 II 552, consid. 4f);
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che da
quanto detto discende la conseguenza che l'Ufficio di tassazione non avrebbe
semplicemente potuto però dichiarare irricevibile il reclamo, prima di invitare
il contribuente ad emendarlo conformemente a quanto richiede l'art. 132 cpv. 3
LIFD;
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che ciò è
stato fatto, nel caso in esame, solo con un notevole ritardo, con la lettera
del 27 dicembre 1999, quando però ormai il ricorrente era in condizioni di
salute tali da rendere difficile l'adempimento degli obblighi di
collaborazione;
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che, in
simili circostanze, appare difficile imputare al ricorrente un'inadempienza che
è comunque in parte riconducibile anche all'operato dell'autorità fiscale, che
ha indugiato per ben quattro mesi prima di scrivere al contribuente;
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che,
pertanto, pur non potendo ignorare la circostanza che il ricorrente ha prestato
fin dall'inizio una collaborazione praticamente nulla, tanto è vero che solo
dopo il ricorso a questa Camera, in data 3 luglio 2000, ha finalmente inviato i
certificati di salario del 1995 e del 1996, si ritiene tuttavia giustificato un
annullamento della decisione impugnata, in materia non solo di IFD ma anche di
IC;
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che la
decisione su reclamo è quindi annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di
tassazione per una nuova decisione;
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che
tuttavia appare ampiamente giustificato che si tenga conto della mancata collaborazione
del ricorrente, ponendo a suo carico parte della tassa di giustizia e delle
spese processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell'8 maggio 2000 è annullata e gli atti
sono rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché entri nel merito del reclamo
del 30 agosto 1999, tenendo conto anche della documentazione trasmessa dal contribuente
a questa Camera.
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr.
240.–).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).