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Numero d'incarto:
80.2000.80
Data decisione, Autorità:
23.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00080
Lugano
23 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2000
in materia di: ripetibili
presentato da:
- __________ __________, __________. __________ __________,
- __________ , __________ __________ -,
1.,2. avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________, __________ __________ __________ __________, proprietari
dell'immobile costruito tra il 1991 e il 1992 sulla part. n. __________ RFD di
__________, del valore di stima ufficiale di fr. 10'906'740.-, presentavano il
26 marzo 1999 una richiesta per la diminuzione di tale valutazione, invocando
l'art. 48 cpv. 2 della Legge sulla stima (in vigore dal 1° gennaio 1999).
1.2.
Con atto
pubblico del notaio __________ __________ del 16 giugno 1999, __________
__________ e __________ __________ acquistavano la part. n. __________ RFD di
__________, in comproprietà in ragione di metà ciascuno al prezzo di fr.
8'500'000.-.
L'Ufficio
dei registri di __________ prelevava sia il bollo dell'archivio notarile sia la
tassa d'iscrizione a registro fondiario sulla base del valore di stima
ufficiale dell'immobile, che era di fr. 10'906'740.- (cfr. bollette dell' 8
maggio, 5 e 15 luglio 2000).
1.3.
Il 13,
risp. il 16 luglio 1999, gli alienanti e gli acquirenti, assistiti dall'avv.
__________, presentavano reclamo all'Ufficio dei registri contro il bollo
dell'archivio notarile, risp. contro la bolletta del 15 luglio 1999 relativa
alla tassa d'iscrizione a registro fondiario, facendo presente che, a seguito
della votazione popolare del 7 febbraio 1999, gli articoli 47 e 48 della Legge
sulla stima erano stati modificati, prevedendo la possibilità per i proprietari
di stabili nuovi o riattati situati in comuni con revisione generale delle stime
entrata in vigore prima del 1° gennaio 1991, di chiedere una riduzione del 30%
delle stime dei fabbricati. Chiedevano quindi che il bollo d'archivio e tassa
d'iscrizione venissero calcolate in base al valore della contrattazione.
I reclami
venivano respinti dall'Ufficio dei registri con decisione del 22 luglio 1999,
rilevando di non essere autorizzato a prendere in considerazione altri criteri
di valutazione e di non essere competente a operare modifiche dei valori di
stima.
Nella
decisione veniva indicato quale unico rimedio giuridico in entrambe le materie
(bollo dell'archivio notarile, tassa d'iscrizione a registro fondiario) il
Dipartimento delle Istituzioni, Sezione del Registro fondiario.
1.4.
Il 3
agosto 1999 __________ __________ e __________ __________, sempre assistiti
dall'avv. __________, presentavano ricorso al Dipartimento delle Istituzione,
Sezione del Registro fondiario, sia in materia di bollo sia in materia di tassa
d'iscrizione, riproponendo la richiesta di determinare bollo d'archivio e tassa
d'iscrizione in base al valore della contrattazione. Ribadivano quanto già
esposto in sede di reclamo.
1.5.
Il 20/27
aprile 2000 il Dipartimento delle Istituzioni accoglieva il ricorso facendo riferimento
unicamente alla tassa d'iscrizione a registro fondiario, preso atto che l'Ufficio
cantonale di stima aveva accolto il 14 settembre 1999 la domanda di riduzione
della stima nella misura del 30%.
Nessun
accenno veniva fatto al ricorso nella misura in cui menzionava in epigrafe
anche la bolletta relativa al bollo d'archivio notarile.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________ e __________ __________,
sempre assistiti dall'avv. __________, chiedono che il dispositivo della
decisione dipartimentale sia riformato nel senso che vengano loro riconosciute,
dato l'esito del ricorso, le ripetibili. Protestano inoltre spese e ripetibili
di questa sede.
2.2.
Il
Dipartimento si rimette al giudizio della Camera. Fa presente la particolarità
della fattispecie determinata dall'art. 48 cpv. 2 della Legge sulla stima, che
configura gli estremi dell'applicazione dell'art. 5 cpv. 3 DL TORF. Rileva
inoltre che il decreto che stabilisce
la tariffa per le operazioni nel registro fondiario è stato modificato il 12
marzo 1997 per conformarlo alle nuove esigenze poste dall'art. 97a OG,
inserendo all'art. 7a un rinvio alla procedura tributaria.
2.3.
Come
accertato dal giudice delegato pendente causa, l'Ufficio dei registri di
__________ ha emesso in data 4 maggio 2000 le nuove bollette sia in materia di
bollo d'archivio sia in materia di tassa d'iscrizione, in cui il valore è stato
determinato come a domanda e meglio, come richiesto nel ricorso del 3 agosto
1999 al Dipartimento delle Istituzioni.
- 3.1.
In
linea di principio, litigiosa in questa sede è quindi unicamente la questione
delle ripetibili, sulle quali il Dipartimento delle istituzioni, decidendo il
ricorso in materia di tassa d'iscrizione, non si è pronunciato.
3.2.
Certo
è che in materia di imposta di bollo, l'iter procedurale seguito è stato quanto
meno anomalo. Contrariamente all'indicazione contenuta nella decisione su
reclamo dell'Ufficio dei registri del 22 luglio 1999, in materia di imposta di
bollo la competenza, in caso di ricorso, spetta, secondo l'art. 45 LB, alla
Camera di diritto tributario. La procedura in materia di imposta di bollo, contrariamente
a quella in materia di tassa d'iscrizione, non contempla, come previsto
dall'art. 7a cpvv. 1 e 3 DL TORF, lo stadio intermedio del ricorso al
Dipartimento.
Il
ricorso del 3 agosto 1999 avrebbe quindi dovuto essere trasmesso d'ufficio a questa
Camera nella misura in cui concerneva anche l'imposta di bollo. L'esito non sarebbe
comunque stato diverso da quello sancito dalla decisione dipartimentale in
materia di tassa d'iscrizione, con la precisazione, che, conformemente al
petitum ricorsuale, l'imposta di bollo, conformemente all'art. 22 cpv. 2 lett. a
LB, per altro di identico contenuto dell'art. 5 cpv. 2 DL TORF, sarebbe stata
prelevata sul valore della contrattazione in quanto superiore al valore di
stima ridotto.
3.3.
Ragioni
di equità e di economia processuale inducono pertanto questa Camera a tener
conto, qualora ai ricorrenti dovessero essere riconosciute le ripetibili, del
valore complessivo della contestazione e, meglio, sia dell'imposta di bollo sia
della tassa d'iscrizione prelevate in eccesso.
- 4.1.
Secondo
l'art. 45 LB, contro la decisione su reclamo e nel termine di trenta giorni
dall'intimazione può essere presentato ricorso alla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello.
Per
costante giurisprudenza di questa Camera, ai ricorsi in materia di bollo sono
applicabili per analogia le norme procedurali della LT (CDT n. ..__________
del 24 luglio 1998 in re E. C.; CDT n. ..__________
del 15 giugno 1998 in re CS.; CDT n. ..__________
del 17 settembre 1998 in re M. B.; CDT n. 80.98.00241 del 15 ottobre
1998 in re I. G.), a maggior ragione se si considera che la stessa LB nel
titolo III sulle contravvenzioni stabilisce espressamente all'art. 53 LB che
alla procedura di contravvenzione sono applicabili per analogia le disposizioni
della Legge tributaria.
4.2.
Secondo
l'art. 7a DL TORF, contro la
decisione su reclamo dell’ ufficio del registro può essere interposto ricorso,
nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, al Dipartimento delle
istituzioni; è in facoltà del Dipartimento di assumere, anche d’ ufficio, tutte
le informazioni ritenute opportune.
Quando il ricorso è infondato, il Dipartimento
delle istituzioni può accollare ai ricorrenti le spese e una tassa di giudizio
da fr. 10.-- a fr. 1’000.-- (cfr. art. 7a cpv. 2 DL TORF).
Contro la decisione del Dipartimento delle
istituzioni è dato ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, alla
Camera di diritto tributario; sono applicabili le disposizioni procedurali
della legge tributaria (cfr. art. 7a cpv. 3 DL TORF).
4.3.
Questa
Camera, in una fattispecie per certi versi analoga alla presente per quanto
concerne il doppio grado di ricorso, dapprima al Dipartimento delle
Istituzioni, in seguito alla Camera di diritto tributario, ha già avuto modo di
sottolineare, nel contesto dell'abrogata Legge sul maggior valore immobiliare
(LIMVI), che il Dipartimento di giustizia (ora Dipartimento delle Istituzioni),
pronunciandosi sulle decisioni su reclamo degli Uffici dei registri, svolge
funzione giudiziaria del tutto analoga a quella che svolge il Consiglio di
Stato, quando si pronuncia sulle decisioni dipartimentali in quanto adito da
ricorso amministrativo. Sempre in quel contesto, questa Camera riteneva inoltre
iniquo negare puramente e semplicemente le ripetibili in sede di ricorso amministrativo,
poiché è proprio in questa sede che appare significativa l'assistenza di un
rappresentante contrattuale, segnatamente di un legale, data la frequente
delicatezza dei temi giuridici in discussione (CDT n. 59 del 30 marzo
1992 in re F.).
Appare
pertanto del tutto giustificata l'applicazione delle norme procedurali della
Legge tributaria, per altro espressamente prevista dall'art. 7a cpv. 3
DL TORF per il ricorso a questa Camera, già in sede di ricorso di primo grado
al Dipartimento delle Istituzioni.
4.4.
Secondo
l'art. 231 cpv. 5 LT, in caso di
accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è
riconosciuta un’ indennità a titolo di ripetibili.
L'art. 231 cpv. 5 LT non dice quali siano i parametri per valutare le
ripetibili da assegnare alla parte vincente. Esse devono nondimeno essere
liquidate in misura equa e ragionevole (cfr. RDAT 1986 n. 23, p. 46 e
riferimenti), facendo riferimento, quando il patrocinio è assunto da un
avvocato, ai principi della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), che
impongono di tener conto non solo del valore della causa, ma anche in ogni
singolo caso della sua complessità e importanza, della competenza professionale
e della responsabilità dell'avvocato, del tempo e della diligenza impiegati,
della situazione sociale e patrimoniale delle parti, dell' esito conseguito e
della sua prevedibilità (cfr. art. 8 TOA; inoltre RDAT, loc. cit.; CDT
n. 59 del 30 marzo 1992 in re F.).
- 5.1.
In
linea di principio, secondo l'art. 8 TOA, gli onorari comprendono l’ importo
normale ed eventuali aumenti: nel fissare la somma entro i limiti stabiliti
dalla presente tariffa, si avrà riguardo in ogni singolo caso alla complessità
ed all’ importanza, al valore ed all’ estensione della pratica, alla competenza
professionale ed alla responsabilità dell’ avvocato, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all’ esito conseguito
ed alla sua prevedibilità.
Secondo
l'art. 9 TOA, in qualsiasi pratica avente un valore determinato o determinabile,
l’ onorario normale è stabilito nei limiti delle percentuali seguenti:
valore onorario normale
fino
a fr. 5’ 000.- 15-25%
oltre
i fr. 5’ 000.- sino a fr. 10’ 000.- 10-20%
oltre
i fr. 10’ 000.- sino a fr. 50’ 000.- 8-15%
oltre
i fr. 50’ 000.- sino a fr. 200’ 000.- 6-10%
oltre
i fr. 200’ 000.- sino a fr. 500’ 000.- 5-8%
oltre
i fr. 500’ 000.- sino a fr. 1’ 500’ 000.- 4-7%
oltre
i fr. 1’ 500’ 000.- 3-6%
Per
la determinazione del valore fanno stato le norme della procedura civile cantonale
e federale, ritenuto che importi volutamente esagerati devono essere ridotti.
Inoltre,
secondo l'art. 28 TOA, per i ricorsi in materia di tasse e di imposte il valore
litigioso è dato dalla differenza tra l’ imposta dovuta secondo la tassazione
impugnata e quella riconosciuta dal cliente, ritenuto comunque che l’ onorario
non potrà in ogni caso superare il 50% dell’ imposta complessiva in
contestazione. Secondo l'art. 29 cpv. 1 TOA, in caso di ricorso è dovuto un
onorario dal 20% al 70% dell’ onorario calcolato come agli articoli precedenti.
Va infine
ricordato che, oltre agli onorari l’
avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati
nell’ interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in
particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il
cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto
fuori domicilio, le spese per l’ uso dei servizi pubblici (posta, telefono,
ecc.).
5.2.
Nel caso
in esame, il valore litigioso consiste nella differenza tra le bollette
notificate dall'Ufficio dei registri in sede di tassazione e quelle notificate
a seguito della decisione dipartimentale di accoglimento del ricorso. Tale
differenza ammonta a fr. 33'694.-.
Il
ricorso non presentava particolari difficoltà. La sua redazione, tolta
l'intestazione, ha comportato in pratica la stesura di poco più di una pagina
di testo. Gli argomenti addotti non comportavano particolare approfondimento
giuridico, bastando il richiamo alla modifica degli articoli 47 e 48 della
Legge sulla stima.
Si
giustifica pertanto di calcolare le ripetibili sulla base del minimo tariffale.
L'onorario va pertanto fissato nel 20% dell'onorario minimo, vale a dire in fr.
540.- (20% x fr. 2'700.-), cui devono aggiungersi le spese quantificate in fr.
140.-.
Il
Dipartimento verserà così ai ricorrenti un importo di fr. 680.- a titolo di
ripetibili per il ricorso di primo grado.
5.3.
Le
ripetibili di questa sede possono a loro volta essere stabilite in via
equitativa in fr. 300.-, in considerazione non soltanto del valore di causa,
invero esiguo, ma anche del tempo impiegato (art. 8 TOA).
- Il
Dipartimento obietta che l'Ufficio dei registri, al cospetto della novella
legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 1999, non poteva decidere
altrimenti.
Nulla
impediva tuttavia all'Ufficio dei registri di applicare, quanto meno per
analogia, l'art. 5 cpv. 3 DL TORF, secondo cui, se al momento della domanda d’ iscrizione è pendente
un’ istanza di revisione del valore ufficiale di stima, farà stato il valore
che sarà fissato nella decisione su detta istanza. In questo caso, l’ istante è
tenuto a versare quanto richiesto dall’ ufficio, riservata la rifusione dell’
eventuale differenza risultante dal giudizio definitivo sulla stima.
Fatta
astrazione dalla possibilità di tenere in sospeso la tassazione in attesa dell'esito
della domanda di riduzione del valore ufficiale di stima, nulla avrebbe
impedito all'Ufficio dei registri di prelevare, ad esempio, la tassa in base al
valore della contrattazione, che appariva di primo acchito superiore al valore
di stima ridotto del 30%, riservandosi espressamente di chiedere la differenza
qualora l'autorità di stima avesse stabilito diversamente, segnatamente un
valore di stima superiore a quello della contrattazione. L'Ufficio avrebbe
anche avuto la possibilità di stabilire la tassa conformemente al valore di
stima vigente, limitandosi a chiedere, in attesa della decisione dell'autorità
di stima, il versamento di un anticipo pari al valore della contrattazione e
riservandosi la facoltà di esigere il pagamento del conguaglio, qualora
l'Ufficio di stima non avesse accolto l'istanza di riduzione della stima presentata
dal precedente proprietario.
È certo
che, in assenza di una disciplina transitoria del legislatore sul prelevamento
del bollo d'archivio e della tassa d'iscrizione, i Dipartimenti competenti
avrebbero anche potuto diramare le istruzioni che si imponevano all'Ufficio dei
registri per evitare di provocare inutili quanto onerose procedure ricorsuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, il punto 2 del dispositivo della decisione del 27 aprile 2000 del
Dipartimento delle Istituzioni è completato nel senso che lo Stato rifonderà ai
ricorrenti un importo di fr. 770.- a titolo di ripetibili.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Lo Stato
verserà ai ricorrente fr. 300.- di ripetibili in questa sede.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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