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Numero d'incarto:
80.2000.72
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00072
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 1 maggio 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
- __________ __________ __________, __________ __________,
- __________ -__________ __________ __________
__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- L’
8 marzo 1999 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98.
I coniugi
__________ presentavano reclamo in data 24 agosto 1999 contestando il reddito
aziendale esposto loro dall’Ufficio di tassazione in ragione di fr. 69’000.- di
media annua. Argomentavano che lo stesso non era aumentato rispetto al periodo
precedente, in cui era stato determinato in fr. 51'000.- di media annua.
L’Ufficio
di tassazione con decisione del 17 aprile 2000 dichiarava tardivo il reclamo.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono l’annullamento
della notifica di tassazione dell’Ufficio di tassazione dell’8 marzo 1999,
argomentando che l’Ufficio di tassazione avrebbe dovuto trattare il loro
reclamo alla stregua di una domanda di revisione.
Rilevano
di aver prodotto con la dichiarazione d’imposta la contabilità, lamentando che
l’Ufficio di tassazione non ne avrebbe minimamente tenuto conto.
-
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria
civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera
di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente
causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
Secondo
l’art. 132 cpv. 1 LIFD contro la decisione di tassazione il contribuente può
reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione.
Analogo
termine è previsto dall’art. 206 cpv. 1 LT.
4.2.
Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato
se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un
ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una
domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il
primo giorno feriale seguente (art. 133 cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 2 LT.
L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il
contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in
tempo o di averle inoltrate entro trenta giorni dal momento in cui gli
impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD; art. 192 cpv. 5 LT).
4.3
Il
reclamo presentato il 24 agosto 1999 è pacificamente tardivo. I contribuenti nemmeno
lo contestano né fanno valere motivi di restituzione del termine.
Nel
presente ricorso si limitano ad affermare che l’Ufficio di tassazione, malgrado
la chiara indicazione da loro data in epigrafe, avrebbe dovuto considerarlo
alla stregua di una domanda di revisione.
- 5.1.
Secondo
l’art. 147 cpv. 1 LIFD e l’art. 232 cpv. 1 LT, una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o
d'ufficio:
a. se
vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b. se
l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di
prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato
principi essenziali della procedura;
c. se un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.
Secondo il cpv. 2 dei succitati articoli, la revisione è esclusa se
l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente
pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il
motivo di revisione invocato.
5.2.
L’istituto
della revisione non è quindi dato per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può
supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b;
103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p.
152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Häsler,
Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen,
ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/
Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Grüninger/Studer,
Kommentar zum Basler Steuergesetz, 1970, art. 21, p. 121).
La
revisione è p. esempio esclusa nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando,
per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far
valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la
tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechts-
kräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
5.3.
In linea
di principio, questa Camera dovrebbe retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione
perché, se del caso, consideri il reclamo del 24 agosto 1999 alla stregua di
una domanda di revisione indirizzata all’autorità che ha deciso, in concreto
all’Ufficio di tassazione di __________.
Ragioni
di economia di giudizio inducono tuttavia questa Camera ad astenersi dal
rinviare l’incarto all’Ufficio di tassazione, perché è del tutto evidente che
in concreto la revisione dovrebbe essere esclusa in applicazione del secondo
capoverso degli articoli 147 LIFD e 232 LT.
I
ricorrenti potevano tranquillamente invocare gli argomenti da loro addotti nel
presente ricorso già in sede di reclamo, poiché non solo non propongono fatti
nuovi o nuovi mezzi di prova, che non avrebbero cioè potuto invocare o produrre
usando il rimedio ordinario del reclamo, ma anche poiché nel presente ricorso
non fanno altro che richiamarsi agli atti dell’incarto, di cui chiedono una
diversa valutazione.
5.4.
Nemmeno
si può sostenere che l'autorità giudicante non avrebbe tenuto conto di fatti
rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere,
segnatamente del conto economico dell’esercizio pubblico relativo agli esercizi
1995 e 1996.
La
motivazione della notifica di tassazione precisa infatti che l’Ufficio di
tassazione ha determinato il reddito aziendale ricostruendo la cifra d’affari
in base ai margini di utile lordo normalmente realizzati da esercizi similari a
partire dai conti prodotti dai contribuenti, poiché basandosi unicamente sui
redditi dichiarati (per altro desunti dai conti economici prodotti) essi non
avrebbero potuto far fronte al dispendio sostenuto negli anni di computo 1995 e
1996.
Se i
contribuenti intendevano contestare la rivalutazione del reddito aziendale operata
dall’Ufficio di tassazione, non dovevano far altro che impugnare nei termini di
legge, con la diligenza del caso, la notifica di tassazione.
5.5.
In simili
circostanze, nella misura in cui il ricorso chiede di considerare il reclamo
del 24 agosto 1999 alla stregua di una istanza di revisione, rasenta la
temerarietà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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