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Numero d'incarto:
80.2000.65
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00065
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ Studio fiduciario,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
19 luglio 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui stabiliva il reddito
aziendale in fr. 74'000.- in media annua, con la seguente motivazione:
"tassazione definita in sede di audizione, vedi verbale".
Il
reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione del 20 marzo
2000, in cui si rileva tra l'altro come il reddito aziendale sia stato desunto
dal rapporto di verifica e come a seguito di detto rapporto il fiduciario del
contribuente, signor __________, abbia sottoscritto un accordo in tal senso.
- Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
__________, assistito dalla __________ __________, contesta nuovamente il
reddito aziendale espostogli dall'Ufficio di tassazione, contestando che il signor
__________ sia stato in qualche modo autorizzato a sottoscrivere qualsivoglia accordo.
All'udienza
del 19 giugno 2000, si è deciso di interpellare la __________ __________, per
accertare l'estensione del mandato conferitole, e l'ispettore fiscale che ha
effettuato la verifica.
Le prese
di posizione in questione sono pervenute, rispettivamente, il 4 settembre e il
3 luglio 2000, mentre le conclusioni del ricorrente sono state inoltrate il 25
settembre 2000.
- 3.1.
Benché la
legge tributaria ticinese e la legge sull'imposta federale diretta non prevedano
l'istituto processuale dell'accordo transattivo (“Verständigung”),
dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate
condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt,
Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, 2a ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 286).
L’accordo
può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare,
che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337; ASA 63
p. 670 consid. 5a). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi
in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è
possibile un accertamento esatto.
3.2.
Mentre,
secondo la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità
fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (“behördliche
Massnahme”; cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7), che serve
semplicemente a preparare la successiva decisione di tassazione, la dottrina
più recente, invece, contesta la mera natura “procedurale” che si attribuisce
in tal modo all'intesa.
Partendo
dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che
nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di
una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una
manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: «Der Abschluss der
Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger
erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu
wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese
Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre
Übereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen
Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist» (Rickli,
Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p.
103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta
pertanto di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente,
che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla
figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti
eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli
stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e
contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura
di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce
nel corso del procedimento di reclamo.
3.3.
Come si
vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa
fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In
tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in
ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero
sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più
esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato,
sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente
recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta
fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo
cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa
in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter
tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso.
- Nel
caso in esame, come detto in narrativa, il contribuente si è fatto
rappresentare, nella procedura di tassazione ed in particolare in quella di
verifica, da un mandatario, il quale ha firmato un verbale contenente una
transazione dal tenore oltremodo chiaro e inequivocabile. Nel ricorso, egli
sostiene tuttavia che il rappresentante non era legittimato a sottoscrivere una
transazione con l'autorità fiscale.
La tesi
del ricorrente non può essere seguita.
4.1.
Anzitutto,
deve essere rilevato che il ricorrente non contesta di avere conferito alla
__________ __________ la procura a rappresentarlo nell'ambito della procedura
di verifica fiscale, ma nega di avere autorizzato il rappresentante a
concludere una transazione con l'autorità fiscale.
La
controversia verte pertanto non sull'esistenza della procura in quanto tale
quanto sulla sua estensione. La comunicazione dell'avvio di un'ispezione
contabile fiscale è stata infatti notificata non alla __________ __________
bensì alla __________ __________ & __________., cioè ai due contribuenti
direttamente interessati (cfr. raccomandata del 12 maggio 1999 dell'Ispettorato
fiscale). Invitando, dunque, il signor __________ a discutere con l'ispettore
fiscale incaricato della verifica, è indubbio che il ricorrente gli abbia
conferito una procura a rappresentarlo in tale procedura.
4.2.
È ben
vero che, al momento di presentarsi dinanzi all’autorità fiscale per discutere
le risultanze della verifica, il rappresentante non sembra avere esibito una
procura scritta, dalla quale sarebbe possibile evincere l’esistenza di
eventuali limitazioni dei suoi poteri di rappresentanza.
Tuttavia,
in primo luogo né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT, che disciplinano la rappresentanza
contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta
deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1
ad art. 117 LIFD, p. 400).
Si deve
inoltre tener presente che, per il codice delle obbligazioni, devono essere
tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una
procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o
aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: «Se il rappresentato
comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo
è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione»). Da tale principio discende
la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento
dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata,
nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters, Berna,
1994, p. 104).
Se anche,
dunque, la procura conferita dal ricorrente alla __________ __________ fosse
stata limitata alla sola discussione preliminare oppure escludesse la facoltà
di sottoscrivere una transazione, tali eventuali limitazioni esistenti nei
rapporti interni tra rappresentante e rappresentato non sarebbero comunque
opponibili all’autorità di tassazione (cfr., nello stesso senso, CDT n.
..__________ del 10 febbraio 1998, in RDAT II-1998
n. 9t).
4.3.
Dalle
considerazioni che precedono discende la conseguenza che non si può certamente
rimproverare all'autorità fiscale di non avere accertato la portata del mandato
conferito dal ricorrente alla __________ __________. In mancanza di una procura
scritta, che, come detto, il ricorrente non ha ritenuto di dover rilasciare al
suo mandatario prima che quest'ultimo si presentasse all'incontro con il fisco,
l'autorità fiscale non era tenuta a mettere in dubbio che il rappresentante del
ricorrente avesse la facoltà di sottoscrivere una transazione, cosa che del resto
non è affatto eccezionale nei procedimenti di tassazione.
Del
resto, le contestazioni contenute nel ricorso paiono, più che censure contro l'operato
dell'autorità fiscale, vere e proprie eccezioni relative all'adempimento del contratto
di mandato da parte del rappresentante. Come tali, potrebbero quindi essere
tutt'al più prese in considerazione nell'ambito di una vertenza di diritto
civile fra mandante e mandatario.
- Ne
consegue che, in presenza di una transazione validamente sottoscritta dal rappresentante
dei ricorrenti, con la quale si è conclusa la procedura di reclamo, la Camera
di diritto tributario non può entrare nel merito del ricorso.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono così poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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