AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.64
Data decisione, Autorità:
02.10.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00064
Lugano
2 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
e __________ __________ sono comproprietari per metà ciascuno della PPP
__________, __________ millesimi del fondo base n. __________ RFD di
__________, che avevano acquistato in via di aggiudicazione per fr. 640'000.-.
I comproprietari effettuavano in seguito lavori di rinnovazione per un
ammontare di ca. fr. 80'000.-.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 1997-98, l'Ufficio di tassazione esponeva ai contribuenti
in media annua il valore locativo dell'appartamento dal 1° novembre 1996 al 31
dicembre 1996, che veniva calcolato nella misura del 5% del valore di stima ufficiale
dell'appartamento di fr. 722'700.-, concedendo loro una deduzione per spese di
gestione e manutenzione del 15% (cfr. notifica della tassazione del 15 novembre
1999).
In sede
di decisione su reclamo l'Ufficio di tassazione elevava poi il valore locativo
al 6.5% del valore ufficiale di stima e la deduzione al 25% (cfr. decisione su
reclamo del 20 marzo 2000).
1.2.
Nella
dichiarazione d'imposta i contribuenti chiedevano inoltre la deduzione di un
importo di fr. 5'000.- per alimenti versato dal ricorrente alla figlia di primo
letto, che vive con la madre, per un corso di lingue. L'Ufficio di tassazione
stralciava questa deduzione, poiché non si sarebbe trattato di una prestazione
periodica, bensì di un versamento una tantum (cfr. decisione su reclamo del 20
marzo 2000).
1.3.
In sede
di decisione su reclamo l'Ufficio di tassazione stralciava inoltre la deduzione
di fr. 6'000.- per l'IC e di fr. 5'100.- per l'IFD, che aveva concesso al
contribuente in sede di notifica della tassazione per la figlia di secondo
letto nata nel corso del 1997, poiché determinante per la deduzione sarebbe la
situazione al 1° gennaio 1997, primo giorno del periodo fiscale.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la decisione su
reclamo dell'Ufficio di tassazione, chiedendo:
-
che per
l'imposta cantonale sulla sostanza il valore di stima della sostanza immobiliare
sia stabilito in fr. 861'815.- invece di fr. 864'844.-;
-
che il
valore locativo dell'immobile sia stabilito in un importo compreso tra un minimo
di fr. 1'500.- mensili e un massimo di fr. 2'500.-;
-
che la
deduzione per spese di manutenzione e di gestione sia concessa nella misura di
fr. 5'954.-;
-
che sia
ammessa la deduzione di fr. 5'000.- per la figlia __________.
2.2.
Pendente
causa, il giudice delegato ha incaricato il perito della Camera di esperire,
data la particolarità dell’immobile, una perizia.
Il
relativo rapporto, che conclude per un valore locativo annuo di fr. 33'600.-, è
stato rassegnato il 17 luglio 2000. I ricorrenti, con memoria del 7 agosto 2000
contestano che la proprietà possa essere considerata molto tranquilla. Il
perito, a sua volta, con scritto del 21 agosto 2000, ribadisce che la
valutazione da lui effettuata è prudenziale, lasciando tuttavia al giudice la
facoltà di un'ulteriore riduzione del valore locativo.
- Valore
di stima
3.1.
I
ricorrenti chiedono innanzi tutto la riduzione del valore di stima ufficiale da
fr. 864'844.- a fr. 861'815.-, quindi di poco più di tremila franchi, con
riduzione dell'imponibile da fr. 408'507.- a fr. 405'478.-, per una minor
imposta di fr. 7.50.
3.2.
Si deve
certo convenire con i ricorrenti che il valore ufficiale di stima della loro
PPP sul fondo base n. 794 ammonta a fr. 861'815.-, importo che si ottiene
ripartendo il valore di stima ufficiale dell'intero condominio di fr.
8'705'200.- per __________ millesimi.
Non è men
vero che a tale importo va aggiunto, come risulta dalla scheda con la specifica
degli immobili rilasciata dal Comune di __________, anche la coattiva sulla
part. n __________, accesso, del valore di stima di fr. 3'029.-.
Il
ricorso, su questo specifico punto, va quindi respinto.
- Valore
locativo
4.1
Giusta
l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT l'uso da parte del proprietario del suo immobile o
di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Anche l'uso di quote
di comproprietà, erette in PPP (art. 712 seg. CC) e considerate fondi secondo
l'art. 655 CC, soggiace quindi all'imposta conformemente alle citate norme
fiscali.
4.2
La legge
non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il
vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Secondo la giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione
che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente.
Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere alla mercede che,
secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando
lo stesso immobile ad un terzo. In altre parole, il valore locativo deve
corrispondere, in linea di principio, al valore oggettivo di mercato.
4.3
Il
Tribunale federale ha per altro confermato che il valore locativo deve
corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario
desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto
in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue
installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di
condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA
15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la
valeur locative, Losanna 1988, p. 98). Che il valore locativo così stabilito
corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale investito nel
fondo non è essenziale (DTF 66 I 80), e il proprietario è tenuto a
lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura così
percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF
69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.).
4.4.
L'art. 20
cpv. 2 LT precisa che il valore locativo è stabilito tenendo conto della promozione
e dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale. Tale precisazione è
stata voluta dal Legislatore cantonale per consentire di stabilire il valore
locativo mediante parametri schematici prudenziali. Per l'imposta cantonale
esso corrisponde quindi, di regola, a una percentuale del valore di stima
dell'immobile, che varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile.
Quando però questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il principio
secondo cui il valore deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, è
consentito far capo a valutazioni individualizzate (cfr. Circolare n. 15
del 15 gennaio 1995 concernente il valore locativo della Divisione cantonale
delle contribuzioni, cifra 2.2.1; CDT n. 80.95.00274 del 13 febbraio
1996 in re K. D.).
4.5.
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di
abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando
al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è
entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6.5% se la stima risale a un
periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7.25% se la
stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1995-96
per la compilazione della dichiarazione d'imposta). Tale modo di procedere non
è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di
trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del
12 dicembre 1986 in re C.S.).
4.6.
L'applicazione
del suddetto metodo di calcolo deve trovare applicazione, in linea di
principio, anche nel caso di appartamenti in condominio. I recenti adeguamenti
delle stime ufficiali hanno infatti consentito sostanzialmente di eliminare
quelle incongruenze e quelle disparità di trattamento che si potevano lamentare
in passato nella determinazione del valore locativo degli appartamenti in PPP
rispetto a quello di abitazioni monofamigliari. La valutazione individualizzata
del valore locativo degli appartamenti in PPP si giustifica unicamente laddove
le vecchie stime ufficiali appaiono manifestamente inadeguate e danno luogo non
solo a disparità di trattamento tra proprietari immobiliari di tipi di
abitazione diversi, ma anche a valori assai distanti da quelli di mercato (CDT
n. 202 del 14 dicembre 1995 in re H. F.-W.; CDT n.
..__________ del 13 febbraio 1996 in re K. D.).
4.7.
Nel
presente caso l'UT si é attenuto, conformemente a quanto esposto sopra, al calcolo
del valore locativo secondo parametri schematici, applicando al valore
ufficiale di stima l'aliquota prevista dall'autorità fiscale cantonale in
funzione della vetustà della stima.
Di fronte
alla contestazione sollevata dai ricorrenti, il giudice ha ordinato un accertamento
peritale, che è stato affidato al perito della Camera, secondo il quale la stima
commerciale dell'immobile ammonta a poco più di fr. 650'000.-, non discostandosi
sostanzialmente dal prezzo pagato dai ricorrenti per l'aggiudicazione dell'immobile
e dalla valutazione effettuata nel 1996 dal perito incaricato dall'Ufficio Esecuzione
di __________.
Significativa
anche la sostanziale concordanza del valore a reddito del perito della Camera,
che ha valutato l'immobile dopo i lavori di rinnovazione e del perito incaricato
dall'Ufficio Esecuzione: fr. 560'000.- per l'uno e fr. 545'000.- per l'altro.
Capitalizzando
questi valori al 6% si ha un valore di reddito oscillante tra fr. 33'600.- e
fr. 32'700.-, pari a un canone di locazione mensile di fr. 2'800.- / 2'725.-.
All'ulteriore
obiezione dei contribuenti, che fanno presente la rumorosità dell'appartamento,
il perito della Camera, pur confermando la propria valutazione, si rimette all'apprezzamento
del giudice. È certo che il rumore ha senz'altro una certa incidenza
sull'appartamento dei contribuenti, soprattutto nelle ore di punta o in
occasione di avvenimenti sportivi nella zona di __________. Non si deve
tuttavia dimenticare che i canoni di locazione di riferimento considerati dal
perito riguardano appartamenti che soffrono dei medesimi disagi.
Tutto ben
considerato, la Camera, pur ritenendo corretta la valutazione del proprio
perito, ritiene prudenzialmente di poter stabilire il valore locativo in fr.
32'700.- (fr. 2'725.- mensili), attenendosi alla valutazione peritale
dell'Ufficio esecuzioni e praticamente ammettendo che i lavori di rinnovamento
non abbiano concorso ad aumentare il valore di reddito.
- Deduzione
per spese di gestione e manutenzione
5.1.
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre
dal reddito le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le spese di
amministrazione da parte di terzi. Il Dipartimento federale delle finanze
stabilisce in quale misura gli investimenti destinati al risparmio di energia e
alla protezione dell’ambiente sono assimilati alle spese di manutenzione.
Di
identico tenore l’art. 31 cpv. 2 LT, il quale rinvia nel caso gli investimenti
destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente a quanto
stabilito dal Dipartimento federale delle finanze per l’imposta federale
diretta.
5.2.
Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile,
ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività
(cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig,
Wehrsteuer, ad art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD, n. 161, p. 649; CDT n. 52
del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
5.3.
Nel caso
della proprietà per piani (PPP), i costi per la manutenzione dell'immobile sono
sopportati da persone diverse a seconda che si tratti di parti dello stabile
che sono riservate all'uso esclusivo di singoli condòmini oppure di parti
comuni.
Le spese
per riparazioni e per la manutenzione delle parti di uso esclusivo gravano
direttamente sul singolo comproprietario (articoli 712a e 712b CC); quelle che
invece riguardano parti ed impianti comuni (p. es. rinnovo della facciata o del
tetto, lavori all'impianto di riscaldamento, ecc.) sono di solito finanziate mediante
versamenti annuali al c.d. fondo di rinnovazione (art. 712m cpv. 1 cifra 5 CC; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 378).
I versamenti al fondo di rinnovamento rientrano , di regola, nel
novero dei costi di manutenzione deducibili dal reddito (valore locativo,
affitto), purché siano irrevocabilmente sottratti ai condòmini e possano essere
impiegati solo per futuri costi di manutenzione, vale a dire di riparazione e
di rinnovo (Agner/Jung/
Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 32 LIFD, p. 121; CDT n.
..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J. S., consid. 5.6.2.; inoltre Circolare n. 07/95 95 della Divisione delle
contribuzioni concernente le deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare
privata, del 1° dicembre 1994, cifra 2.1).
Se
tuttavia il regolamento del condominio consente versamenti al fondo di rinnovamento
anche per altri scopi, segnatamente per opere di miglioria, essi non potranno
essere dedotti dal reddito immobiliare quali spese di manutenzione (Baur/Klöti-Weber/
Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 379), ma saranno considerati costi di miglioria (cfr.
anche Circolare n. 7/95 della Divisione delle contribuzioni sulle
deduzioni dei proventi della sostanza immobiliare privata, p. 2 in fondo).
5.4.
La Camera
di diritto tributario, pronunciandosi in merito alla deducibilità dei versamenti
al fondo di rinnovamento, aveva stabilito che sono deducibili non al momento
del versamento nel fondo, ma solo al momento in cui si procede all'impiego
delle somme che vi sono state versate: solo allora, infatti, è possibile
l'esame del tipo di spesa effettuato, essendovi in precedenza la possibilità
che il fondo venga impiegato per finanziare opere di miglioria non deducibili
(cfr. CDT n. 168 del 22 aprile 1981 in re G.W. ed E.; CDT n.141
del 22 agosto 1994 in re G.-M.).
Occorre
nondimeno precisare, alla luce di quanto precede, che la deduzione dei
versamenti al fondo di rinnovamento dal reddito ordinario quali spese di manutenzione
può essere ammessa senza attenderne l'impiego, qualora il regolamento condominiale
consenta o preveda versamenti al fondo di rinnovamento unicamente a questo
titolo e non anche per eventuali interventi di miglioria. In questo contesto,
l'autorità di tassazione potrà esigere la presentazione del regolamento
condominiale (Baur/Klöti-We-
ber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p.
379),
5.5.
Nel caso
in esame, per i due mesi per i quali è stato computato in media annua tra i
redditi il valore locativo dell’appartamento dei contribuenti, l’ Ufficio di
tassazione ha ammesso la deduzione forfetaria del 25%, pari a fr. 978.- di
media annua. La riduzione del valore locativo a fr. 32'700.- comporterebbe la
riduzione della deduzione a fr. 681.-
I
ricorrenti chiedono invece che la deduzione delle spese effettive. Le stesse ammontano
per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 a fr. 11'908.15. Riportate
ai due mesi per i quali è stato computato il valore locativo danno una
deduzione complessiva di fr. 1'984.-, corrispondente in media annua a una deduzione
di fr. 992.-.
5.6.
Orbene, nel
presente caso, indipendentemente dalla questione di sapere se le spese
condominiali sopportate dai ricorrenti comprendano anche versamenti al fondo di
rinnovamento non deducibili, la soluzione adottata dall'Ufficio di tassazione
appare, contrariamente a quanto appare di primo acchito, più favorevole.
5.6.1. Infatti,
in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati
dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle
spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non
possono venire accollate all’inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione
e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione. La
ragione è che il reddito della sostanza del contribuente che abita
personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a
una mera stima; se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di
dedurre dei costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non
comprenderli, questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al proprietario
che cede in locazione l’immobile che gli appartiene e che di solito addebita ai
propri inquilini le spese di amministrazione e di gestione della casa (CDT
n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J. S.).
5.6.2. Anche
la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 1994
distingue, nell’ambito della deduzione delle spese effettive, tra immobili
della sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito
effettivo) e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al
valore locativo). In caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di
immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente
la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del
proprietario e non possono venire accollate all’inquilino, vale a dire delle
spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di
amministrazione (cfr. Circolare n. 7/1995, cifra 5.4).
5.6.3.
In linea
di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,
climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione,
illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento
e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese
di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3; inoltre art. 1
dell’ Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992).
5.6.4. La
distinzione introdotta dalla citata Circolare della Divisione delle contribuzioni
trova la sua ragion d’essere nel fatto che il reddito della sostanza del contribuente
che abita personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù
in base a una mera stima.
Non va
poi dimenticato che, mentre nel caso della locazione le spese accessorie sono
accollate all’inquilino ed in tal modo cessano di gravare il proprietario, nel
caso dell’uso proprio della casa esse sono a carico del proprietario in qualità
di inquilino di se stesso. Si giustifica pertanto di dedurre dal valore
locativo solo se non sono già state considerate mediante una corrispondente
riduzione del valore locativo (Känzig, loc. cit., Zwahlen, Die
einkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten [insbesondere im
Recht der direkten Bundessteuer], Basilea 1986, p. 104, Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; CDT n. ..__________
dell' 8 ottobre 1997 in re J. S., con ampissimi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
5.6.5. L'importo
chiesto in deduzione dai ricorrenti andrebbe drasticamente ridimensionato,
espungendo tutte le spese di gestione e di amministrazione non deducibili per i
motivi appena citati.
Senza che
occorra addentrarsi nei dettagli delle spese, non v'è quindi chi non veda come,
alla luce dei principi appena enunciati, la deduzione forfetaria appaia nel caso
in esame, così come nella stragrande maggioranza dei casi simili, più
favorevole rispetto alla deduzione delle spese effettive che risulterebbero deducibili.
Su questo
punto il ricorso non può pertanto essere accolto.
- Deduzione
per alimenti
6.1.
Secondo
l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD e l’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, sono deducibili
dai proventi gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o
di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua
autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un
obbligo di mantenimento fondato sul diritto di famiglia.
6.2.
Per
costante giurisprudenza non sono deducibili a titolo di alimenti debitore il versamento
effettuato una tantum a tacitazione delle pretese per alimenti del coniuge
divorziato, ma solo il versamento periodico degli alimenti (STF II CDP
dell’ 8 marzo 1990 in re Pi.; CDT n. ..__________
del 27 ottobre 1995 in re Bö.; CDT n. 49 del 19 aprile 1991 in re Fo.; RDAF
1990 pag. 467; RF 49 / 1994 p. 599; Kanton Solothurn,
Grundsätzliche Entscheide des Steuergerichts 1994 n. 4; da ultimo DTF
125 II 183 = RF 1999 p. 408 = Sammlung BGE n. 834 = StE
1999 B 27.2 n. 22 = ASA 68 p. 715; StE 1999 B 27.2 n. 21; di avviso
contrario il Tribunale amministrativo del Canton Lucerna in StE 1996 B
27.2 n. 17).
6.3.
Sempre in
questo contesto, questa Camera ha precisato che l’assunzione, da parte di un
coniuge, dei costi di mantenimento dell’altro coniuge, nell’ambito di una convenzione
di divorzio, si può assimilare al versamento della comune rendita alimentare.
Tale interpretazione delle norme sul trattamento fiscale degli alimenti è
infatti compatibile sia con la ratio sia con la lettera delle stesse. Se il
coniuge che si obbliga a contribuire al mantenimento dell’altro adempie
quest’obbligo lasciandogli abitare la propria casa gratuitamente, si ha una
semplice prestazione di alimenti in natura anziché in denaro. Il beneficiario
dovrà quindi dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale prestazione di
alimenti ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà dedurre lo stesso
importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (CDT n.
..__________ dell' 8 ottobre 1999 in re We.).
6.4.
Nel caso
in esame, l’asserita prestazione di fr. 5'000.- a favore della figlia di primo
letto per un corso di lingue non può certo essere assimilata, come sembrerebbe
argomentare l’Ufficio, a una prestazione una tantum a tacitazione delle pretese
per alimenti del coniuge divorziato; si tratta piuttosto di una prestazione, anche
se unica, verosimilmente basata sulla sentenza di divorzio e, meglio, sui
doveri del padre verso la figlia nel momento della sua formazione.
Per
meglio chiarire la questione, questa Camera ha quindi chiesto al ricorrente di
produrre la sentenza di divorzio e la relativa convenzione. Nella stessa si
legge che le parti si sono impegnate a garantire un rapporto costruttivo con la
figlia per evitarle possibili conseguenze psicologiche e che in questo contesto
la madre si è assunta l’impegno di consultare il padre per le questioni
relative all’educazione della figlia e alla situazione scolastica.
Vi sono
quindi fondate ragioni per ritenere che l’assunzione del corso di lingua da
parte del padre, al di là del versamento del contributo alimentare ricorrente,
rientri in questo impegno di collaborazione costruttiva dei genitori verso la
figlia e che sia stato concordato tra le parti extragiudizialmente, come
consentito dalla dottrina (cfr. Epiney-Colombo, Convenzioni sui
contributi alimentari e fisco: è necessaria l'omologazione del giudice?, in
RDAT I-1993, p. 453; inoltre CDT n. IC 234/94 del 22 marzo 1995 in re A.
S., consid. 4.1.).
Il
ricorso, su questo punto, può quindi essere accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20 marzo 2000 è riformata a’sensi dei
considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione
per l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si concedono ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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