AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.60
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00060
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2000
in materia di: tassa di bollo
presentato da:
- __________ e __________ __________, __________. __________ __________,
- __________ __________ __________, __________ __________,
tutti rappresentati dall'avv. __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Con atto pubblico del 7 maggio 1999, __________ __________
__________ costituiva a favore di ciascuno dei coniugi __________ e __________
__________ un diritto di compera sulla part. n. 1507 del Comune di __________.
I diritti di compera erano costituiti separatamente e in pari rango a favore di
ognuno dei due beneficiari, che avrebbero potuto esercitarli assieme o
separatamente. Il contratto stabiliva altresì che i diritti non fossero
frazionabili e che di conseguenza avrebbero potuto essere esercitati unicamente
per l'intero mappale. Il prezzo per l'esercizio del diritto di compera era
stabilito in fr. 950'000.
-
Con
bolletta dell'11 giugno 1999, l'Ufficio dei registri di __________ accertava il
valore dell'atto in fr. 1'900'000, pari al doppio del valore indicato dal
notaio. L'imposta di bollo ammontava di conseguenza a fr. 5'700.
I
contraenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo all'autorità di
tassazione, contestando la valutazione intrapresa e facendo notare che, qualora
fossero stati esercitati entrambi i diritti di compera, i beneficiari avrebbero
evidentemente acquistato l'immobile in ragione di un mezzo ciascuno.
L'archivista
notarile del Distretto di __________ annullava la propria bolletta, in quanto
priva di motivazione, con decisione del 3 agosto 1999, ma confermava il calcolo
in essa contenuto, argomentando che la volontà manifesta delle parti era stata
quella di pattuire due distinti diritti di compera, ciascuno del valore di fr.
950'000.
Un nuovo
reclamo delle parti contraenti veniva respinto dall'archivista notarile con
decisione del 27 marzo 2000. Secondo l'autorità di tassazione, era determinante
il fatto che entrambi i coniugi, in virtù di un diritto proprio, avrebbero
potuto esercitare autonomamente il diritto di compera e quindi diventare
proprietari indipendentemente l'uno dall'altro o l'uno all'esclusione dell'altro.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e la
signora __________ __________ __________ chiedono la riduzione dell'imposta a
fr. 2'850. Ribadiscono che la volontà contrattuale era di permettere ai
beneficiari di acquistare l'immobile o integralmente uno solo di essi oppure
per un mezzo ciascuno entrambi. In tutte e due le ipotesi, il valore dell'atto
ammonterebbe a fr. 950'000.
-
4.1.
È
soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli
istromenti di carattere determinato o determinabile (art. 19 LB).
L’imposta
di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr.
3.– per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art.
21 cpv. 1 LB). Per le costituzioni di ipoteche e le fidejussioni l’ammontare
dell’imposta è invece solo di fr. 1.– per mille o frazione di mille (art. 21
cpv. 2 LB). Soggiacciono inoltre all’imposta di bollo le cartelle ipoteca-rie
(art. 18 LB). L’aliquota è, come per le ipoteche, di fr. 1.– per mille o frazione
di mille del loro valore (art. 31 cpv. 1 LB).
4.2.
L’imposta
sul bollo va considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce
la confezione dell’atto. L’applicazione del bollo non dipende dal rapporto
giuridico sostanziale su cui si fonda l’atto, ma dalla forma che il rapporto
giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale,
svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il
documento, dallo scopo che intendono conseguire o dagli effetti che ne
scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto
pubblico, del 17 settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio
del Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo
del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare
111.6).
4.3.
Circa la
determinazione del valore degli istromenti, la legge stabilisce che viene fatta
dall’archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LB). Per i singoli contratti che
vengono stipulati nella forma dell’atto pubblico, la stessa legge prevede poi
delle regole (art. 22 cpv. 2 LB), le quali sono a loro volta completate dal
rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del valore dei contratti
stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22 cpv. 3 LB, che rinvia agli
art. 9 e 10 LB).
L’art. 9
lett. g LB, in particolare, prevede che, in caso di più stipulazioni
contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore
viene imposto una sola volta ed aggiunge che, se una pattuizione complementare
inerente al medesimo oggetto rappresenta un incremento di valore rispetto a
precedenti pattuizioni bollate, sarà imponibile solo il valore aggiuntivo. Con
questa disposizione, il legislatore del 1986 ha voluto introdurre nella nuova
legge sul bollo una prassi già in uso vigente la vecchia legge. Lo scopo di
tale norma è, secondo l’espressa volontà dello stesso legislatore, di
scongiurare risultati manifestamente iniqui cui potrebbe indurre la natura
documentale dell’imposta di bollo. Si vuole cioè evitare di imporre due o più
volte le successive stesure di convenzioni-quadro, di più atti preliminari ecc.
che preludono alla stipulazione di una pattuizione definitiva e particolareggiata
oppure anche di più stipulazioni successive in materia di appalti edilizi (Messaggio
cit., p. 48).
Gli
esempi citati nel Messaggio del Consiglio di Stato si riferiscono
manifestamente a rapporti contrattuali che vengono usualmente disciplinati
nella forma della scrittura privata. Come detto, la disposizione in questione è
tuttavia applicabile anche agli istromenti notarili, in virtù del rinvio
contenuto all’art. 22 cpv. 3 LB.
4.4.
Con una
serie di decisioni del 1996 (cfr. p. es. CDT n. 80.95.00255 del 21 marzo 1996,
in RDAT II-1996 n. 24t), la Camera di diritto tributario ha deciso che
la stipulazione di un atto aggiuntivo rispetto ad un precedente atto pubblico
costituisce un caso di «stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e
relative al medesimo oggetto», cui è applicabile pertanto la regola prevista
dall’art. 9 lett. g LB.
Se,
invece, due coniugi acquistano un diritto di compera ed in seguito il solo
marito stipula un nuovo contratto di compravendita, nella forma dell'atto
pubblico, avente per oggetto lo stesso fondo, si giustifica l'assoggettamento
del secondo rogito ad una nuova imposta di bollo. Dato il carattere formale del
tributo in questione, non può essere invocata la disposizione che dichiara
esenti i rinnovi e le cessioni di diritti di compera (CDT n. 80.97.00015 del 25
marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 27t).
- 5.1.
Nel caso
in discussione, come detto, l'atto pubblico soggetto a bollo cantonale ha per
oggetto la costituzione di due diritti di compera a favore di due coniugi, che avrebbero
potuto esercitarli "assieme o separatamente". Il punto 12 del
contratto precisa espressamente che «in caso di esercizio di entrambi i
diritti, i beneficiari acquisteranno in comproprietà per ½ (un mezzo) ciascuno,
riservata diversa ripartizione che essi dovessero specificare di comune accordo
al notaio». Il punto 13 aggiunge che «onorari e spese a dipendenza del presente
atto così come quelli per la grida e a dipendenza dell'iscrizione del trapasso
di proprietà a registro fondiario sono a carico dei beneficiari coniugi
__________ …».
Per
completezza, si può precisare ancora che i coniugi beneficiari hanno poi esercitato
effettivamente insieme il diritto di compera, divenendo comproprietari per un
mezzo ciascuno dell'immobile.
5.2.
A questa Camera sembra che la tesi dell'Ufficio dei registri, secondo
cui "i diritti di compera sono due e come tali devono essere
tassati", possa essere condivisa, ma che non comporti la rigorosa
conclusione cui perviene l'autorità di tassazione.
Non va
infatti dimenticato che, per il diritto civile, se più persone sono
beneficiarie di un diritto di prelazione o di compera (per quote di
comproprietà o in comune), è necessario che l'esercizio concerna l'intero
oggetto, a prescindere dal fatto che l'oggetto sia o meno divisibile. Se si
ammettesse l'esercizio limitato a singole quote, ciò comporterebbe che il
venditore si vedrebbe costretto ad entrare nella comunione, mantenendo le quote
rimanenti. Se dunque il diritto di un beneficiario si estingue o egli vi
rinuncia, si deve ritenere che vi sia accrescimento, cioè che gli altri
beneficiari possano esercitarlo sull'intero (DTF 92 II 153 consid. 3,
citato in: Meier-Hayoz, Berner Kommentar, Berna 1975, Art. 681 CC, n.
280, p. 105). Ne discende che i diversi beneficiari non devono esercitare
insieme il diritto, ma che ogni singolo può esercitarlo (Wissmann,
Verwandte Verträge, in: AA.VV., Der Grundstückkauf, San Gallo 1989, n.
1490, p. 500).
5.3
Seguendo
queste considerazioni, si deve concludere che quanto hanno pattuito
contattualmente i ricorrenti non è altro che la costituzione di un diritto di
compera a favore di due coniugi, ognuno nella misura di una quota di
comproprietà di un mezzo. Inoltre, hanno espressamente previsto la facoltà, per
ognuno dei due coniugi, di esercitare per conto proprio il diritto di compera
sull'intero immobile, conformemente a quanto si è visto essere ammesso dalla
legge.
Piuttosto
che di "estinzione" di quello dei due diritti che non è stato
esercitato, pare dunque il caso di parlare di "estensione" del
diritto di compera all'intero immobile: come detto, è infatti conforme alla
natura del diritto di compera che, qualora i beneficiari siano più d'uno,
ognuno possa singolarmente esercitare il diritto sull'intero oggetto.
5.4.
È vero,
come argomenta l'autorità resistente nella decisione impugnata, che la tassazione
ha per oggetto il rogito che prevede la costituzione del diritto di compera e
non invece il suo esercizio. Ma non si vede come ciò possa comportare la conseguenza
che, se il diritto di compera è concesso a due persone insieme, si debba
considerare oggetto dell'atto pubblico addirittura la costituzione di due
diritti di compera sull'intero oggetto dell'immobile. Al contrario, in un caso
simile, si dovrà tassare il valore del contratto – il valore contrattuale
secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LB – suddividendolo fra i
comproprietari. Qualora poi il diritto di compera dovesse essere esercitato da
uno solo dei beneficiari del diritto, ciò non consentirà né giustificherà in
alcun modo una modifica della tassazione già emessa, proprio perché oggetto
dell'imposta di bollo è la costituzione del diritto di compera e non il suo
esercizio.
5.5.
Se poi si
volesse ammettere la tesi del doppio diritto di compera sull'intero immobile,
ci si dovrebbe anche interrogare sull'operato di un notaio, che roga due atti
pubblici aventi per oggetto due diritti di compera "concorrenti"
sullo stesso immobile, sapendo che l'esercizio dell'uno esclude l'altro.
Analoghe domande sorgerebbero in merito all'operato dell'Ufficio dei registri,
qualora esso annotasse a RF due diritti di compera sullo stesso oggetto.
La
risposta, che darebbero il notaio e l'Ufficio dei registri ad una simile
perplessità, è chiaramente che il "pericolo" che vengano esercitati
entrambi i diritti di compera sull'intero oggetto è scongiurato dalla clausola
secondo cui "in caso di esercizio di entrambi i diritti, i beneficiari
acquisteranno in comproprietà per ½ (un mezzo) ciascuno". Con il che si
dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che il diritto di compera in questione
è attribuito ai due coniugi nella misura di un mezzo ciascuno, con facoltà di
esercitarlo anche singolarmente sull'intero.
- Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto
né tassa di giustizia né spese processuali, mentre ai ricorrenti è riconosciuta
un'indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli articoli 45 e 53 LB e 231
LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 marzo 2000 è riformata nel senso
che il valore dell'atto, secondo la bolletta 3 agosto 1999, è ridotto da fr.
1'900'000 a fr. 950'000.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai ricorrenti
è riconosciuta un'indennità di fr. 500 a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster