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Numero d'incarto:
80.2000.40
Data decisione, Autorità:
23.06.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00040
Lugano
23 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2000
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Con
decisione 28 febbraio 2000 l’Ufficio tassazione di Locarno confermava la multa
di fr. 100.- inflitta alla contribuente il 17 febbraio 2000 a causa del mancato
inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo 1999/2000.
-
Contro
questa decisione insorgeva la rappresentante della contribuente Fiduciaire __________ __________ __________
di __________, con tempestivo ricorso del 3 marzo 2000.
Poiché il
ricorso era redatto in francese, questa Camera assegnava un termine alla
Fiduciaria per riproporlo in lingua italiana o corredarlo con una traduzione in
questo idioma; nella stessa occasione, la rendeva attenta al fatto che il
mancato ossequio di tale condizione avrebbe reso l’atto ricorsuale irricevibile
e di conseguenza esso sarebbe stato stralciato dai ruoli.
-
Il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella
composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
4.1.
Affinché
un’istanza di ricorso possa pronunciarsi occorre che essa sia competente e che
il gravame sia ricevibile. Tali eccezioni devono essere esaminate d’ufficio (Knapp,
Précis de droit administratif, 2ème éd., nr. 933-934).
Per
quanto attiene alla ricevibilità, la Camera di diritto tributario, autorità di
ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata,
4.2.
Secondo
l'art. 8 LPAmm, applicabile sussidiariamente nel campo del diritto tributario,
tutti i ricorsi rivolti ad autorità del nostro Cantone devono essere redatti
nella lingua ufficiale: l'italiano (cfr.; DTF 102 Ia 36, cons. 1; CDT
n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. 421 del 26
settembre 1983).
Il
riconoscimento di tutte le lingue ufficiali nazionali vale unicamente se
opposto alle autorità federali, non a quelle cantonali.
Conseguenza
del principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208, cons. 1)
è che i ricorsi redatti in una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone e
non corredati da traduzione possono essere dichiarati irricevibili senza
violare il diritto federale, in particolare l'art. 9 Cst. fed. (cfr. DTF
83 III 57 s. CDT n. 454 del 2 novembre 1983 in re W. R.).
4.3.
L'autorità
non può tuttavia limitarsi a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto
in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone. Al fine di non incorrere in
un eccesso di formalismo, e quindi in un diniego di giustizia, essa deve
segnalare tale vizio al contribuente e attribuirgli contestualmente un termine
per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection
de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence,
in Rep. 1991 p. 234);
4.4.
Nella
fattispecie, nonostante lo scritto di questa Camera del 6 marzo 2000, dove veniva
attribuito alla rappresentante della contribuente un termine di quindici giorni
per ovviare al vizio linguistico, sotto comminatoria di irricevibilità del
ricorso, il gravame non è stato ripresentato nella lingua ufficiale del Cantone
Ticino o completato da una traduzione in italiano. Pertanto il ricorso deve
essere dichiarato irricevibile per vizio di forma e, meglio, a causa della
mancata traduzione in lingua italiana.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto poiché irricevibile.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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