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Numero d'incarto:
80.2000.208
Data decisione, Autorità:
05.01.2001, CDT
Incarto n.
80.2000.00208
Lugano
5 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1962, celibe, domiciliato a __________, lavora da alcuni
anni quale montatore di cabine elettriche per la __________ __________
__________ di __________.
L’Ufficio
di tassazione nella tassazione IC/IFD 1999-2000, notificata il 13 marzo 2000,
gli concedeva una deduzione di fr. 2'000.- di media annua per spese di trasporto
dal domicilio al luogo di lavoro.
La
deduzione di fr. 2'000.- veniva poi confermata in sede di reclamo con decisione
del 13 novembre 2000.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ ________, assistito dalla Fiduciaria
__________ , chiede che la deduzione per spese di trasporto venga
elevata a fr. 7'260.- di media annua, rilevando che durante gli anni di computo
1997-98 egli era domiciliato dapprima a __________ (via ________) e in seguito
a __________ (________________) e che l'uso dell'automobile
privata gli è necessario per ragioni di lavoro e, meglio, per potersi recare
sul luogo dell'intervento.
-
3.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della
professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le
spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.2.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la
deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 27
ottobre 1998). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.- l'anno (art. 3 cpv.
1 lett. b DE). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata,
la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3
cpv. 1 lett. c DE). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione
o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammassa la
deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai
50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE). La deduzione per il
tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella
massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.- al giorno o di fr.
2’800 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo
privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza), a meno che non sia disponibile un mezzo di
trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
1999-2000: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km
per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica
per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione
massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza).
- 4.1.
Il ricorrente, che durante il periodo di computo abitava a
__________ e per un certo periodo a __________, lavora da diversi anni per la
__________ __________ __________ quale montatore di cabine con orari di lavoro
regolari, dalle sette a mezzogiorno meno un quarto e dalla una alle cinque.
È quindi
in grado di raggiungere il luogo di lavoro e di rientrare al domicilio utilizzando
il mezzo pubblico, segnatamente il treno, con tempi di percorrenza tra
__________ e __________ da stazione a stazione oscillanti nel caso di collegamenti
diretti di regola tra i ventuno e i ventitre minuti, che salgono a quaranta
quando il treno si ferma in tutte le stazioni. Tali tempi non subiscono
sostanziali modifiche, anzi sono suscettibili di diminuire leggermente, per la
tratta __________ - __________.
Di per sé
non si giustifica altra deduzione a titolo di spese di trasporto se non quella
per il costo dell'abbonamento ferroviario, riconosciuto dall'Ufficio di
tassazione.
4.2.
Vero è
che il ricorrente afferma di dover usare l'automobile per ragioni di lavoro, segnatamente
per recarsi sul luogo di lavoro, per i picchetti, ecc.
Va
tuttavia ribadito che, nella misura in cui il ricorrente fosse costretto a effettuare
trasferte per ragioni di lavoro da __________ in altre località, dove si
trovano le cabine da montare o da riparare, le relative spese devono essergli
rimborsate dal datore di lavoro. Va comunque rilevato che, dall'esame dei
certificati di salario degli anni dal 1995 al 1998 non risultano rimborsi di
sorta per spese di viaggio, che possano avvalorare la tesi delle continue
trasferte per ragioni di lavoro smentendo così la dichiarazione di segno
contrario rilasciata dal datore di lavoro il 27 marzo 2000.
4.3.
È infine
appena il caso di rilevare che il patrocinatore del ricorrente non documenta in
altro modo l'esistenza di spese di trasporto con l'automobile per recarsi al
lavoro, ad esempio per recarsi direttamente sui cantieri o nel punto di ritrovo
convenuto e che nemmeno sostiene questa tesi (CDT n.
..__________ del 13 agosto 1999 in re A. C.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico de ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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