«Aloha, gente
di spiccate doti umoristiche. Vi rispedisco la notifica di tassazione con le
correzioni del caso (spese a mio carico!). Fatene quel che volete, anche se io
un'idea ce l'avrei. Auguri di buon 2000 a tutti e "sü da cò".
__________ __________»;
«Salve.
Dunque: io non capisco. Una lettera viene spedita il 13 novembre e arriva l'11
nov., e dello stesso anno! Mah…
Poi: un anno
fa, circa, vi dico che il mio reddito d'altra fonte non è 14'000.- fr. ma
4'200.- fr. e sulla notifica di tassazione ci sta scritto 5'000.- fr.; 1 anno dopo;
1 anno dopo?…
Cioè: io
veramente non capisco.
Ecco.
-
che
l'Ufficio di tassazione ha trasmesso lo scritto in questione alla Camera di
diritto tributario, la quale si è rivolta al contribuente chiedendogli se lo
stesso dovesse essere considerato quale ricorso;
-
che il
contribuente ha risposto con cartolina del 1° dicembre 2000, dando risposta
affermativa e allegando pure copia di una fattura per l'acquisto di un
saxofono, da dedurre quale spesa professionale;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che è
anzitutto dubbio che lo pseudo-ricorso in esame possa essere considerato
ricevibile;
-
che,
infatti, secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, applicabile alla fattispecie, se il
ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale
cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono
fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati
o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine
per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
-
che,
esprimendo una generosità spiegabile solo con l'atmosfera natalizia che avvolge
questo Tribunale nei giorni in cui si trova ad esaminare la causa del
ricorrente, questo giudice ritiene comunque di entrare nel merito delle sue
argomentazioni ricorsuali, peraltro non del tutto ineccepibilmente
circostanziate;
-
che,
infatti, il suddetto giudice è perfettamente consapevole del fatto che, se solo
si azzardasse a chiedere al ricorrente di emendare il gravame in ossequio ai
dettami dell'art. 227 cpv. 1 LT, dovrebbe subire un altro suo scritto, redatto
verosimilmente nello stesso stile, non propriamente aulico, che caratterizza la
precedente corrispondenza intercorsa con l'Ufficio di tassazione;
-
che,
venendo dunque all'esame della tassazione impugnata, si deve rilevare che il
disaccordo fra il contribuente e l'autorità di tassazione si riduce alla
quantificazione del reddito d'altra fonte, ammesso dal contribuente nella
misura di fr. 4'200 e stabilito dall'Ufficio in fr. 5'000 in media annua;
-
che, come
risulta chiaramente dalla decisione su reclamo, il motivo dell'aggiunta di tale
reddito d'altra fonte va ricercato nella sproporzione esistente fra le entrate
dichiarate e le spese documentate;
-
che,
infatti, l'art. 204 cpv. 2 LT consente all'autorità di tassazione di eseguire
la tassazione d'ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili;
-
che, a
tal fine, l'autorità può tenere conto di coefficienti sperimentali,
dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (art. 204
cpv. 2 LT);
-
che,
infatti, già considerando fra le entrate il contributo alle spese di locazione
che proviene dai fratelli (fr. 4'200 al mese), la disponibilità mensile del
ricorrente ammonta a circa fr. 600 ed è dunque nettamente inferiore al minimo
vitale calcolato secondo le apposite tabelle della Camera per l'esecuzione e i
fallimenti del Tribunale di appello;
-
che
appare quindi ancora vantaggiosa per il ricorrente la commisurazione del reddito
d'altra fonte in fr. 5'000;
-
che,
quanto alla spesa di fr. 5'003 per l'acquisto del saxofono, l'Ufficio non ha
potuto tenerne conto per l'evidente ragione che il ricorrente non aveva
prodotto la relativa fattura né con la dichiarazione fiscale né con il
successivo reclamo;
-
che,
comunque, prima ancora di porsi il problema della deduzione di tale costo come
spesa professionale, è il caso di costatare che l'acquisto in questione diminuisce
ulteriormente la disponibilità ai fini del calcolo del dispendio, incrementando
di fr. 5'000 le spese nel biennio;
-
che, in
altre parole, il reddito d'altra fonte dovrebbe semplicemente essere aumentato
di fr. 2'500;
-
che,
tuttavia, auspicando che il ricorrente sia in tal modo indotto ad esprimersi sempre
più in musica e sempre meno in prosa, si ritiene di poter ammettere la deduzione
dell'importo in questione come spesa professionale;
-
che la
tassazione impugnata può pertanto essere sostanzialmente confermata;
-
che,
nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia comunque a porre a carico del ricorrente
tassa di giustizia e spese processuali, nell'interesse, più che del debitore,
del creditore, cui almeno sarà risparmiato il pagamento delle spese esecutive
per il loro incasso.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).