AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.182
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00182
Lugano
13 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2000
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 20
marzo 2000 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ ed __________
__________ __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, in cui il reddito
imponibile veniva stabilito in fr. 83'496.- e la sostanza in fr. 130'732.-.
1.2.
Lo stesso
giorno l’Ufficio di tassazione notificava pure a __________ __________
__________ la tassazione intermedia per separazione a valere dal 28 novembre
1997. Rispetto alla tassazione ordinaria venivano stralciati il valore locativo
e le rispettive deduzioni; veniva inoltre concessa la deduzione dell’importo di
fr. 39'600.- erogato al coniuge a titolo di alimenti, come pure metà della
deduzione per la figlia agli studi __________. Il reddito imponibile a
__________ __________ __________ veniva pertanto ridotto a fr. 40'314.-.
1.3.
__________ __________ presentava reclamo contestando la data stabilita
dall’Ufficio di tassazione per il riparto delle partite, poiché si riferirebbe
al secondo esperimento di conciliazione e non al primo, avvenuto il 9 dicembre
1996 quando per altro già abitava da diciotto mesi in un altro appartamento.
Rilevava inoltre che dal mese di giugno trascorreva la maggior parte della
settimana a __________, dove si era trasferito dal 1° ottobre 1997 per poi
stabilirsi a __________ dal 1° dicembre 1997. Chiedeva pertanto che la
separazione delle partite venisse retrodatata almeno al 1° gennaio 1997.
Chiedeva inoltre di poter beneficiare delle deduzioni per figli a carico.
1.4.
Con
decisione del 23 ottobre 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo:
In base alle
disposizioni della LT e della LIFD in vigore dal 1.1.95, la semplice
circostanza della separazione di fatto dà diritto alla disgiunzione delle
partite fiscali dei coniugi, ammesso che siano adempiuti cumulativamente i
seguenti requisiti:
-assenza di un'abitazione
coniugale;
-mancanza di una comunione
domestica;
-esistenza di un domicilio
proprio per ognuno dei coniugi;
-assenza dell'unione dei mezzi
finanziari per l'abitazione ed il mantenimento;
-durata di almeno un anno della
separazione di fatto.
Nel caso in esame, la
separazione delle partite fiscali non può essere ammessa prima della data del
verbale esperimento di conciliazione.
L'autorità di tassazione ritiene
non siano adempiuti cumulativamente i requisiti per una separazione di fatto al
1.1.1997.
In particolare, il marito non ha
mai avuto ufficialmente il domicilio in un luogo diverso da quello coniugale
(__________, via __________ __________). Egli inoltre ha sempre provveduto
finaziariamente alle necessità della famiglia secondo i bisogni. Solo con la
convenzione del 9.5.98 sono stati definite chiaramente le prestazioni finanziarie
alla moglie ed ai figli.
Secondo la giurisprudenza, i
coniugi costituiscono un unico soggetto fiscale se vi è comunione di mezzi per
l'esistenza, se il marito provvede per intero al mantenimento della moglie
secondo i bisogni e non con importi esattamente determinati.
Quanto alla
contestata mancata concessione delle deduzioni per figli, si fa osservare che
il contribuente, con la separazione delle partite fiscali, deduce l'intero importo
(fr.800.- mensili) versato per il figlio __________.
Egli non può quindi beneficiare
anche della deduzione per figli.
Per quanto riguarda la figlia
__________, studentessa, maggiorenne, l'autorità di tassazione ha ritenuto di dover
suddividere le deduzioni per figli a carico e per figli agli studi nella misura
di 1/2 fra i genitori. Tale modo di procedere deve essere confermato anche in
questa sede in considerazione del fatto che entrambi i genitori provvedono in modo
importante al sostentamento della figlia, domiciliata a __________ presso la
madre.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________, pur ribadendo
che la separazione di fatto al momento del primo esperimento di conciliazione durava
già da ben diciannove mesi (giugno 1995), afferma di non aver chiesto che la
data della separazione fosse fissata prima del giorno in cui ebbe luogo l’ esperimento
di conciliazione, ma di aver chiesto con lettera raccomandata del 23 agosto
1996, alla quale l’Ufficio di tassazione non avrebbe mai dato risposta, la disgiunzione
delle partite fiscali, avendo egli spostato la propria residenza a __________
in via __________ __________.
Conferma
inoltre di essersi trasferito, dopo diversi periodi di lavori trascorsi saltuariamente
nella Svizzera interna, dapprima a __________ (1° ottobre 1997) e in seguito a
__________ (1° dicembre 1997), traendo la conclusione che il conteggio relativo
alla separazione delle partite a partire dal 28 novembre 1997, intimatogli
dall’Ufficio di tassazione, non corrisponde in nessun modo alla realtà.
Ribadisce
infine la richiesta di poter beneficiare della deduzione per figli, essendo a
suo carico anche la figlia __________, studentessa, alla quale verserebbe un importo
di fr. 900.- al mese.
-
Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2
della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di
decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non
pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
Come
è stato spiegato nel ricorso, il ricorrente non contesta la data a partire
dalla quale gli è stata concessa la tassazione intermedia, ma chiede che venga
data risposta alla sua lettera del 23 agosto 1996 con cui chiedeva la
disgiunzione delle partite.
Dagli
atti dell'incarto non risulta che l'Ufficio di tassazione abbia mai preso
posizione sulla richiesta di disgiunzione delle partite secondo l'art. 12 LT e
l'art. 13 LIFD.
Su questo
punto, questo giudice non può quindi far altro che retrocedere gli atti all'Ufficio
di tassazione perché evada la domanda di riparto tra coniugi del 23 agosto
1996, nuovamente ribadita in questa sede.
- Resta
quindi da esaminare la richiesta di deduzione per figli dal momento della tassazione
intermedia.
5.1.
Ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per
ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,
frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un
massimo di 5'600.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal
Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati». Il decreto
esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone
fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
-
fr.
800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
-
fr.
3’000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e
frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
-
fr.
5’400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e
frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il
Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o
corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza
retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano
ad un esame riconosciuto.
5.2.
Per
l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 6'000.–franchi. Un’analoga deduzione è
prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr.
5’100.– (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.
35 LIFD, p. 149).
5.3.
I
presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre
che nella legge, in apposite circolari dell' Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) e della Divisione delle contribuzioni (ACC). Si veda, in
particolare, la circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle
contribuzioni, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concessione
delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro
diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di
sostentamento e di studio del figlio.
D’altronde,
la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione
economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile
alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 235). La dottrina parla anche, con
riferimento alle deduzioni sociali, di “progressione indiretta”. In altri
termini, il fine di una imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre
che applicando un'aliquota sempre crescente con l'accrescersi del valore
dell'oggetto (“progressione diretta”), anche con questo ulteriore strumento che
consente di ridimensionare le basi di computo (Blumenstein/Locher, op.
cit., p. 215).
Per
queste ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella
misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia
effettivamente diminuita dalle spese sostenute per i figli.
5.4.
Per la
circolare n. 18/1995 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni,
nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o
nubili, che mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al
25.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a
carico: quella che provvede al sostentamento. Se però entrambi i genitori provvedono
in modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita
fra i genitori.
La stessa
regola è prevista sia per l'imposta cantonale sia per l'imposta federale
diretta.
5.5.
La
Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
prevede che, quando il figlio raggiunge la maggiore età, gli alimenti pervengono
direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il debitore degli alimenti
non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che
quest'ultimo possa far valere la deduzione per figli prevista dall'art. 35 cpv.
1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann, n. 2 all'art. 35 LIFD, p.
149 e n. 9 all'art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 33 LIFD, p. 406).
Recentemente,
la prassi dell'AFC si è peraltro modificata: se il genitore perde il diritto
alla deduzione degli alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può
tuttavia rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico, prevista
dall'art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD. Se, poi, il figlio divenuto
maggiorenne, ma tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l'altro
genitore, quest'ultimo continua ad avere diritto alla deduzione per figli a
carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über
die direkte Bundessteuer - Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a all'art. 33 LIFD,
p. 122).
5.6.
La
poc'anzi menzionata prassi dell'AFC è sottoposta a critiche severe della
dottrina.
Anzitutto,
ci si domanda come si possa giustificare il fatto che per i figli maggiorenni
di genitori separati si concedano due deduzioni, mentre per i figli maggiorenni
di una vedova o per i figli di due coniugi conviventi se ne ammette sempre una
sola (Hauser, Zu den steuerlichen Folgen des neuen Scheidungsrechts,
insbesondere zur gemeinsamen elterlichen Sorge, in ASA 68, p.
364).
Inoltre,
si fa osservare come il genitore che convive con il figlio divenuto maggiorenne
sia già avvantaggiato dal fatto che gli alimenti non sono più assoggettati
all'imposta a suo carico, tanto più che, con il venir meno dell'obbligo della
cura e dell'educazione, il solo dovere che rimane a carico dei genitori è
quello di fornire ai figli delle prestazioni finanziarie, cosa cui provvede
però l'altro coniuge (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und
Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht unter Berücksichtigung der steuer-
und zivilrechtlichen Auswirkungen des neuen Scheidungsrechts, Zurigo 2000, p.
165).
Altra
critica concerne il riconoscimento della deduzione per persone bisognose, che
presupporrebbe l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa da parte del
beneficiario, condizione che non si verifica nel caso dello studente (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
p. 166).
Tale
prassi è messa in discussione anche per la sua difficile applicabilità a
livello cantonale: per il fatto che i cantoni prevedono spesso una deduzione
per persone bisognose a carico inferiore a quella per figli, il coniuge che
versa gli alimenti si ritroverebbe ad essere ingiustamente svantaggiato
rispetto all'altro coniuge (Bosshard/Bosshard/Lüdin, p. 167).
5.7.
La
commissione d'esperti, incaricata dal Dipartimento federale delle finanze di
verificare il sistema d'imposizione delle famiglie, ha invece difeso il sistema
vigente, respingendo la proposta di dedurre gli alimenti versati al figlio
maggiorenne, per il fatto che una simile modifica non sarebbe idonea a
migliorare la Zah-
lungsmoral del debitore dei contributi.
Piuttosto, la Commissione si è posta il problema della parità di trattamento
con i figli maggiorenni in matrimoni intatti: coniugi con figli maggiorenni in
formazione hanno infatti diritto ad una deduzione per figli e non a una per
figli e ad una per persona bisognosa a carico; di conseguenza, sarebbe giusto
suddividere la deduzione fra entrambi i genitori, se tutti e due contribuiscono
al mantenimento e alla formazione del figlio con prestazioni in denaro o in natura.
Anche la commissione ha poi contestato che un figlio in formazione possa considerarsi
incapace di esercitare un'attività lucrativa (Bericht der Expertenkommission zur
Überprüfung des schweizerischen Systems der Familienbesteuerung [Kommission
Familienbesteuerung], erstattet dem Eidgenössischen Finanzdepartement Bern
1998, p. 47).
5.8.
In
dottrina, non mancano poi voci che chiedono semplicemente l'estensione della
deduzione degli alimenti anche al caso dei figli maggiorenni. Negarla potrebbe,
secondo questa opinione, produrre effetti assai gravosi sul genitore che
dovesse trovarsi a mantenere più figli che diventano maggiorenni nel lasso di
un tempo breve. D'altronde, l'eventuale imposizione dei contributi presso i
figli stessi non avrebbe particolari effetti, non disponendo i figli di altri
redditi elevati cui gli alimenti si troverebbero cumulati (Schwenzer,
Scheidungsrecht - Praxiskommentar, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, Anhang Steuern,
n. 59, p. 729).
5.9.
In una
recentissima sentenza (cfr. CDT n. ..__________ del
7 novembre 2000 in re A. D.B.), questa Camera, nel caso di un figlio che vive
presso la madre, ricevendo dal padre un importo mensile di fr. 900.-, ha
comunque confermato in materia di IFD la prassi dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni di concedere la deduzione per persona bisognosa a carico al
genitore che versa gli alimenti al figlio maggiorenne, osservando tra l’altro:
Secondo l'art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD non
basta tuttavia che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia
totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa
(erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person). La nozione di
incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione della nozione
di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a
diverse leggi: LAI, LAInf, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a
significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua
capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio,
malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI)
o comunque più in generale a impedimenti d'ordine fisico o psichico.
La condizione che si tratti di
“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person” è stata verosimilmente
ripresa dalla legge tributaria zurighese, la quale prevede appunto la deduzione
per persone bisognose “für erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige
Personen”, che vengono mantenute dal contribuente (cfr. § 31 cpv. 4). Tale
norma non viene quindi in nessun caso incontro a qualsivoglia diminuzione della
capacità economica (“wirtschaftliche Leistungsfähigkeit”). L'assenza di lavoro
in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. L'assenza di
lavoro deve essere dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di
guadagno per impedimenti fisici o psichici (Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, pp. 220 e 224; inoltre CDT n.
..__________ del 20 febbraio 1997 in re M.C.; CDT n.
..__________ del 14 novembre 1997 in re M.G.).
Malgrado
che uno studente, che rinuncia a esercitare un'attività lucrativa perché è in
formazione, non rientri chiaramente nella nozione di persona incapace di
esercitare l'attività, questa Camera, come già si è detto (cfr. CDT n.
..__________ del 7 novembre 2000 in re A. D.B.), ha
nondimeno avallato in materia di IFD la prassi dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni, in considerazione del fatto come tale trova applicazione
in tutta la Svizzera, concedendo, ai fini del calcolo dell'imposta federale
diretta, la deduzione per persona bisognosa a carico.
- 6.1.
Nel caso
in esame il ricorrente, nella convenzione del 9 maggio 1998 che regola le
conseguenze accessorie della separazione, si è impegnato a versare un
contributo alimentare per il (solo) figlio __________, nato nel 1982, di fr.
800.- mensili, ritenuto per contro che gli assegni familiari, compresi quelli
che gli sarebbero eventualmente versati per gli altri due figli maggiorenni,
__________, nata nel 1974 e __________, nato nel 1982, gli sarebbero rimasti
acquisiti.
Egli
afferma inoltre nel ricorso di versare alla figlia maggiore, __________, nata
nel 1974, un importo mensile di fr. 900.- per gli studi.
6.2.
È
senz’altro a giusta ragione che l’Ufficio di tassazione ha negato al ricorrente
la deduzione per figli in relazione al minore, __________, nato nel 1982,
poiché ancora minorenne.
Per il
figlio __________ il ricorrente beneficia infatti della deduzione dal reddito degli
alimenti, che vengono invece esposti nella partita fiscale della madre. Su
questo punto la decisione dell’Ufficio di tassazione va quindi confermata.
6.3.
Per la
figlia __________, invece, dagli atti dell’incarto non è desumibile se e in quale
misura il padre la aiuti con un contributo mensile ricorrente, che non può
dedurre dalla propria partita fiscale a titolo di alimenti.
Fosse
comunque assodato un contributo di fr. 900.- mensili versato direttamente alla
figlia maggiorenne per i suoi studi, la situazione non sarebbe diversa da
quella recentemente giudicata da questa Camera (cfr. CDT n.
..__________ del 7 novembre 2000 in re A. D.B., cit.).
In quel
caso, questa Camera ha rilevato per l’imposta cantonale:
che deve essere tenuto conto dell'effettivo
onere di mantenimento del figlio agli studi;
che l'importo di fr. 900.- al mese non si può
considerare sufficiente a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne
ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i
parametri adottati dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti;
che si può supporre che la madre, nonostante
l'esiguità dei redditi di cui dispone, contribuisca comunque, in una certa
misura, al mantenimento del figlio agli studi;
che ciò fa apparire equa la decisione di
suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli
studi.
Nel caso
concreto l’Ufficio di tassazione ha concesso al contribuente, conformemente
alla succitata giurisprudenza e alla prassi della Divisione delle contribuzioni
(cfr. Circolare n. 18/1995 del 16 gennaio 1995), la mezza deduzione sia
per figli (art. 34 cpv. 1 lett. a LT) sia per figli agli studi (art 34
cpv. 1 lett. c LT) per la figlia __________.
Anche su
questo punto la decisione, per quanto concerne l’IC, non è suscettibile di
critiche.
6.4.
Per
l’Imposta federale diretta, invece, questa Camera non può che confermare per i
motivi già esposti quanto deciso in CDT n.
..__________ del 7 novembre 2000, al ricorrente va invece
riconosciuta l'intera deduzione per persona bisognosa a carico di fr. 5'100.-,
invece della mezza deduzione di fr. 2'550.- riconosciutagli dall'Ufficio di
tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- 1.1.
Il
ricorso contro la decisione su reclamo del 23 ottobre 2000 in materia di
imposta cantonale è respinto.
1.2.
Il
ricorso contro la decisione su reclamo del 23 ottobre 2000 in materia di
imposta federale è riformata nel senso che la deduzione per persona
bisognosa a carico è elevata a fr. 5'100 per l'IFD.
1.3.
Gli atti
del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché si pronunci
sulla domanda di riparto tra coniugi del 23 agosto 1996 sia in materia di
imposta cantonale sia in materia di imposta federale diretta (consid. 4)
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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