AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.175
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00175
Lugano
13 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2000
in materia di: tassa di registro
fondiario
presentato da:
__________ __________ di __________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con atto pubblico del 16 giugno 2000, il Comune di __________
apportava alla costituenda __________ __________ di __________ (__________)
__________, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2000, il patrimonio
dell'azienda __________ __________. Fra gli attivi apportati figuravano
immobili per complessivi fr. 59'980'935.
Lo stesso
giorno, con un atto pubblico separato, veniva costituita la __________
__________ di __________ (__________) __________; la liberazione del capitale
sociale di fr. 70'000'000 avveniva mediante conferimento in natura di attivi e
passivi dell'azienda municipalizzata. Il Comune di __________ diveniva
azionista unico della neocostituita società, retta dalle disposizioni del
codice delle obbligazioni.
- L'Ufficio dei registri di __________ notificava all'__________
__________ l'imposta di iscrizione a registro fondiario del trapasso di
proprietà degli immobili situati nel distretto di __________. Il tributo era
calcolato nella misura di fr. 15'112, pari all'1,1% del valore di stima degli
immobili.
Un
reclamo contro tale bolletta veniva respinto dall'Ufficio dei registri, con
decisione del 17 agosto 2000.
- L'__________ impugnava la suddetta decisione su reclamo, con ricorso
del 4 settembre 2000 al Dipartimento delle istituzioni, nel quale chiedeva la
riduzione della tassa alla metà in applicazione dell'art. 38 § DLTRF.
Il
ricorso veniva respinto dal Dipartimento, con decisione del 13 ottobre 2000.
Ribadita l'imponibilità del trapasso di proprietà che si verifica in
concomitanza con la privatizzazione di un servizio pubblico, l'autorità
dipartimentale ha ritenuto che, quando l'art. 38 § DLTRF menziona le iscrizioni
richieste "nell'esclusivo interesse" di Comuni ed altri enti
pubblici, si riferisce all'acquirente e cioè, nel caso concreto, alla società
assuntrice.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l'__________ __________
postula nuovamente la riduzione della tassa alla metà, in applicazione
dell'art. 38 § DLTRF. La ricorrente sottolinea i legami particolarmente stretti
che intercorrono fra essa e il Comune di __________ (organizzazione pubblicistica,
subingresso nei diritti e doveri dell'azienda __________, possesso dell'intero
pacchetto azionario da parte del Comune) e conclude che senz'altro l'iscrizione
è stata richiesta nell'interesse di quest'ultimo. Quindi, osserva che, per la
parte del tributo che si configura come tassa, sono violati il principio
dell'equivalenza e quello della copertura dei costi. Infine, chiede che sia
applicato, per analogia, l'art. 13 della legge sul bollo, che prevede che sia
imposto solo nella misura del 50% un contratto fra ente pubblico e privato.
-
L’art. 954 CCS lascia ai Cantoni il diritto di decidere se
prelevare delle tasse per le iscrizioni nel registro fondiario e se del caso di
che ammontare. Si tratta però di tasse in senso proprio: nella misura in cui la
contribuzione richiesta dal Cantone supera l’importo che, secondo i principi
sopraccitati, è esigibile quale controprestazione per una simile operazione,
essa non può più fondarsi sull’art. 954 CCS. Nondimeno, tale norma non limita
la sovranità fiscale dei Cantoni: non vieta dunque a quest’ultimi di prelevare
un tributo misto, risultante dalla combinazione di una tassa in senso proprio
con un’imposta, destinata ad aumentare le entrate dell’erario (DTF 72 I
391 pag. 394 con rinvii).
Le tasse
previste dal decreto legislativo del Canton Ticino che stabilisce la tariffa
per le operazioni a registro fondiario sono calcolate in una percentuale del
valore dell’immobile e crescono, in modo progressivo, con l’aumentare di
quest’ultimo. Siccome gli introiti complessivi provenienti da tale tributo
superano notevolmente i costi generati dalla tenuta del registro fondiario, la
contribuzione in questione è un tributo misto: ha dunque contemporaneamente il
carattere di una tassa e di un’imposta (DTF 72 I 391 consid. 3; STF 13
aprile 1994 n. 2C.2/1992, in RDAT II-1994 n. 16t; v. anche Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 7).
- Nella fattispecie, non è contestato il principio dell'assoggettamento
delle iscrizioni alla tariffa, ma solo il relativo calcolo. In particolare, è
controversa l'applicazione dell'art. 38 § DLTRF.
6.1.
Quando
l'ente pubblico si pone il problema di scegliere in quale forma giuridica organizzare
l'attività che deve essere privatizzata, per privatizzazione non si intende
necessariamente che una funzione statale sia trasformata in una società di
capitali le cui quote sono detenute da privati. Tutte le forme societarie
previste dal diritto privato entrano dunque in considerazione quali titolari di
compiti pubblici privatizzati (Handschin/Siegenthaler, Privatisierung öffentlicher Aufgaben,in
SJZ 96 p. 409). Le società di persone sono però poco idonee, soprattutto in
considerazione della responsabilità personale, solidale e illimitata. La
società anonima (art 620 ss. CO) è invece la forma più adatta fra l'altro
quando la privatizzazione mira a procurare capitale, p. es. nel quadro di una
quotazione in borsa (Handschin/Siegenthaler,
op. cit., p. 409).
6.2.
Nel caso
qui in discussione, la ricorrente è stata costituita nella forma di una società
anonima ad economia mista ("gemischtwirtschaftliche AG"), cioè
di una società del diritto privato che concede statutariamente diritti di
coamministrazione o di controllo a corporazioni di diritto pubblico. Questo
ordinamento speciale si fonda, sul piano del diritto pubblico, su una base legale.
Sul piano della società, gli statuti concedono allo Stato il diritto di
designare, ed anche di revocare, propri rappresentanti nel consiglio di
amministrazione o nell'ufficio di revisione (art. 762 CO). Gli articoli 12 e 19
degli statuti dell'__________ __________ prevedono delle disposizioni in questo
senso.
6.3.
Quando
dunque l'ente pubblico costituisce una società del diritto privato, apporta gli
attivi e i passivi necessari. Lo svantaggio di tale procedimento è che il
trasferimento di attivi e passivi deve essere effettuato nella forma della
successione a titolo particolare, con la conseguenza che si devono seguire per
i singoli attivi disposizioni sul trasferimento potenzialmente costose e dispendiose
di tempo, e per i passivi è prevista dall'art. 181 cpv. 2 CO una responsabilità
solidale di due anni della collettività (von Büren, Die
Rechtsformumwandlung als Voraussetzung einer Privatisierung, in: Wiegand
[a cura di], Rechtliche Probleme der Privatisierung, Berna 1998, p. 25; Weber, Fragen der Vermögensübertragung
bei der Überführung öffentlicher Aufgaben, in: Jaag
[a cura di], Dezentralisierung und Privatisierung
öffentlicher Aufgaben, Zurigo 2000, p. 76; Handschin/Siegenthaler, op. cit., p. 410).
6.4.
Le
conseguenze fiscali della privatizzazione dipenderanno dunque dagli atti intrapresi
a tal fine e differiranno a seconda del fatto che vi sia stata una semplice modifica
della forma giuridica oppure una trasformazione con cessione di attivi e
passivi. Infatti, mentre nel primo caso ci si limita ad attribuire una nuova
veste giuridica ad un soggetto giuridico esistente, nel secondo caso invece vi
è lo scioglimento e la liquidazione di un ente esistente seguita dal
trasferimento dei beni ad un nuovo soggetto giuridico (Locher, Steuerrechtliche Aspekte der Privatisierung, in: Wiegand [a cura di], Rechtliche
Probleme der Privatisierung, Berna 1998, p. 244).
Per
quanto concerne, in particolare, l'imposta cantonale sui trasferimenti di
proprietà ("Handänderungssteuer"), che di solito è dovuta
dall'acquirente, di essa è debitrice, nel caso della trasformazione
caratterizzata dal trasferimento dei beni, l'impresa privatizzata, a meno che
non vi sia una disposizione che esenta espressamente dal tributo le cessioni
che hanno luogo in occasione di una trasformazione (Locher, op. cit., p.
244).
Se, come
nel Canton Zurigo, debitori dell'imposta sui trasferimenti sono insieme l'alienante
e l'acquirente, si ritiene invece che l'esenzione prevista per le collettività
pubbliche si estenda ad entrambe le parti contraenti e interessi pertanto
l'intera alienazione, nel caso del trasferimento di un servizio pubblico ad un
soggetto giuridico esterno (Simonek, Steuerrechtliche Aspekte der
Überführung öffentlicher Aufgaben, in: Jaag [a cura di],
Dezentralisierung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Zurigo 2000, p.
106).
6.5.
L'unica
disposizione del Decreto legislativo in esame, che definisce il soggetto passivo
del tributo, è l'art. 2, secondo cui al pagamento delle tasse sono tenuti, in solido col richiedente, coloro nel
cui interesse è stata fatta la richiesta.
Sebbene
la formulazione non sia effettivamente di una chiarezza esemplare, è pur vero
che è sempre stata interpretata nel senso che contribuente e quindi debitore
del tributo è, almeno in primo luogo, l'acquirente.
Se ci si
attiene tuttavia alla lettera della norma, si dovrebbe stabilire anzitutto chi
sia il "richiedente" secondo l'art. 2 DLTRF.
La
nozione di "richiedente" sembra potersi ricollegare alla iscrizione,
che è appunto il presupposto del pagamento del tributo.
A
tale proposito, l'art. 963 del codice civile (CCS), stabilisce quanto segue:
1 Le iscrizioni hanno
luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale
si riferisce la disposizione.
2 Non occorre una dichiarazione
del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad
una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza.
3 I funzionari ai quali è
commessa dal diritto cantonale la celebrazione degli atti pubblici, possono
essere incaricati dai Cantoni di notificare per l'iscrizione nel registro
fondiario i rapporti giuridici risultanti dai loro atti.
A
sua volta, il regolamento per il registro fondiario (RRF) prevede che:
1 Presentata la richiesta, l'ufficiale del
registro fondiario deve verificare se essa emana realmente dalla persona
legittimata a presentarla, secondo le disposizioni legali sul registro
fondiario (art. 963 CC).
2 Se la richiesta emana dal proprietario
iscritto, l'ufficiale deve accertarsi dell'identità del richiedente con
quest'ultimo.
3 Se la richiesta emana dall'acquirente
(art. 656 cpv. 2, 665 cpv. 2 e 3, 836, 963 cpv. 2 CC, art. 34 cpv. 3 della LF
del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale, LDFR), l'ufficiale deve
accertarsi dell'identità tra richiedente e acquirente.
Secondo
la chiara previsione del codice civile, è dunque solo il proprietario, o un suo
rappresentante, a poter chiedere l'iscrizione al registro fondiario. Il
compratore, cui non sia stata conferita procura, o la persona in favore della
quale deve essere costituito un diritto di superficie mediante iscrizione, non
sono legittimati a chiedere l'iscrizione (Meier-Hayoz, Berner Kommentar,
Berna 1965, art. 656, n. 48, p. 42). Se, invece, l'iscrizione ha mero carattere
dichiarativo, perché la richiesta si fonda su una disposizione di legge, una
sentenza esecutiva o un documento parificato ad una sentenza (per esempio, nei
casi di esecuzione forzata o fusione di società) la richiesta spetta
all'acquirente (art. 963 cpv. 2 CCS; art. 15 cpv. 2 RRF).
L'art.
2 DLTRF dovrebbe pertanto riferirsi al richiedente ai sensi dell'art. 963 CCS,
cioè al proprietario, nei casi dell'iscrizione costitutiva, ed all'acquirente
nei casi dell'iscrizione dichiarativa. "Coloro nel cui interesse è stata
fatta la richiesta" dovrebbero allora essere gli altri contraenti
interessati all'iscrizione, in particolare l'acquirente nel caso della vendita.
6.6.
Assodato
quanto precede, e cioè che la legge stabilisce una responsabilità solidale fra
i contraenti, ci si può ancora chiedere, nei limiti in cui la questione ha
rilevanza per la presente decisione, se si tratti di una vera e propria
solidarietà fiscale ("Steuersolidarität") o soltanto di una responsabilità per il
pagamento del debito fiscale di un terzo ("steuerliche Mithaftung").
6.6.1.
Si
ha la prima qualora più soggetti fiscali partecipino allo stesso modo al
rapporto di diritto fiscale. La solidarietà fiscale non comporta soltanto la
responsabilità per il pagamento del debito, ma anche la qualità di parte con
quanto ne consegue soprattutto sul piano procedurale (cfr. Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, § 5.3, p. 50 s.; Bregger, Die Solidarität im Steuerrecht, tesi, Berna 1948, p. 7; Müller, Die solidarische Mithaftung im
Bundessteuerrecht, Berna 1999, pp.
11-13). Determinante in questi casi è non tanto l'aspetto soggettivo legato
alla persona del contribuente, alla sua capacità contributiva e alla sua
appartenenza fiscale, quanto piuttosto l'esistenza di un determinato oggetto
imponibile (Bregger, op. cit., p. 37). Non è necessario che tutte le
persone solidalmente imponibili denotino una situazione identica; basta che
esse realizzino congiuntamente una fattispecie costituita da un oggetto fiscale
indivisibile (Bregger, op. cit., p. 45). In simili casi la solidarietà
fiscale può essere evinta, al di là della terminologia non sempre precisa del
legislatore, da determinate circostanze, segnatamente dalla partecipazione alla
procedura di tassazione (Bregger, op. cit., p. 45) o dalla
corresponsabilità in caso di sottrazione (Bregger, op. cit., p. 49 ss.).
6.6.2.
Diversa
dalla solidarietà fiscale la mera responsabilità per il pagamento del debito
d'imposta di un terzo (impropriamente detta "responsabilità
solidale"). Proprio la sua estraneità al rapporto fiscale, vale a dire il
non essere soggetto fiscale, fa sì che il terzo corresponsabile del pagamento
non abbia qualità di parte nella procedura di tassazione, la sua partecipazione
essendo limitata al pagamento del debito d'imposta. In tale contesto il termine
“solidarietà” sta a indicare sostanzialmente il diritto dell'autorità fiscale
di scegliere il creditore, non invece la qualità di contribuente del cosiddetto
“debitore solidale” (Bregger, op. cit., p. 68).
6.6.3.
Come
ha rilevato l'autorità amministrativa, nella decisione impugnata, quella
stabilita dal DLTRF è una vera e propria solidarietà fiscale e non una mera
responsabilità solidale.
L'unico
elemento che indurrebbe alla conclusione opposta è la disposizione relativa ai
rimedi giuridici, al cui proposito è stabilito, che, ove sorgessero divergenze
sull’importo delle tasse dovute, il richiedente ha diritto di reclamo
all’ufficio del registro e di ricorso al Dipartimento delle istituzioni e alla
Camera di diritto tributario (art. 49 DLTRF). Se fosse effettivamente il solo
richiedente ad essere legittimato all'impugnazione, potrebbero sorgere d'altronde
seri dubbi in merito alla ricevibilità del presente ricorso, fondandosi sul
presupposto che richiedente sia l'alienante: nella fattispecie, ricorrente
potrebbe essere solo il Comune di __________ e non l'__________ . Non
va dimenticato peraltro che anche la bolletta impugnata dapprima con reclamo
all'Ufficio dei registri è stata notificata ai notai roganti per conto dell'
__________.
6.7.
Venendo
al problema dell'interpretazione dell'art. 38 § DLTRF, secondo cui le iscrizioni
richieste nell’esclusivo interesse di Comuni, patriziati e di altri enti di
diritto pubblico del Cantone saranno soggette alla metà della tassa, pur
dovendo ammettere l'imprecisione della formulazione legale, si può comunque
condividere la decisione di riprendere la contrapposizione tra richiedente e
persona interessata, di cui ci si è già occupati a proposito dell'art. 2, con
la conseguenza che l'interesse di cui si tratta sarebbe quello dell'acquirente,
se l'iscrizione richiesta è costitutiva. Infatti, se si considera
"richiedente" solo l'alienante e persona "nel cui interesse è
stata fatta la richiesta" l'acquirente, si dovrebbe concludere che anche
l'art. 38 § DLTRF, quando menziona "l'esclusivo interesse" dei comuni
e di altri enti pubblici, considera tale interesse dal punto di vista
dell'acquirente.
La
decisione dell'Ufficio dei registri, di interpretare il presupposto per
l'applicazione dell'art. 38 § DLTRF dal punto di vista dell'acquirente, e
dunque nel caso concreto dell'__________ __________, appare dunque
condivisibile.
Dunque, essendo l'acquirente, nel caso concreto, non il Comune o
un altro ente di diritto pubblico
del Cantone, bensì una società anonima del diritto privata, sia pure
controllata dal Comune di Lugano, l'applicazione dell'articolo in questione non
entra in considerazione.
6.8.
Per le
ragioni che precedono, non può neppure essere accolta l'ulteriore richiesta
della ricorrente, di applicare, per analogia, l'art. 13 della legge sul bollo,
che prevede che sia imposto solo nella misura del 50% un contratto fra ente
pubblico e privato. Tale soluzione è senz'altro apprezzabile, ma tiene conto
del fatto che lo stesso art. 13 LB stabilisce, al cpv. 1, che le parti sopporteranno
internamente l'imposta in parti uguali, riservata una diversa ripartizione per
convenzione privata. La regola, stabilita dalla legge, è cioè, nel caso del
bollo, quella della ripartizione per metà fra le parti; è allora logica anche
la conseguente imposizione solo per un mezzo, quando una delle parti è un ente
pubblico esente.
È noto,
invece, che, nonostante la già rilevata imprecisione della legge a tale proposito,
la regola che vige con riferimento alla tariffa per le operazioni a RF è quella
di porre l'intero tributo a carico dell'acquirente, se non altro mediante una
clausola contrattuale.
- La
ricorrente lamenta infine la violazione del principio dell'equivalenza,
ritenendo che, nella misura in cui il tributo messo a suo carico si configura
come tassa, esso non è proporzionato alla prestazione statale di cui ha
beneficiato.
7.1.
La
ricorrente fonda le proprie considerazioni sul fatto che il tributo per
l'iscrizione a registro fondiario rientra come detto nella categoria delle
imposte miste.
Sennonché,
la caratteristica delle cosiddette imposte miste ("Gemengsteuern")
è proprio di essere dei tributi che non rispettano
i principi costituzionali che vigono nel settore delle tasse, ed in particolare
quelli dell'equivalenza e della copertura dei costi (Blumenstein/Locher,
op. cit., p. 7; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 2787). Proprio perché eccedono i limiti
dell'equivalenza e della copertura dei costi, essi sono qualificati imposte
miste e sottostanno di conseguenza ai principi giuridici propri delle imposte (DTF
91 Ia 540, 101 Ia 182; Knapp, op. cit., n. 2788; v. anche la
recentissima DTF 126 I 180).
7.2.
Ne discende che le considerazioni della ricorrente, che si riferiscono
alla pretesa inosservanza dei principi costituzionali citati, non sono
pertinenti.
Fra
l'altro, tali argomentazioni si fondano su una sentenza del 1994, in cui il
Tribunale federale ha commisurato nel 12,5% la parte del tributo prelevato per
l’iscrizione a registro fondiario nel Canton Ticino, che si presenta come vera
e propria tassa amministrativa (RDAT II-1994 n. 16t p. 409). Ebbene, la
ragione per cui, in quella occasione, l'Alta Corte aveva intrapreso la suddivisione
del tributo nelle sue due componenti non è da ricercarsi nella preoccupazione
di verificare se la parte che costituisce tributo causale fosse conforme ai
principi dell'equivalenza e della copertura dei costi; si trattava, invece,
semplicemente di un caso in cui a carico della ricorrente poteva essere posta
solo la tassa vera e propria, per il fatto che essa beneficiava di un'esenzione
dalle imposte, compresa quella cantonale sui trasferimenti.
Sarebbe del resto privo di senso intraprendere una verifica della
conformità della tassa ai principi in questione, se poi la legittimità del
tributo complessivo deve essere comunque considerata conforme con i principi
costituzionali che si riferiscono alle imposte.
Anche su
questo punto, il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
- L'esito
del ricorso comporta che la tassa di giustizia e le spese siano poste a carico
della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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