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Numero d'incarto:
80.2000.168
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00168
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2000
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d’imposta IC 1999-2000 __________ __________, domiciliato a
__________, ispettore sinistri della compagnia d'assicurazioni __________
__________, chiedeva una deduzione per spese di trasporto di fr. 21'200.-, sostenendo
in sostanza che le spese di percorrenza chilometrica supererebbero in media
annua di fr. 22'100.- quelle che gli sono rimborsate dal datore di lavoro.
Nella
notifica di tassazione del 13 settembre 1999 l’Ufficio di tassazione gli concedeva
soltanto una deduzione per spese di trasporto di fr.800.- per recarsi al
lavoro, oltre alla deduzione di doppia economia domestica di fr. 2'600.- e a
quella per altre spese professionali di fr. 2000.-.
- Con
tempestivo reclamo del 28 settembre 1999 il contribuente chiedeva in particolare
l'aumento della deduzione delle spese di trasporto a fr. 22'100.- di media annua.
L’Ufficio
di tassazione, dopo aver sentito il contribuente, con decisione del 18 settembre
2000 respingeva il reclamo, argomentando:
Con un
reclamo tempestivo, il contribuente contesta il mancato riconoscimento di tutte
le spese da lui considerate necessarie per conseguire il reddito d'attività
dipendente. Egli è arrivato in Ticino il 1.11.1997 proveniente da __________
. È dipendente della __________ - di __________ e svolge
l'attività di ispettore sinistri.
Le
trasferte per ragioni di lavoro sono state rimborsate dalla __________
-__________ in modo forfetario, secondo il seguente calcolo:
-trasferte
per ragioni di lavoro:
km
48'000 a fr.0.32 per km fr. 15'360.-
fr. 500.- x 12 mesi fr. 6'000.-
totale fr. 21’360
L'autorità
di tassazione ha inoltre riconosciuto le spese di trasporto dal luogo di domicilio
al luogo di lavoro (fr.800), le spese di doppia economia domestica (fr.2'600) e
altre spese professionali (fr. 2'000).
Secondo
la giurisprudenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello
di Lugano, non possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi
che il contribuente deve affrontare per spostarsi , su ordine del datore di
lavoro dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta
infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di
lavoro.
L'art.
327 CO prevede infatti espressamente che il datore di lavoro deve rimborsare al
lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro. Tale
rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una
controprestazione per le prestazioni del lavoratore bensì un compenso di spese
che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro.
I1
codice delle obbligazioni stabilisce inoltre che se il lavoratore, d'intesa con
il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro dì un veicolo a motore, ha
diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella
misura in cui il veicolo e adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO).
Se
e lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono
essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi
dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'una indennità per l'usura
del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 2 CO).
Nel
caso in esame, visto quanto precede, l'autorità di tassazione ritiene non vi
sia spazio per la concessione di deduzioni maggiori, tenuto conto del rimborso
spese forfetario percepito e delle deduzioni già concesse in prima istanza.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente la deduzione delle
spese di trasporto che non gli sarebbero rimborsate dal datore di lavoro, considerando
dimostrato nel suo caso che il datore di lavoro non gli rimborsa tutte le
spese.
-
4.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b
LIFD).
4.2.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per
trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
4.2.1.
Per l'uso
di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1
lett. a DE del 10 dicembre 1996).Per l'uso della bicicletta, di un
ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.–
l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE). Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es.
per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di
cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv.
DE). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in
ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di
fr. 12.– al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).
4.2.2.
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo
privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia
disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che
il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2.3.
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o
quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità:
l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276;
cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
- 5.1.
Il
ricorrente, domiciliato a , è ispettore dei sinistri della __________
- di __________. Per questo motivo, l’Ufficio di tassazione gli ha concesso
le spese di trasferta limitatamente al tragitto necessario per recarsi, risp.
per ritornare dal lavoro, le spese di doppia economia domestica e le altre
spese professionali.
Il
ricorrente pretende invece la deduzione delle spese di trasporto per svolgere
il proprio lavoro e, meglio, le spese per l’uso della propria automobile per
ragioni di lavoro nella misura in cui non gli sarebbero rifuse dal datore di
lavoro.
5.2.
In linea
di principio non possono invece essere dedotti i costi che il contribuente deve
affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della
ditta ai vari cantieri dei committenti.
Non va infatti
dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il
datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel
salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni
del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto
nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag,
in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.).
Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione
della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed
immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni
d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo
gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di
lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per
prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994
in re P.J., consid. 3.4).
Il codice
delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa
con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha
diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella
misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1
CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore,
gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi
dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura
del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp.
401-405).
5.3.
Ne
consegue che le considerazioni contenute nel ricorso relative al preteso insufficiente
risarcimento delle spese di trasporto non sono di rilievo ai fini della
deduzione fiscale. Il problema sollevato è un problema di carattere
squisitamente civile. Il lavoratore al quale tali costi non fossero o fossero
insufficientemente rimborsati potrebbe promuovere un'azione giudiziaria per
ottenere quanto gli spetta.
È
comunque appena il caso di rilevare che nella stragrande maggioranza dei casi,
come ad es. nel caso dei pubblici funzionari, il calcolo del rimborso delle
spese effettive diverge dai parametri schematici utilizzati dall’autorità
fiscale, i quali sono volti a semplificare e a rendere applicabile la legge da
parte dell’amministrazione e non sono quindi tarati sul singolo caso. Non v’è
d’altronde chi non veda come i parametri schematici dell’autorità fiscale
facciano astrazione dal tipo di automobile utilizzata, se di gran lusso o
un’utilitaria, dal minor o maggior numero di chilometri percorsi, ecc.
Ma anche
facendo astrazione da tutte queste considerazioni, occorre ribadire che le
spese di trasporto ammesse in deduzione sono quelle necessarie per poter esercitare
la professione, vale a dire quelle che il contribuente deve sostenere per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora e non altre (cfr. per es. CDT
- ..__________ del 28 luglio 1998 in re G. C.;.CDT
- ..__________ del 10 maggio 1996 in re C. C.; CDT
- ..__________ dell' 8 ottobre 1999 in re R. e E. O., in
cui ad esempio è stata considerata necessaria, e quindi deducibile a titolo di
spesa professionale, solo la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal
proprio domicilio e non da un altro luogo più discosto, p. es. da una dimora
secondaria).
- Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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