AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2000.164
Data decisione, Autorità:
13.12.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00164
Lugano
13 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2000
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. , __________
__________ -,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1972, domiciliato a __________, __________, ha iniziato a
lavorare alle dipendenze del Comune di __________ il __________ 1997.
L’Ufficio
di tassazione gli esponeva nella tassazione 1997-1998 (inizio d’attività dal 1°
gennaio 1997) un reddito del lavoro di fr. 91'915.- di media annua e gli concedeva,
oltre alla deduzione per i contributi di legge (AVS/AI e II Pilastro), una
deduzione di fr. 600.- per spese di trasporto, di fr. 2'000.- per altre spese
professionali, di fr. 1'300.- per doppia economia domestica e di fr. 2'829.-
per oneri assicurativi. Gli negava per contro la deduzione per interessi
passivi e spese amministrazione titoli degli anni 1997-98 non considerandola in
relazione con la tassazione intermedia per inizio dal 1° gennaio 1997 ma con la
tassazione ordinaria 1999 - 2000 (cfr. decisione su reclamo del 21 agosto
2000).
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall’avv.
__________, ripropone in sostanza la richiesta di dedurre dai redditi le spese
per interessi passivi e amministrazione titoli di fr. 163.- risp. 789.- di
media annua, le spese di trasporto effettive causate dall’uso della propria
automobile della quale deve servirsi sul lavoro, per doppia economia domestica
nella misura di fr. 2’600.- in considerazione dei frequenti contatti fuori
orario con autorità di altri comuni e di consorzi, delle cd. altre spese
professionali per fr. 4'840.- di media annua in considerazione, tra l’altro,
dell’usura accresciuta degli abiti e, infine, degli oneri assicurativi in
ragione di fr. 3'600.- di media annua.
2.2
In
occasione dell’udienza del 22 novembre 2000 le parti si sono confermate nelle
rispettive posizioni.
- Nel
caso in esame sono contestate praticamente tutte le posizioni relative alle deduzioni:
interessi passivi e spese amministrazione titoli
degli anni 1997-98
spese di trasporto
spese di doppia economia domestica
altre spese professionali
oneri assicurativi.
- Deduzione
per interessi passivi e spese di amministrazione titoli
4.1.
Come si è
visto, l’Ufficio di tassazione non ha ammesso la deduzione né degli interessi
passivi né delle spese di amministrazione di titoli in quanto relativi agli
anni 1997-98 e non agli anni di computo 1995-96.
4.2.
Va
premesso che nel caso di specie l’Ufficio di tassazione ha allestito una
tassazione intermedia per inizio dell’attività lucrativa dipendente da parte
del contribuente il 13 gennaio 1997, facendola coincidere “per economia di
decisione” con il periodo fiscale ordinario e non facendola decorrere soltanto
dal 13 gennaio 1997, vale dire a partire dal tredicesimo giorno dall’inizio del
periodo fiscale 1997-98. Ciò non è di per sé contestato.
4.3.
In caso
di tassazione intermedia, la base di calcolo temporale è, in deroga alla tassazione
sul passato o praenumerando, quella applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento
(artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di
reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2
LT).
Per il
periodo fiscale in corso fa stato il reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi
(artt. 44 cpv. 1 lett. a LIFD, 53 cpv. 1 lett. a LT); per il periodo fiscale
successivo fa stato il reddito conseguito nel periodo di computo e durante
almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv.
1 lett. b LT).
4.4.
Il
reddito della sostanza mobiliare e le relative spese amministrative non hanno
alcuna pertinenza con il motivo per il quale è stata allestita la tassazione
intermedia del contribuente, vale a dire l’inizio dell’attività salariata alle
dipendenze del comune di Paradiso. Lo stesso dicasi degli interessi passivi
maturati nel corso degli anni 1997 e 1998 sul debito verso la Banca __________
contratto per l’acquisto dell’automobile, necessaria, a dire del ricorrente,
per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Tali
posizioni (spese di amministrazione dei titoli e interessi passivi), sono, come
rilevato dall’Ufficio di tassazione, di pertinenza del periodo fiscale
1999-2000, in quanto maturati nel periodo di computo 1997-98.
4.5.
Non si
vede d’altra parte, sia rilevato a titolo meramente abbondanziale, in che cosa
un simile modo di procedere leda il principio della capacità economica. Non
solo il ricorrente non lo spiega, ma omette di segnalare che, concedendogli le
deduzioni richieste, si finirebbe per ammetterle, pur non costituendo motivo di
tassazione intermedia o non essendo connesse con un motivo di tassazione
intermedia, per due periodi fiscali, vale a dire in misura praticamente doppia
rispetto all’effettivo.
4.6.
Non è
inoltre ragionevolmente sostenibile che l’indebitamento (e i relativi interessi
passivi), effettuato asseritamene per acquistare l’automobile, si trovi in una
relazione sufficientemente qualificata con il motivo di tassazione intermedia,
vale a dire con l’inizio dell’attività dipendente.
Come si
vedrà meglio in seguito, nel caso di un lavoratore dipendente, i costi supplementari
per spese di trasporto occasionati dal datore di lavoro devono essere risarciti
da quest’ultimo.
Il
contribuente che esercita un’attività dipendente, ha d’altronde diritto alla
deduzione delle spese di trasporto per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro
e viceversa secondo una tariffa al chilometro in cui è considerato anche
l’ammortamento dell’ automobile, quanto meno di un’automobile di piccola o
media cilindrata.
- Spese
di trasporto e di doppia economia domestica
5.1. Spese
di trasporto
5.1.1. Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese
professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti
fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per
l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla
riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le
spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
5.1.2. Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la
deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10
dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.- l'anno (art. 3 cpv.
1 lett. b DE). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'auto-mobile
privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico
di-sponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE). Eccezionalmente, se nessun mezzo
pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammassa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di
cilin-drata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv.
DE). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in
ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di
fr. 12.- al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo
privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza), a meno che non sia disponibile un mezzo di
trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km
per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica
per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione
massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza).
5.1.3. Nel
caso in esame, il ricorrente abita in via __________ __________ a __________,
che si trova a qualche decina di metri dal Municipio del comune, dove è ubicato
l’Ufficio tecnico.
Di per sé
non si giustifica nessuna deduzione a titolo di spese di trasporto, poiché il
ricorrente non può recarsi al lavoro che a piedi. Concedendogli una deduzione
di fr. 600.-, vale a dire la deduzione prevista per l’uso della bicicletta o
del motorino, l’Ufficio di tassazione si è dimostrato tutt’altro che
ingeneroso.
6.2. Spese
di doppia economia domestica
6.2.1. Sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condi-zioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non per-mettere al contribuente
di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE).
La
deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr.
2'600.- l'anno (fr. 12.- a pasto), se i pasti a mezzogiorno sono consumati
regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE), rispettivamente in fr.
5'200.- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando
soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE).
Per l’IFD
le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando
il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza). Per il periodo
1997-98 la deduzione massima è di fr. 2’600.- all’anno (cfr. appendice
dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
6.2.2. La
immediata vicinanza del domicilio al luogo di lavoro consente al ricorrente di
rientrare quotidianamente a casa per consumare il pranzo, tanto più che dispone
di circa un’ora e mezzo di tempo. Dalla dichiarazione d’imposta redatta di
proprio pugno dal contribuente risulta infatti che il suo orario di lavoro è
regolare, dalle 07.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00.
Non è di
rilievo, in questo contesto, che il contribuente possa preferire all’occorrenza
per comprensibili ragioni di comodità consumare il pasto all’esterno.
6.2.3. Vero
è che nel ricorso il ricorrente ha modificato la propria versione, sostenendo di
essere costretto sovente a pranzare fuori casi.
Anche a
questo riguardo va ribadito quanto già rilevato per le spese di trasporto.
Nella misura in cui il ricorrente fosse costretto a pranzare fuori casa per
ragioni di lavoro, ad es. perché deve recarsi alle sorgenti dell’acquedotto
comunale a diversi chilometri da __________, le spese, come nel caso di tutti i
dipendenti di enti pubblici, gli devono essere rimborsate dal datore di lavoro.
Nella
misura in cui invece egli dovesse eccezionalmente trattenersi sul luogo di lavoro
per incontri con i municipali, con i membri delle commissioni municipali o con
altre persone e fosse così impedito di rincasare, si dovrebbe ammettere in
linea di principio la deduzione nella misura di fr. 12.- a pasto.
L’Ufficio
di tassazione, pur in mancanza di prove puntuali e al cospetto di affermazioni
ricorsuali in contrasto con quanto indicato nel modulo per la dichiarazione
d’imposta, ha concesso al ricorrente con grande generosità la metà della
deduzione per doppia economia domestica, vale a dire fr. 1'300.- all’anno, tenendo
così conto di una certa irregolarità dell’orario di lavoro che risulta dai
conteggi mensili del Comune di __________.
Anche su
questo punto il ricorso si avvera quindi privo di fondamento.
- Deduzione
per altre spese professionali (abiti di lavoro)
7.1.
Sono
considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione
che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di
lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per
l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per
l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE). La relativa deduzione è ammessa
nella misura complessiva di fr. 2’000.- l’anno oppure delle spese effettive. In
quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la
loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE). La deduzione complessiva è
ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata
solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE).
Anche per
l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED),
di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi
professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e
degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio
1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr.
1’800.-- l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del
10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato
se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte
dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
7.2.
Le spese
per abiti civili, che vengono indossati durante il lavoro, appartengono in
linea di principio al tenore di vita. Eccezionalmente possono essere annoverate
tra le altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione
subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un
ingegnere che è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o
un capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Funk, Der Begriff
der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo, 1989,
p. 90, con riferimento a ZBl 55 –1954- p. 78, come pure alla
dottrina; inoltre Känzig, Wehrsteuer, op. cit., p. 690; Reimann/Zuppin-
ger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, Vol. II, Berna, 1963, p. 336 e p. 367).
Anche
quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze particolari e il datore
di lavoro si attende dal proprio dipendente un abbigliamento adeguato, le spese
per gli abiti sono sì in una certa relazione con la posizione professionale, ma
non vengono effettuate direttamente allo scopo di conseguire il reddito. Per
questa ragione, simili costi sono da considerare spese attinenti alla classe
sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il tenore di vita (cfr. Funk,
op. cit., p. 91; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 367).
Sono di
regola considerati abiti professionali tute da lavoro, soprabiti, impermeabili
e grembiuli professionali, stivali in gomma, scarpe rinforzate, ecc. (Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.).
7.3.
Questa
Camera, in una recente sentenza (CDT n. ..__________ del 28
luglio 1998 in re G. C.), ha così negato al responsabile di un negozio
d'abbigliamento con sede anche a __________. __________ la deduzione per abiti,
anche se doveva recarsi periodicamente all'estero, in Germania e in Italia, per
acquistare capi d'abbigliamento pregiati, rilevando che quelle spese facevano
parte, in considerazione della sua attività e della classe sociale della
clientela dei negozi da lui gestiti, del tenore di vita, anche se, come rileva Funk,
avevano certamente anche una relazione quanto meno indiretta con l’esercizio
dell’attività.
7.3.
Non ne va
diversamente in questo caso, ove l'esigenza di indossare capi di prestigio non
solo non appare necessaria all'esercizio della professione di capotecnico
comunale, ma potrebbe addirittura apparire, in determinate circostanze
eccessiva se non persino fuori luogo, senza nulla togliere ad un abbigliamento
corretto e consono all'attività.
Indipendentemente
dalla presenza o meno di prove documentali, l'autorità fiscale ha quindi agito
correttamente ammettendo la deduzione forfetaria massima prevista dalla
legislazione cantonale e da quella federale e non l'ammontare effettivo delle
spese conclamate dal ricorrente. L'operato dell'autorità fiscale sfugge quindi,
dal profilo giuridico, a qualsiasi critica.
7.4.
Del tutto
irrilevante al riguardo è l'argomento, ventilato all'udienza, che le spese sarebbero
state rese necessarie dal passaggio dallo statuto di studente a quello di dipendente
con funzioni dirigenti.
Non v'è
chi non veda come, l'instaurazione di una prassi amministrativa o di una giurisprudenza
che valutino caso per caso la situazione ammettendo delle eccezioni in ben
determinati casi, finirebbe per creare grande incertezza giuridica, apparendo oltremodo
difficile tracciare confini chiari e sicuri.
D'altra
parte non deve sfuggire che le spese per le quali verrebbe ammessa la deduzione
sono soltanto quelle necessarie, con conseguente ulteriore complicazione e
insicurezza giuridica nel valutare il costo medio dell'abbigliamento necessario
a una determinata funzione.
Il
ricorso, anche su questo punto, si rivela chiaramente privo di fondamento.
- Deduzione
per oneri assicurativi
L'Ufficio
di tassazione ha concesso al ricorrente una deduzione per oneri assicurativi di
fr. 2'641.- di media annua. Il ricorrente chiede invece la deduzione massima di
fr. 3'600.-, lamentando il mancato riconoscimento della franchigia.
L'argomento
è privo di pregio, poiché la franchigia, così come la partecipazione e gli
altri costi non riconosciuti dalla cassa malati costituiscono una spesa di
malattia deducibile sotto questa voce (cifra 24 del formulario per la
dichiarazione d'imposta), se ne sono dati i presupposti, e non un onere
assicurativo.
La Circolare
n. 9 concernente la deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità
prevede infatti espressamente che deducibile a tale titolo è solo la parte di
spesa a carico del contribuente interessato, cioè quella non coperta dalle
prestazioni della Cassa malati o degli Istituti assicurativi (INSAI, assicurazione
privata contro gli infortuni, ecc.).
Questa
distinzione tra oneri (premi) assicurativi e spese di malattia appare del tutto
logica e risponde anche a ragioni di praticità e sicurezza del diritto, che non
necessitano di spiegazione, tanto sono evidenti.
Qualora
si volesse assimilare la franchigia al premio assicurativo, poiché a una
franchigia elevata corrisponde un premio minore, si finirebbe non solo per
rendere di fatto impraticabile l'applicazione della legge, obbligando casse
malati, contribuenti e autorità fiscali a suddividere la franchigia in
franchigia vera e propria deducibile quale spesa di malattia e
franchigia-premio deducibile quale onere assicurativo, ma anche per creare una
insostenibile disparità verso quei contribuenti, coniugati e/o con figli, che
malgrado una franchigia molto alta raggiungono e superano in ogni caso il
limite massimo deducibile a titolo di oneri assicurativi.
L'argomento
ricorsuale, a ben vedere, rasenta la temerarietà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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