__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
-
che
__________ __________ ha beneficiato dal 10 ottobre 1994 al 15 luglio 1999
della cd. piccola indennità giornaliera dell'AI;
-
che il 15
novembre 1999 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1999-2000 (a valere dal 1° gennaio al 31 agosto 1999), in cui
gli esponeva un reddito d'altra fonte di fr. 21'517.- di media annua, dal quale
deduceva spese professionali per fr. 2'1000.- e oneri assicurativi per fr.
806.-;
-
che nel
corso del 1999 __________ __________ cessava l'attività per riprendere in
seguito gli studi a __________;
-
che
pertanto, sempre il 15 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente
la tassazione intermedia IC/IFD 1999-2000 (a valere dal 1° settembre 1999 al 31
dicembre 2000) per cessazione dell'attività, in cui gli esponeva unicamente
l'importo della rendita semplice per figli di un beneficiario di rendita, che
non veniva più versato al padre unitamente alla rendita di cui è titolare, ma
gli veniva corrisposto direttamente;
-
che il 2
dicembre 1999 __________ __________ presentava reclamo contro la tassazione
ordinaria IC/IFD 1999-2000, contestando la qualifica del reddito espostogli che
non sarebbe d'altra fonte ma in parte salario d'apprendista e in parte prestazione
AI nell'ambito dei provvedimenti professionali, come pure la mancata deduzione
dei contributi di legge sul salario d'apprendista e delle spese di trasporto;
-
che con
decisione del 14 agosto 2000 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il
reclamo, ammettendo una deduzione di fr. 1'086 a titolo di contributi di legge
e rilevando che per il resto la distinzione tra reddito del lavoro e indennità
giornaliera AI è ininfluente, essendo la stessa imponibile, come da
informazioni rilasciate dall'Istituto assicurazioni sociali di Bellinzona;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, rappresentato dal padre
__________, sostiene che solo la quota di indennità giornaliera dell'AI
corrispondente al salario d'apprendista è imponibile e che l'eccedenza sarebbe esente;
-
che
all'udienza del 19 ottobre 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive
posizioni;
-
che sia
secondo l’art. 22 cpv. 1 LIFD sia secondo l’art. 21 cpv. 1 LT sono imponibili
tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché
da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di
previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il
rimborso dei versamenti, premi e contributi;
-
che sono
parimenti imponibili, sia secondo l’art. 23 lett. a e lett. c LIFD sia secondo
l’art. 22 lett. a e lett. c LT, qualsiasi provento sostitutivo di provento da
attività lucrativa (lett. a), come pure gli indennizzi per la cessazione o il
mancato esercizio di un'attività (lett. c);
-
che,
secondo l'art. 22 cpv. 1 1a frase LAI, l'assicurato ha diritto,
durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione dei
provvedimenti d'integrazione gli impedisce d'esercitare un'attività lavorativa
per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella sua
attività abituale raggiunge almeno il 50%;
-
che,
secondo l'art. 22 cpv. 1 2a frase LAI, gli assicurati in corso di
prima formazione professionale e gli assicurati minorenni che non hanno ancora
esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se subiscono
una perdita di guadagno causata dall'invalidità;
-
che
l'assicurato ha inoltre diritto all'indennità giornaliera per ogni giorno di
attesa, quando la sua incapacità è di almeno il 50% e deve attendere l'inizio
dei provvedimenti d'integrazione (cfr. art. 18 cpv. 1 OAI).
-
che da
quanto precede, come già rilevato in un precedente giudizio (CDT n. 295-297 del
4 dicembre 1992 in re G. C.), risulta chiaramente che le indennità giornaliere
erogate in applicazione dell'art. 22 cpv. 1 LAI sono destinate a compensare la
perdita di guadagno subita dall'assicurato che è in attesa di sottoporsi o si
sottopone a delle misure di reintegrazione e sono quindi considerate una prestazione
accessoria alle misure reintegrative stesse;
-
che esse
hanno quindi natura di reddito sostitutivo (Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
II, p. 220, sub d/bb; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, p. 187; Circolare UFAS sulle indennità giornaliere; inoltre Maute/Steiner,
Steuern und Versicherungen, 1992, p. 54; Känzig, Wehrsteuer, n. 62
all'art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD);
-
che la
Legge sull’assicurazione per l’invalidità disciplina al capo terzo, lettera B
della parte prima l’integrazione, distinguendo tra provvedimenti sanitari (cfr.
cifra II, artt. 12 – 14), provvedimenti professionali (cifra III, artt. 15 –
18), istruzione scolastica speciale e assistenza ai minorenni grandi invalidi
(cifra IV, artt. 19 – 20), i mezzi ausiliari (cifra V, artt. 21 .- 21bis),
le indennità giornaliere (cifra VI, artt. 22 – 25ter);
-
che non
vanno confusi con le indennità giornaliere per perdita di guadagno gli altri
sussidi all'integrazione professionale previsti dalla LAI, quali ad esempio i
contributi alle spese della prima formazione e della riformazione
professionale, l'assunzione di spese supplementari causate dall'invalidità,
l'aiuto finanziario all'attività lucrativa indipendente in cui un assicurato è
stato integrato (Circolare UFAS concernente i provvedimenti d'integrazione
d'ordine professionale; inoltre Masshardt, Kommentar zur direkten
Bundesssteuer, 1985, n. 51, p. 118);
-
che il
riferimento delle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta
delle persone fisiche 1999/2000 ai provvedimenti d’integrazione sanitari e
professionali, come pure ai mezzi ausiliari e all’ istruzione scolastica
speciale, esenti da imposta, si riferisce ai titoli delle cifra II – V della
lettera B della parte prima della LAI (artt. 12 - 21bis ), ad
esclusione quindi della cifra VI, che disciplina le indennità giornaliere;
-
che, come
emerge dalla lettera dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) in Bellinzona
del 10 febbraio 2000, il ricorrente ha beneficiato dell’indennità giornaliera
dal 10 marzo 1995 al 15 luglio 1999, vale a dire per la durata della prima
formazione professionale presso il centro di __________ __________;
-
che
inizialmente e, meglio, fino al mese di novembre del 1995 l’indennità corrispondeva
al salario medio degli apprendisti di fr. 876.- mensili e in seguito
all’importo massimo della piccola indennità di fr. 2'100.- mensili;
-
che le
indennità giornaliere versate dall’AI al ricorrente non rientrano quindi tra i
contributi dell’AI versati a titolo di provvedimenti d’integrazione sanitari e
professionali, per mezzi ausiliari e per l’istruzione scolastica speciale,
esenti da imposta;
-
che esse
sono pacificamente, per quanto precede, sostitutive di reddito e sono integralmente
imponibili.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).