__________ e __________ __________ -__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
__________ __________,
• le
spese di revisione della caldaia e del bruciatore costituiscono destinazione
del reddito e non spese di manutenzione;
• le
spese di cura del giardino e della piscina non sono deducibili in quanto ininfluenti
ai fini del calcolo del valore locativo;
-
che,
risultando pertanto le spese effettive inferiori all'importo della deduzione
forfetaria, l'autorità fiscale confermava la propria decisione;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
-__________ contestano le argomentazioni contenute nella decisione impugnata,
argomentando che le spese escluse dall'autorità fiscale sarebbero invece
classiche spese di manutenzione, comprese quelle per la piscina e il giardino,
essendo irrilevante la circostanza che il valore di questi ultimi non si ripercuota
sul valore locativo;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di
identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le
spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese
d'amministrazione da parte di terzi;
-
che sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982,
- 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977,
- 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983
in re A.D.R.);
-
che, in
caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal
proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle
spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non
possono venire accollate all’inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione
e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione;
-
che la
ragione è che il reddito della sostanza del contribuente che abita personalmente
la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a una mera stima:
se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di dedurre dei
costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non comprenderli,
questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al proprietario che cede in
locazione l’immobile che gli appartiene e che di solito addebita ai propri
inquilini le spese di amministrazione e di gestione della casa (CDT n.
..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J. S.);
-
che anche
la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 1994
distingue, nell’ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della
sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo)
e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo):
in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati
dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle
spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono
venire accollate all’inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione,
ma non di quelle di gestione e di amministrazione (cfr. Circolare n.
7/1995, cifra 5.4);
-
che, in
linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,
climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e
depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del
giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero
neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3;
inoltre art. 1 dell’ Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992);
-
che la
distinzione introdotta dalla citata Circolare della Divisione delle
contribuzioni trova la sua ragion d’essere nel fatto che il reddito della
sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario
viene calcolato perlopiù in base a una mera stima;
-
che non
va poi dimenticato che, mentre nel caso della locazione le spese accessorie
sono accollate all’inquilino ed in tal modo cessano di gravare il proprietario,
nel caso dell’uso proprio della casa esse sono a carico del proprietario in
qualità di inquilino di se stesso: si giustifica pertanto di dedurre dal valore
locativo solo se non sono già state considerate mediante una corrispondente
riduzione del valore locativo (Känzig, loc. cit., Zwahlen, Die
einkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten [insbesondere im
Recht der direkten Bundessteuer], Basilea 1986, p. 104, Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; CDT n.
..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J. S., con ampissimi
riferimenti a dottrina e giurisprudenza);
-
che, su
questa base, l'Ufficio di tassazione ha correttamente espunto dalla distinta
delle spese chieste in deduzione i costi di amministrazione;
-
che
neppure il riferimento alla sentenza zurighese citata nel ricorso (StE 1989 B
27.7 n. 7) conduce ad una diversa conclusione, giacché si tratta di una
decisione che ha per oggetto costi di consulenza finanziaria e di investimenti
e per la compravendita di beni patrimoniali di carattere mobiliare;
-
che va
inoltre precisato che le spese per il giardino non sono in linea di principio
deducibili: il valore locativo, che costituisce la base del reddito imponibile
del ricorrente, viene calcolato sulla base del solo valore di stima della casa,
senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in
deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato
aberrante (cfr. p. es. CDT n. ..__________ del 6
giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K. G.; CDT
n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re
Mo., RTT 1972, p. 59 s.);
-
che anche
la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale
amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione
dell'immobile devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche
se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di
manutenzione del giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel
calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33);
-
che, di
conseguenza, anche il rifiuto di dedurre le spese di manutenzione del giardino
è pienamente giustificato, alla luce della giurisprudenza;
-
che,
quanto alle spese di manutenzione della piscina, il Tribunale federale ha già avuto
modo di precisare che costi per la manutenzione di parchi, piscine, campi di
tennis ecc. possono essere riconosciuti solo nel caso in cui si è preso in
considerazione un valore locativo più alto proprio in considerazione di queste
installazioni lussuose (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. I, Basilea 1982, n. 171 ad art. 22 DIFD, p. 659 e giurisprudenza citata);
-
che, nel
caso in esame, un canone di locazione di 1’500 franchi (corrispondente cioè al
valore locativo di fr. 18'000) per una casa estesa su una superficie di 127
metri quadrati, con patio, piscina e terreno di quasi 800 metri, acquistata
dai ricorrenti per fr. 950'000, si può senz'altro definire modesto, ragione per
cui non si giustifica la deduzione delle spese per la piscina;
-
che
neppure in questo caso il riferimento alla sentenza zurighese contenuto nel ricorso
(StE 1986 B 25.6 n. 5) porta a diverse conclusioni, non solo perché il Tribunale
amministrativo del Canton Zurigo si fonda sul presupposto – negato nel nostro caso
– che i costi di manutenzione del giardino siano deducibili ("Zum abzugsfähigen Liegenschaftenunterhalt im Sinn vom § 25
Abs. 1 lit. c StG gehören nicht nur Aufwendungen werterhaltender Natur für das
Gebäude, sondern ebenso Aufwendungen, welche zur Erhaltung des Gartens
notwendig sind"), ma anche perché il caso in
questione aveva per oggetto non una vera e propria piscina bensì un bacino realizzato
a ridosso della casa ("…das Bassin durch eine
Stützmauer mit dem Wohnhaus verbunden ist... das Bassin bereits 1963 zusammen
mit dem Wohnhaus gebaut worden und deshalb in den Gesamtbaukosten mitenthalten
war");
-
che,
quanto alle altre spese, se anche fossero ammesse in deduzione, l'importo
complessivo in media annua sarebbe comunque inferiore alla deduzione forfetaria
concessa:
revisione
serbatoio olio (fattura __________) fr. 1'357.30
pulizia
camino (____________________ __________) fr. 135.80
assicurazione
stabile (__________) fr. 1'221.00
sostituzione
grondaia (__________) fr. 939.35
media
annua fr. 1'967.45
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti.