AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.156
Data decisione, Autorità:
19.09.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00156
Lugano
19 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2000
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________, __________
__________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava il 31 maggio 1999
la tassazione IC/IFD 1997-1998 a __________ __________ __________ __________,
dal 13 marzo 1998 moglie di __________ __________;
-
che
l'interessata presentava reclamo contestando l'esistenza di sostanza;
-
che in
occasione dell'audizione del 6 giugno 2000 __________ __________ faceva
rilevare all'Ufficio di tassazione che sua moglie è deceduta il __________ 1999
e che egli ha rinunciato all'eredità;
-
che con
decisione del 31 maggio 2000 l'Ufficio di tassazione evadeva il reclamo come a
domanda e meglio stralciando la sostanza;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede sostanzialmente
l'annullamento della suddetta decisione, ribadendo d'aver rinunciato all'eredità
e rilevando inoltre di aver sempre pagato le proprie imposte mediante trattenuta
alla fonte;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
secondo l'art. 566 cpv. 1 CC gli eredi legittimi e istituiti possono rinunciare
alla successione loro devoluta;
-
che il
capoverso 2° del medesimo articolo presume la rinuncia in caso d'insolvenza,
notoria o risultante da atti ufficiali, del defunto al momento dell'aperta
successione;
-
che nel
caso in esame gli eredi hanno rinunciato alla successione e che l'eredità è
stata liquidata con la procedura sommaria in mancanza di attivi (cfr. artt. 193
cpv. 2 e 231 LEF);
-
che
l'Ufficio di tassazione, quanto meno prima di emettere la decisione su reclamo,
era a conoscenza della rinuncia da parte degli eredi ed anche dell'avvenuta
liquidazione della successione mediante procedura sommaria, come risulta sia
dal verbale d'audizione del 6 giugno 2000 sia alla nota interna di medesima
data;
-
che nelle
osservazioni al ricorso l'Ufficio di tassazione comunica che l'Ufficio cantonale
di esazione di __________ ha già considerato in perdita per fallimento le imposte
cantonali e federali 1997-98;
-
che,
conformemente alla costante giurisprudenza di questa Camera (CDT n. 33
dell'11 febbraio 1992 in re F.; CDT n. 79 del 25 maggio 1994 in re CE
N.), l'Ufficio di tassazione più non poteva né doveva notificare la decisione
su reclamo al marito della defunta;
-
che,
stante l'avvenuta liquidazione della successione, la decisione su reclamo deve
essere dichiarata nulla.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§
Di conseguenza la decisione su reclamo del 21 agosto 2000 è dichiarata
nulla.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster