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Numero d'incarto:
80.2000.155
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00155
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 __________ a __________, domiciliata a
__________, disegnatrice edile presso l’impresa __________ di __________,
chiedeva una deduzione per spese di trasporto per fr. 8'640.- di media annua.
Nella
notifica di tassazione del 19 giugno 2000 l’Ufficio di tassazione le concedeva
invece soltanto una deduzione di fr. 3'000.- di media annua, considerando
esigibile l’uso del mezzo pubblico.
- Con
tempestivo reclamo del 28 giugno 2000 la contribuente chiedeva nuovamente la
deduzione delle spese di trasporto avute usando dell’automobile per recarsi al
lavoro, rilevando che la ditta non le metteva a disposizione alcun mezzo di
trasporto per recarsi a sbrigare i lavori amministrativi presso la filiale di
__________ e presso altre ditte con cui vi è collaborazione, come pure che la
flessibilità dell’orario lavorativo comporta orari di lavoro diversi.
L’Ufficio
di tassazione con decisione del 14 agosto 2000 respingeva il ricorso, continuando
a considerare utilizzabile il mezzo pubblico per recarsi al lavoro, ininfluenti
essendo le necessità di spostamento della ditta.
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente la deduzione delle
spese di trasporto occasionatele dall’uso della propria automobile. Fa presente
di aver accettato il lavoro dopo due anni di disoccupazione, cosciente
dell’onere che le veniva occasionato dalla trasferta. Rileva inoltre che il
tempo di percorrenza della tratta con l’automobile ammonta a ca. 18 minuti,
mentre che con l’auto postale a 52 minuti (tenendo conto di un tragitto a piedi
di 13 minuti), con una differenza di 34 minuti due volte al giorno. Lamenta
inoltre una disparità di trattamento con due altri colleghi d’ufficio, uno
residente ad __________ e l’altro a __________.
3.2.
L’Ufficio
di tassazione si rimette al giudizio della Camera, rilevando, tra l’altro, che
nel caso del contribuente domiciliato ad Arbedo si è tenuto conto della
lontananza della fermata dell’auto postale di __________ e nel caso dell’altro
contribuente è stata documentata l’effettiva necessità dell’uso del mezzo
pubblico.
- 4.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b
LIFD).
4.2.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per
trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
4.2.1.
Per l'uso
di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1
lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore
o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art.
3 cpv. 1 lett. b DE del 27 ottobre 1998). Infine, per l'uso di una
motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a
quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE). Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata,
orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le
motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le
automobili (art. 3 cpv. DE). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a
mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati
fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).
4.2.2.
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo
privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia
disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che
il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.3.
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o
quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio
dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo
ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon
senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi
pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586)
non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA
33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea
1982, pp. 682-683).
Il limite
entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi
pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia
non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i
diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera
potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò
consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da
casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge
fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di
Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle
per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro
richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla
sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach
schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota
17).
4.4.
Aldilà
delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi
Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato
rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia
emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la
deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari
impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa
pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di
criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si
ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto
dell'autorità amministrativa di provvedervi (cfr. CDT n.
..__________ dell' 11 luglio 1996 in re D. B.).
- 5.1.
La
ricorrente lavora quale disegnatrice edile presso l'Impresa __________
__________ di __________ con orari di lavoro regolari dalle otto a mezzogiorno
e dall'una del pomeriggio alle cinque e mezza.
Giustifica
tra l'altro la necessità di recarsi al lavoro con la propria automobile, oltre
che con gli orari disagevoli dei mezzi pubblici, con la necessità di dover
effettuare trasferte dal luogo di lavoro per conto dell'Impresa __________ per
recarsi ad esempio a sbrigare lavori amministrativi presso la filiale di
__________ e presso altre ditte con cui vi è collaborazione.
Tale
argomento non può essere ascoltato già per il semplice fatto che i certificati
di salario 1997 e 1998 non menzionano alcuna rifusione di spese di
rappresentanza, d'auto, di viaggio o altre ancora.
Si noti,
per altro, che da questo punto di vista la situazione della ricorrente si presenta
almeno in parte diversa da quella di uno dei due suoi colleghi di lavoro, cui accenna
nel ricorso.
5.2.
Va
comunque ricordato alla ricorrente, a titolo abbondanziale, che il codice delle
obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al
lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a
CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta
una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di
spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.).
Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini
dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in
relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese
postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di trasferta,
rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi
di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in
cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il
domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397;
inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).
Il codice
delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa
con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha
diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella
misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1
CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore,
gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi
dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura
del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp.
401-405).
5.3.
Ne
consegue che, in ogni caso, le argomentazioni ricorsuali in merito alla
necessità di frequenti spostamenti (per altro senza riscontro, come si è visto,
negli atti, segnatamente nei certificati di salario), sono irrilevanti. Le
relative spese sarebbero infatti a carico del datore di lavoro per espressa
volontà del legislatore.
Il
lavoratore cui tali costi non fossero rimborsati potrebbe promuovere un'azione
giudiziaria per ottenere quanto gli spetta.
- 6.1.
Resta
quindi unicamente da esaminare se sia esigibile la trasferta dal domicilio al
luogo di lavoro e ritorno utilizzando il mezzo pubblico.
L’impiego
del mezzo pubblico non appare inesigibile non appena si pensi che il tragitto
che la ricorrente deve percorrere quotidianamente comporta a seconda dei casi
da 38 a 39 minuti e che l’abitazione, risp. il luogo di lavoro distano dalle
rispettive fermate del bus ca. 300 m o poco più e richiedono altri cinque o sei
minuti a piedi.
Certo è
che con l’automobile privata il tempo di percorrenza è inferiore, di ca. 18
minuti secondo la ricorrente, di ca. 22-23, invece, secondo i dati desumibili
da “finaroute”, senza considerare il tempo necessario per recarsi all’automobile,
per parcheggiare e recarsi sul luogo di lavoro, risp. rientrare a casa.
Il tempo
di percorrenza con il mezzo pubblico è certo più lungo, richiedendo poco meno
di venti minuti in più rispetto a quello necessario con l'automobile. Esso è
nondimeno contenuto entro limiti del tutto ragionevoli e non sembra certo
rendere inadeguato l’uso del mezzo pubblico.
Come
questa Camera ha già avuto modo di rilevare ripetutamente, la legge concede la
deduzione per l’uso del mezzo di trasporto necessario per recarsi al lavoro e
per farvi ritorno e non per l’uso di quello più comodo.
6.2.
Il caso
in esame non appare sostanzialmente dissimile da altri casi sui quali questa
Camera è stata chiamata a pronunciarsi. L'adeguatezza della trasferta con il
mezzo pubblico è stata riconosciuta non soltanto per percorrere la tratta
__________ - __________ o da __________ a __________ (CDT n.
..__________ __________ 11 luglio 1996 in re D. B.; CDT
n. ..__________ del 14 novembre 1997 in re P.), ma anche
per tragitti più impegnativi, come ad esempio da Gordola a Lugano (CDT
n. ..__________ del 4 gennaio 1999 in re L.), a meno che
gli orari di lavoro in caso di lavoro a turni o notturno non impongano una
diversa soluzione (CDT n. ..__________ del 27
ottobre 1998 in re S.).
6.3.
Certo, la
ricorrente invoca la parità di trattamento con altri due suoi colleghi. Come
però si è detto, in almeno un caso la situazione appare diversa in considerazione
dei compiti di rappresentanza che quel collega deve svolgere. Più discutibile potrebbe
invece apparire di primo acchito l’altro caso. L’eventuale disapplicazione
della legge in un singolo caso non consente tuttavia di ritenere che l’Ufficio
di tassazione di __________ conceda in modo generalizzato la spesa per l’uso
del mezzo di trasporto privato senza esaminare gli aspetti concreti del caso.
Non va
infatti dimenticato che giurisprudenza e dottrina consentono di prevalersi del
principio della parità di trattamento nell'illegalità, se sono adempiute
diverse condizioni, tra cui la generalizzazione della prassi illegale e il
rifiuto di modificarla e se nessun interesse pubblico prevalente osti
all'applicazione del principio della parità di trattamento nell'illegalità
(cfr. DTF 103 Ia 242; ASA 54 <1985> p. 82 ss.; Knapp, loc.
cit.; TCAmm. n. 79 del 7 giugno 1988; Rivier, Droit fiscal
suisse, p. 301 s.; in particolare Auer, L'égalité dans l'illégalité, in ZBl
vol. 79, p. 281 ss., num. 28/37 alle pp. 294-298).
Sarà
quindi compito del competente Ufficio di tassazione esaminare con maggiore
puntualità, nel prossimo periodo, le singole fattispecie, secondo i principi
sanciti dalla giurisprudenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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