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Numero d'incarto:
80.2000.137
Data decisione, Autorità:
30.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00137
Lugano
30 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2000
in materia di: IC/IFD 97/98 intermedia
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 17
aprile 2000 l’Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava ai
coniugi __________ e __________ __________ __________, domiciliati a __________
__________ la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98 per mutamento della
professione del marito, che era passato da un’attività dipendente (venditore) a
una indipendente, esponendogli in via valutativa un reddito aziendale di fr.
50'000.- di media annua;
-
che il
medesimo giorno l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________
__________ anche la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui esponeva nuovamente al merito
il reddito aziendale valutativo di fr. 50'000.- di media annua;
-
che il 21
maggio 2000 __________ __________ __________ presentava reclamo contro entrambe
le notifiche di tassazione sopra descritte, rilevando tra l’altro d’averle
ricevute soltanto dopo il 24 aprile 2000;
-
che, dopo
aver chiesto al contribuente di giustificare il ritardo nella presentazione del
reclamo, l’Ufficio di tassazione con due distinte decisioni del 10 luglio 2000
dichiarava irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo del 21 maggio;
-
che con
osservazioni del 16 agosto 2000 l’Ufficio di tassazione propone di accogliere
il ricorso, rilevando che le notifiche di tassazione sono state intimate per
lettera semplice e che il contribuente afferma d’averle ricevute soltanto dopo
il 24 aprile;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sia
l'art. 206 cpv. 1 LT sia l’art. 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione
è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la
tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
-
che sia
secondo l'art. 192 LT sia secondo l’art. 119 LIFD un termine, stabilito dalla
legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo
di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
-
che, in
caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno
della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF
115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si
è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità
l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,
non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste
contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di
eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,
Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in
RTT 1974, p. 65 ss.);
-
che
all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre
prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda
delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica;
-
che
tuttavia nel presente caso l’autorità di tassazione non dispone di mezzi di
prova indiretti atti a comprovare l’esatta data della notifica;
-
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione
di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del
rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107
cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);
-
che, di
conseguenza, a giusta ragione, l’Ufficio di tassazione propone di annullare le
proprie decisioni su reclamo, ritenuto che il ricorrente afferma d’aver
ricevuto le notifiche di tassazione soltanto dopo il 24 aprile 2000 ed ha
presentato reclamo il 21/23 maggio successivo;
-
che
pertanto gli atti sono rinviati all'autorità di tassazione, perché entri nel
merito del gravame del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisioni su reclamo del 10 luglio 2000 sono annullate e gli
atti sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché si pronunci nel merito
del reclamo.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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