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Numero d'incarto:
80.2000.133
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00133
Lugano
10 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 24 luglio 2000
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
decisione del 15 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________
notificava a __________ __________, studente universitario, una multa
disciplinare di fr. 50, per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale
1999/2000;
-
che il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 luglio 2000,
argomentando di avere inoltrato il formulario concernente la dichiarazione
degli studenti;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 18 luglio
2000, contestando di avere ricevuto la dichiarazione fiscale e adducendo di
avere precedentemente richiamato e poi diffidato il contribuente ad inoltrarla;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ribadisce di avere inoltrato tempestivamente la dichiarazione per studenti
senza attività lucrativa e precisa di non avere dato seguito al richiamo del 13
aprile 2000 proprio sapendo di avere adempiuto il proprio obbligo;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in
applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT e 174 LIFD);
-
che,
perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere
realizzate due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in
una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
-
che il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
-
che, nel
caso in esame, dagli atti trasmessi alla Camera di diritto tributario dall'Ufficio
di tassazione, risultano non chiari due aspetti: se il contribuente non abbia
effettivamente inoltrato la propria dichiarazione e se abbia precedentemente
ricevuto la diffida prescritta dalla legge;
-
che,
quanto al primo aspetto, sebbene non vi sia traccia di una dichiarazione nel fascicolo
trasmesso dall'Ufficio, già nel reclamo all'Ufficio di tassazione il
contribuente aveva sostenuto di avere inoltrato la dichiarazione, ma,
respingendo il gravame l'autorità di tassazione non aveva contestato tale
affermazione, limitandosi ad osservare che la multa era stata preceduta da un
richiamo e da una diffida;
-
che,
comunque, non risulta neppure provato che il contribuente abbia ricevuto la diffida
dell'11 maggio 2000, che come si è visto costituisce presupposto per poter infliggere
una multa disciplinare;
-
che, al contrario,
la busta contenente la diffida dell'11 maggio 2000 è allegata agli atti
dell'Ufficio di tassazione e risulta rinviata dalla Posta all'Ufficio di
tassazione, con l'indicazione "partito senza lasciare indirizzo";
-
che non è
per contro noto a questa Camera se l'Ufficio abbia poi provveduto ad una nuova
intimazione, magari per posta semplice;
-
che si
ritiene pertanto che gli elementi per procedere all'annullamento della multa
disciplinare siano sufficienti, pur riconoscendo che le difficoltà nella
notificazione delle decisioni al ricorrente sono state provocate dal suo
cambiamento di domicilio, non accompagnato da comunicazioni all'autorità.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la multa disciplinare del 15 giugno 2000 e la decisione su reclamo
del 18 luglio 2000 sono annullate.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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