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Numero d'incarto:
80.2000.125
Data decisione, Autorità:
30.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00125
Lugano
30 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo sul
ricorso del 13 luglio 2000
in materia di: IC
97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da:
__________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed
in diritto
1.1
Il 28 luglio 1971, __________ __________, cittadino
tedesco domiciliato a __________ (D), concludeva un accordo con il socio
__________ __________ in merito alla vendita a quest’ultimo della sua
partecipazione nella società in nome collettivo __________ & __________,
con sede a __________, dietro versamento di una rendita vitalizia di DM
4'503.35 al mese. Al momento del decesso di __________ __________, avvenuto il
__________ __________ 1986, la titolarità della rendita sarebbe passata alla
moglie __________ e l’importo della prestazione sarebbe stato ridotto, come da
contratto, a DM 2'916.65 al mese.
__________, anch’essa cittadina tedesca, ha preso domicilio in Svizzera il 13
dicembre 1993, stabilendosi nel Comune di __________.
1.2
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94 __________ __________ indicava una pensione
di fr. 63'220.-, che le veniva integralmente esposta nella notifica di
tassazione (cfr. notifica di tassazione del 12 maggio 1997, confermata con
decisione su reclamo del 17 luglio 1997).
Analogo
importo veniva dichiarato dalla contribuente per il periodo IC/IFD 1995-96 ed esposto
dall'Ufficio di tassazione nella relativa tassazione (cfr. notifica di
tassazione del 19 maggio 1997, confermata con decisione su reclamo del 21
luglio 1997).
1.3
Con
decisioni su reclamo, rispettivamente del 18 e del 25 maggio 1998, emesse a
seguito della decisione di rinvio della Camera di diritto tributario del 14
novembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ confermava
l’imponibilità della rendita percepita dalla contribuente.
1.4.
Adita
nuovamente dalla contribuente, la Camera di diritto tributario con sentenza
dell' 8 settembre 1998 riformava le surriferite decisioni su reclamo stralciando
dal reddito imponibile sia per l'IC sia per l'IFD l'importo della rendita
germanica.
- 2.1.
Il
14 ottobre 1998 l’Amministrazione federale delle contribuzioni presentava
ricorso al Tribunale federale. Chiedeva l’annullamento in materia di IFD del
giudizio cantonale, con conseguente imposizione della prestazione nella misura
del 60% del suo valore.
2.2.
Con
decreto dell’8 giugno 1999 il Tribunale federale decideva di sospendere la
procedura di ricorso, poiché, su richiesta dell’interessata, l’Amministrazione
federale delle contribuzioni aveva dato avvio il 2 luglio 1998 alla procedura
di conciliazione prevista dall’art. 26 CDI-D, allo scopo di trovare un’intesa
con il Ministero delle finanze tedesco sull’imponibilità della rendita in
contestazione.
Il
24 giugno 1999 le autorità svizzere e tedesche trovavano un accordo in merito
alla tassazione delle rendite derivanti dall’alienazione dell’azienda, in virtù
del quale lo Stato in cui aveva sede quest’ultima detiene il diritto di imporre
le prestazioni sino a concorrenza del valore capitalizzato della stessa, mentre
che lo Stato in cui era domiciliato il beneficiario avrebbe avuto il diritto di
tassare gli introiti nella misura in cui superano l’utile d’alienazione.
Il
15 novembre 1999 __________ __________ aderiva all’accordo, riconoscendo così
che le rendite percepite dopo il suo arrivo in Svizzera (13 dicembre 1993)
soddisfacevano tutte le condizioni per essere imposte in quest’ultimo Paese e
postulando la loro imposizione al 60%.
2.3
Il
3 dicembre 1999 il Tribunale federale riattivava la procedura e con sentenza
del 28 febbraio 2000 prendeva atto dell’accordo raggiunto. Stabiliva inoltre
che la rendita era stata interamente finanziata dal marito della ricorrente con
la vendita nel 1971 della sua quota di partecipazione nella ditta __________
& __________ di __________ al socio __________ __________ e che erano
quindi adempiute le condizioni sia dell’art. 21bis
cpv. 1 lett. a DIFD sia dell’art. 22 cpv. 3 LIFD, con conseguente tassazione della
prestazione nella misura del 60%.
- 3.1.
Nel
frattempo, il 17 luglio 1997, l’Ufficio di tassazione aveva notificato a
__________ __________ anche la tassazione IC/IFD 1997-98, nella quale le
esponeva, come nelle precedenti tassazioni soggette a contestazione, l’importo
della rendita tedesca.
Il
19 giugno 2000, evadendo il reclamo della contribuente, confermava sia per
l’IFD sia per l’IC l’imposizione della rendita germanica al 60%, argomentando:
L'autorità
di tassazione richiamandosi all'accordo del 24.6.1999 intervenuto fra le
Autorità fiscali del nostro Paese ed il Ministero delle finanze tedesco ed alla
successiva sentenza del Tribunale Federale del 28.2.2000 che ha stabilito
l'imposizione al 60% della rendita vitalizia da fonte tedesca ai fini dell'IFD
1993/94 e 1995/96, ritiene che detta rendita sia da imporre (al 60X) anche ai
fin dell'imposta cantonale 1997/98.
Le norme cantonali che
regolano l'imposizione delle rendite vitalizie (art. 21 cpv. 3 LT 1994) sono
identiche a quelle dell'IFD (art. 22 cpv. 3 LIFD.)
Come risulta dai considerandi
della sentenza TF 28.2.2000, (punto 2.c pagina no. 8) «la decisione con cui i
giudici cantonali hanno escluso nel caso concreto la sovranità fiscale della
Svizzera deve essere annullata in quanto in contrasto con i termini del citato
accordo internazionale, cosi come accettato da __________ __________
__________».
3.2
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su
reclamo in materia di IC, chiedendo lo stralcio della germanica, avvertendo
sostanzialmente:
-
che la
decisione del 28 febbraio 2000 del Tribunale federale ha valore unicamente per
l’IFD;
-
che la
stessa autorità fiscale cantonale non ha modificato, a seguito della sentenza
del Tribunale federale, le tassazioni IC 1993-94 e 1995-96;
-
che la
sentenza dell’8 settembre 1998 della Camera di diritto tributario è definitiva
in materia di IC e che la Corte cantonale disponeva, al momento del giudizio,
di tutti gli elementi di giudizio e aveva pure conoscenza della procedura di
conciliazione.
- 4.1.
L’art.
26 CDI-D istituisce la procedura amichevole (Verständigungsverfahren)
per regolare le difficoltà sollevate dall’applicazione lato sensu della
Convenzione, prevedendo nei paragrafi 1 e 2, che le Autorità competenti dei due
Stati dovranno sforzarsi di regolare in via amichevole la situazione dei
contribuenti che sono oggetto di un’imposizione non conforme alle disposizioni
della Convenzione (cfr. OCDE, Modèle de convention fiscale, Rapport du
Comité des affaires fiscales, C[25]-1).
4.2.
L’Autorità
competente è, nel caso della Svizzera, l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
La
procedura può essere avviata sia d’ufficio sia su domanda del contribuente. In
questo secondo caso l’Autorità competente è tenuta a dar seguito alla richiesta
non appena appaia fondata. Contro l’eventuale rifiuto dell’Autorità competente
il contribuente può ricorrere in primo grado al Dipartimento federale della
finanze e in ultima istanza al tribunale federale con ricorso di diritto
amministrativo (Lüthi, Das Verständigungsverfahren, in Höhn (a cura
di-), Handbuch des Internationalen Steuerrechts der Schweiz,
Berna-Stoccarda-Vienna, 1993, p. 427 e p. 431).
4.3.
L’accordo
raggiunto in sede di procedura amichevole costituisce una convenzione amministrativa
di diritto internazionale, vale a dire una convenziona amministrativa che attua
una convenzione internazionale vigente (diritto internazionale secondario).
Essa
è vincolante sia per il contribuente sia per le autorità fiscali e giudiziarie
cantonali. In caso di tassazioni non ancora passate in giudicato l’accordo
amichevole è cogente. Se invece la tassazione è già passata in giudicato,
l’accordo esplica gli effetti di un motivo di revisione, consentendo di ritornare
su una tassazione definitiva (Locher, Einführung in das internationale
Steuerrecht der Schweiz, Berna 2000, p. 568 s.; Lüthi, op. cit., p.
434).
4.4.
Vero
è che la dottrina è in certa misura esitante nell’affermare se un accordo
amichevole costituisca un motivo di revisione, ma è comunque unanime
nell’affermare che, quanto agli effetti, viene parificato a un motivo di
revisione, altrimenti l’accordo nella stragrande maggioranza dei casi non
avrebbe alcun significato (Lüthi, loc. cit., con riferimento anche a Masshardt,
Kommentar zur direkten Bundessteuer, 1985, ad art. 111, p. 475 s.).
4.5.
Non
mette tuttavia conto esaminare più da vicino questo aspetto, poiché, nel caso
in esame, non è litigiosa in questa sede la tassazione IC/IFD 1997-98, non
ancora passata in giudicato, mentre non sono in discussione le precedenti
decisioni in materia di IC 1993-94 e 1995-96, che nel frattempo sono divenute
definitive a seguito della sentenza di questa Camera dell' 8 settembre 1998.
È
tuttavia pacifico non soltanto il diritto dell’autorità fiscale cantonale, ma
anche il suo dovere di procedere ad adeguare la tassazione IC1997-98
all’accordo amichevole raggiunto tra gli Stati contraenti su domanda della
ricorrente medesima.
Decidere
diversamente come vorrebbe la ricorrente - sia notato di transenna - contrasterebbe
per altro manifestamente con la buona fede processuale di cui tutte le parti
debbono dar prova.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art.
231 LT 1994
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 580.–
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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