AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.120
Data decisione, Autorità:
30.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00120
Lugano
30 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2000
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 16/23
marzo 2000 l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ __________ una multa
disciplinare di fr. 150.-, poiché quale rappresentante dell'indivisa __________
e __________ __________ non aveva presentato, nonostante un richiamo per
lettera semplice e una diffida per lettera raccomandata, la dichiarazione
d'imposta delle indivisioni. La decisione non veniva contestata e diventava
quindi definitiva.
1.2.
Il 22
maggio 2000 l'Ufficio esazione e condoni inviava a __________ __________, quale
rappresentante dell'indivisa, una diffida di pagamento per la multa
disciplinare di fr. 150.-, cui si aggiungevano le tasse di diffida di fr. 30.-
ciascuna per le diffide del 17 febbraio 2000 e per quella con cui veniva
chiesto il pagamento della multa.
1.3.
Il 5
giugno 2000 la __________ __________ __________ presentava reclamo all'Ufficio
esazione e condoni contro la richiesta di pagamento di complessivi fr. 210.-.
Il
reclamo veniva trasmesso per competenza all'Ufficio di tassazione, che con decisione
del 30 giugno 2000 lo dichiarava tardivo nella misura in cui era rivolto contro
la multa disciplinare del 16 marzo 2000 e la tassa di diffida del 17 febbraio
2000.
- 2.1.
Con
ricorso in lingua tedesca del 7 luglio 2000, per conto di __________ e
__________ __________, la __________ __________ __________ contesta la
decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione del 30 giugno 2000.
2.2.
Con
raccomandata del 18 luglio 2000 la Camera di diritto tributario avvertiva il rappresentante
dei ricorrenti che i ricorsi devono essere presentati in lingua italiana e gli
assegnava un termine di quindici giorni per provvedere alla traduzione con l'avvertenza
che il mancato ossequio dell'invito nel termine impartitogli avrebbe avuto
quale conseguenza l'irricevibilità del ricorso.
-
La
presente causa viene decisa dalla Camera di diritto tributario decide nella composizione
di un Giudice unico, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
poiché non pone questioni di principio che non siano già state risolte e non è
di rilevante importanza.
-
4.1
Secondo
dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare
la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione
federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue
nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 4 CF, che riconosce quattro
lingue nazionali.
L'art.
70 cpv. 2 CF pone tuttavia dei limiti alla libertà linguistica, consentendo ai
cantoni di designare la o le loro lingue ufficiali. È così stato
cosituzionalizzato il principio di territorialità, sancito dalla
dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.
II, Berna 2000, § 922, p. 455). Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il
potere di prendere misure per mantenere, nel rispetto delle minoranze autoctone,
i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal
modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la
propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità.
Pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti
i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III
58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).
4.2.
La
mancata traduzione in italiano del ricorso con conseguente irricevibilità dello
stesso non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(CEDU).
Secondo
il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui
i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter
essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e
familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata
sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die
Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993
p. 215 s.).
4.3.
Si
rileva inoltre che quanto ai rapporti fra l' amministrato e l'amministrazione
federale, dall'art. 70 cpv. 1 CF discende che gli amministrati possono
rivolgersi ai servizi amministrativi della Confederazione in una delle tre
lingue ufficiali ed hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa
lingua, fatto salvo il diritto delle persone di lingua romancia di rivolgersi
all'amministrazione in romancio e di ottenere risposta nella loro lingua
materna.
La
regola del trilinguismo si applica a tutti i servizi dell' amministrazione e
vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in
nome proprio ma per conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito
di quest' ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per
il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al
principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).
Peraltro,
la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l' amministrazione
centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei
rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116; Auer/Malinverni/Hottelier,
op. cit., § 935, p. 459).
4.4.
Si
sottolinea, infine, che una decisione di irricevibilità sarebbe senz'altro
censurabile, se l'autorità fiscale o giudiziaria si limitasse a pronunciare
l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del
Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al contribuente o al suo
rappresentante ed attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione;
in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di
formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection
de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence,
in Rep. 1991 p. 234).
- 5.1.
Nel caso
in esame questo giudice non può far altro che dichiarare irricevibile il ricorso
interposto dalla __________ __________ __________, perché non ha pacificamente
ossequiato il termine di quindici giorni per tradurre il gravame presentato in
lingua tedesca.
5.2.
Non
occorre quindi, così stando le cose, esaminare ulteriormente se il reclamo del
5 giugno 2000 all'Ufficio esazione e condoni, trasmesso da quell'autorità per
competenza all'Ufficio di tassazione, fosse tempestivo con riferimento alla
decisione contestata e, meglio, alla decisione di multa disciplinare del 16 marzo
2000.
5.3.
A titolo
del tutto abbondanziale questo giudice rileva che il ricorso in lingua tedesca
del 7 luglio 2000, nella misura in cui contesta la tassa di diffida contestuale
alla richiesta di esazione della multa disciplinare e della precedente tassa di
diffida del 17 febbraio 2000 esula dalle competenze di questa Corte, concernendo
unicamente l'autorità di esazione.
Si lascia
comunque all'iniziativa del rappresentante del ricorrente di richiedere semmai
all'Ufficio esazione e condono di pronunciarsi in merito all'ultima tassa di
diffida di fr. 30.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster