-
che in
data 13 marzo 2000 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ e __________
__________ la tassazione IC/IFD 1999-2000, in cui esponeva loro tra l’altro un
reddito del lavoro di fr. 80'000.- e un reddito aziendale di fr. 35'000.- in media
annua;
-
che la
tassazione era stata emessa d’ufficio, poiché i contribuenti nonostante un richiamo
per lettera semplice, la diffida per lettera raccomandata del 16 dicembre 1999
e la multa disciplinare inflitta loro il 13 gennaio 2000, non avevano
consegnato la dichiarazione d’imposta per l’IC e l’IFD;
-
che il 18
aprile 2000 __________ __________ presentava reclamo all’Ufficio di tassazione,
avvertendo d’aver ricevuto la notifica di tassazione il 22 marzo 2000 e
chiedendo un colloquio per consegnare e valutare la documentazione necessaria
per poter rivedere la tassazione d’ufficio;
-
che
l’Ufficio di tassazione con lettera raccomandata del 20 aprile assegnava ad
__________ __________ un termine fino al 9 maggio 2000 per precisare le ragioni
per le quali il reclamo era stato presentato dopo la scadenza del termine di
trenta giorni;
-
che
sempre il medesimo giorno l’Ufficio di tassazione inviava al contribuente
un’ulteriore lettera raccomandata, in cui gli assegnava un termine fino al 9
maggio per presentare la motivazione del reclamo, per esporre i fatti su cui si
fondavano le contestazioni e per produrre o designare i documenti a sostegno
del gravame, con l’avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, il reclamo
sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che con
decisione del 29 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il
reclamo, rilevando che il contribuente si era presentato all’Ufficio di
tassazione il 9 maggio con la dichiarazione fiscale compilata, indicando
altresì le ragioni del ritardo nell’inoltro del reclamo;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ afferma di essere sicuro
che la tassazione gli è stata notificata al proprio domicilio durante la 12.a
settimana, tra il 20 e il 25 marzo 2000 e di ricordare che la notifica non gli
era pervenuta fino al giorno della partenza di sua figlia per le vacanze, il 20
marzo alle ore diciotto;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che
analogo termine è previsto dall’art. 132 cpv. 1 LIFD e che l’art. l’art. 133
cpv. 3 LIFD consente di entrare nel merito di contestazioni tardive soltanto se
il contribuente prova che è stato impedito di presentarle per servizio militare
o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti;
-
che per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, p.
349; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea
1992, p. 157; CDT n. ..__________ del 13 settembre
1999 in re R. S.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT
n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
-
che la
tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del
destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III,
Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
-
che, in
caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno
della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF
115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si
è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità
l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione,
non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste
contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di
eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,
Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in
RTT 1974, p. 65 ss.; Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 349);
-
che
all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre
prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda
delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in
particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che
confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e
segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio
1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n.
331 del 27 agosto 1984 in re P.);
-
che
costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della
tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire
immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è
indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di
pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il
contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una
bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526
del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);
-
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione
di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del
rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107
cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);
-
che la
facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite
nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT
1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare
notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la
scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a
piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena
a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl
95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417
consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib
93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a
ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920);
-
che, in
una recentissima sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14 giugno
1999, inedita), il Tribunale federale ha negato che dalla propria
giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui,
allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a
lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a
tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine
previsto dalla legge per ricorrere o reclamare;
-
che,
secondo l’Alta Corte, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa:
essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli
pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve
agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole,
nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto
(cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71-72 con vari
riferimenti);
-
che un
simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento
legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché, se fosse vero il
contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la
concerne, ma che apprende in altro modo dell’esistenza della medesima, verrebbe
addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la
decisione la ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai
rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in
effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del
termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B
III, pag. 293);
-
che, in
singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto,
la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell’amministrato,
tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto, anche
se va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze
particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di
agire entro un ben preciso termine;
-
che,
nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato
che, per l’art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista
dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro
in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere
contro la medesima: laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può
quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale
previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD);
-
che, nel
caso in esame, la notifica di tassazione è stata inviata al ricorrente per lettera
semplice;
-
che
l’Ufficio di tassazione non dispone di alcun mezzo di prova diretto (invio raccomandato)
o indiretto della notifica nei tre o quattro giorni immediatamente seguenti la
data di spedizione indicata sulla notifica della tassazione;
-
che è
noto a questa Camera che di regola gli invii vengono effettuati addirittura due
o tre giorni prima della data di spedizione indicata sulla notifica della
tassazione;
-
che
nondimeno l’Ufficio di tassazione non dispone di alcuna prova che la lettera
sia pervenuta al contribuente prima della data da lui indicata, vale a dire
prima del 20 o 21 marzo;
-
che
d’altra parte il contribuente ha presentato reclamo per raccomandata il 19
aprile 2000 e che lo stesso è pervenuto all’Ufficio di tassazione il giorno
successivo;
-
che egli
ha quindi agito nel termine di trenta giorni dal momento in cui asserisce
d’aver ricevuto la notifica della tassazione;
-
che
quindi il suo agire non può certo essere considerato contrario ai principi
della buona fede e della certezza del diritto;
-
che certo
la versione del ricorrente può apparire di comodo e suscitare all’Ufficio di
tassazione più di una perplessità, ma che ciò non modifica il fatto che
l’autorità fiscale non sia in grado di provare in modo inoppugnabile il giorno
esatto dell’intimazione della notifica della tassazione, avendo scelto quale
modalità di spedizione l’invio per lettera semplice esponendosi così
all’insidia della mancanza di sufficienti mezzi probatori;
-
che
pertanto il reclamo del 19/20 aprile 2000 deve essere considerato tempestivo;
-
che il
contribuente, nel termine assegnatogli dall’Ufficio di tassazione per motivare
il reclamo e produrre o designare i mezzi di prova, ha prodotto una
dichiarazione fiscale apparentemente completa, corredata dei necessari
documenti e accompagnata da una lettera di spiegazioni;
-
che in
simili condizioni gli atti del procedimento vanno retrocessi all’Ufficio di
tassazione perché si pronunci nel merito del reclamo.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, annullata in ordine la decisione su reclamo del 29 maggio 2000,
gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché si
pronunci sul merito del reclamo del 19 aprile 2000.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).