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Numero d'incarto:
80.2000.102
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00102
Lugano
10 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________ __________
__________ __________,
__________ __________,
rappr. da: __________ __________ e __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- I
coniugi __________ e __________ __________ __________ __________ __________
notificavano al Comune di __________ la propria partenza per l'estero con effetto
31 dicembre 1995.
A partire
dal 1° gennaio 1996, __________ __________ otteneva dall'Ufficio degli
stranieri un permesso di tipo B per 120 giorni, per poter svolgere la
professione di consulente commerciale per la __________ __________ __________,
succursale di __________.
Di
conseguenza, a partire dalla stessa data, il contribuente veniva assoggettato all'imposta
alla fonte, prelevata sul salario percepito con l'attività di consulente della
__________ __________.
- Con
decisione del 14 giugno 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________
notificava ai coniugi __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD
1995/96, commisurando il reddito imponibile in fr. 398'531 per l'IC (imposta annua
fr. 58'304.55) e in fr. 402'754 per l'IFD (imposta annua fr. 43'145.25) e la
sostanza imponibile in fr. 2'889'386 (imposta annua fr. 8'586.10).
I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 giugno 1999,
chiedendo l'annullamento delle imposte per il 1996, in considerazione del
trasferimento del domicilio all'estero.
L'Ufficio
di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 15 maggio 2000, così
motivata:
In base
all'art. 2 LT e 3 DIFD il contribuente è illimitatamente imponibile in Svizzera
se dimora per un periodo di 30 giorni esercitando un'attività lucrativa o di 90
giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
Dato che il
contribuente domiciliato a __________ (paese con il quale non esiste una
convenzione per evitare una doppia imposizione), è in possesso di un permesso
di dimora di 120 giorni dall'01.01.1996 ed esercita un'attività lucrativa nel
cantone (dipendente della __________ __________), lo stesso è illimitatamente
imponibile nel nostro cantone sia per l'imposta cantonale che per l'imposta
federale diretta. Di conseguenza la tassazione 1995/96 intimata il 14 giugno
1999 è integralmente confermata ed il reclamo respinto.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i
coniugi __________ e __________ __________ __________ __________ __________
postulano l'annullamento della tassazione IC/IFD 1996. Osservano che il signor
__________ è domiciliato all'estero e ha un permesso di lavoro di soli 120
giorni, ragione per cui dovrebbe essere assoggettato all'imposta solo sui
redditi derivanti dall'attività esercitata in Svizzera.
-
Il problema sollevato dal ricorso in esame è quello di stabilire
se i coniugi __________ siano illimitatamente assoggettati all'IFD in Svizzera
ed all'IC nel Canton Ticino, come sostiene l'autorità fiscale, oppure vi siano
limitatamente assoggettati, quali contribuenti domiciliati all'estero che
lavorano però in Svizzera, come ritengono invece i ricorrenti stessi.
4.1.
Il
diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in
modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo
l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o
dimora fiscale in Svizzera.
Una
persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3
cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di
stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno
speciale domicilio legale.
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in
Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni
apprezzabili:
a. almeno
30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno
90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
Se non
sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato
all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un
sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o
la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se
egli esercita in Svizzera un'attività lucrativa (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a
LIFD; art. 4 cpv. 1 lett. a LT).
4.2.
A
determinate condizioni, dunque, la LIFD e la LT ammettono che la semplice dimora,
non legata all'intenzione di stabilirsi durevolmente, costituisce presupposto
per l'assoggettamento illimitato. La dimora deve però protrarsi per un lasso di
tempo minimo, che varia a dipendenza del fatto che essa sia accompagnata o meno
da un'attività lucrativa (Athanas, Aussensteuerliche Bestimmungen im DBG und StHG, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das
neue Bundesrecht über die direkten Steuern, p. 410).
4.3.
Per
effetto delle disposizioni della LIFD e della LT sull'assoggettamento
illimitato, possono verificarsi i presupposti della residenza in due o più
luoghi diversi. Se, in una simile ipotesi, tra la Svizzera e l'altro Stato che
rivendica l'assoggettamento illimitato, non è stata stipulata alcuna
convenzione per evitare le doppie imposizioni, tale situazione conduce ad un classico
caso di doppia imposizione. La Svizzera non prevede alcuna disposizione che
attenui o elimini la doppia imposizione in simili casi.
Se invece
è applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni, essa dovrebbe
contenere disposizioni che escludono doppie residenze, definendo in modo
preciso e tassativo lo Stato di residenza (Athanas, op. cit., p. 412; Bauer-Balmelli/Robinson,
in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 16 all’art. 3 LAID,
p. 50).
4.4.
Nella
fattispecie, l'autorità fiscale non ha avuto bisogno di dimostrare che il
signor __________ abbia domicilio fiscale nel Canton Ticino, per il semplice
fatto che è titolare di un permesso di dimora con attività, per 120 giorni.
Egli adempie pertanto chiaramente i presupposti per la dimora fiscale.
Non
essendo applicabile alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni, per
il fatto che il domicilio civile è stato trasferito a __________, non occorre
porsi il problema di un'eventuale incompatibilità con disposizioni del diritto
internazionale.
4.5.
Diversa
la situazione della signora __________ __________ __________ __________
__________. La moglie del ricorrente risulta infatti domiciliata a __________
dal 1996 ed il permesso di dimora non vale evidentemente per lei, la quale non
esercita in Svizzera alcuna attività lucrativa.
Nella
misura in cui la decisione impugnata si riferisce anche alla signora __________
e l'autorità fiscale non dimostri che ella è domiciliata nel Canton Ticino, la
stessa deve allora essere annullata.
Ritenuto
che peraltro la decisione non prende espressamente posizione sull'assoggettamento
della signora __________, si ritiene giustificato l'annullamento in ordine
della decisione ed il rinvio degli atti all'autorità fiscale, perché emetta una
nuova decisione, che si esprima sul suo assoggettamento.
- Accertato
il presupposto dell'assoggettamento illimitato, resta da considerare il problema
dei rapporti fra l'imposta alla fonte e la tassazione ordinaria. Uno degli argomenti
dei ricorrenti è infatti proprio il fatto che __________ __________ è assoggettato
all'imposta alla fonte sui redditi del proprio lavoro.
5.1.
I
lavoratori, il cui luogo di lavoro è in Svizzera e che a causa del loro
domicilio o della loro dimora in un altro Stato sono assoggettati alla
sovranità fiscale svizzera unicamente in virtù dell'appartenenza economica,
soggiacciono per questo motivo all'imposta alla fonte come i lavoratori
stranieri con domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Si tratta in particolare
delle persone presenti per periodi brevi, ossia inferiori a trenta giorni, dei
frontalieri e dei dimoranti settimanali (Zigerlig, Quellensteuern, in AA.VV., Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 394; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 356; inoltre Messaggio del Consiglio
federale sull'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, p. 126, v. anche p.
81). La nazionalità svizzera o estera del contribuente non è di rilievo; ciò
che importa è unicamente, come si evince dalla lettera delle norme citate, il
domicilio o la dimora fiscale del contribuente e non anche la sua appartenenza
nazionale (cfr. Zigerlig, loc. cit.; Messaggio sull'armonizzazione
fiscale, p. 126; Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato, del 13 ottobre 1993,
p. 71 ).
5.2.
Sia
l'art. 113 cpv. 1 LT sia l'art. 90 cpv. 2 LIFD sia l'art. 34 LAID riservano
espressamente una tassazione ordinaria sostitutiva, quando i proventi lordi
assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente
in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, l'importo
stabilito dal Consiglio di Stato, risp. dal Dipartimento federale delle finanze.
Tale
riserva vale, come si evince dalla sistematica della legge, solo per le persone
fisiche con domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Sia l'art. 113 LT sia
l'art. 90 cpv. 2 LIFD sono infatti inseriti nel titolo I della parte IV delle
rispettive leggi, che si riferisce appunto all'imposizione alla fonte delle
persone fisiche con domicilio o dimora fiscali in Svizzera e non nel titolo II,
che disciplina invece l'imposizione persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali
in Svizzera. La medesima sistematica, tuttavia con suddivisione in capitoli
diversa, la si riscontra nella LAID (cfr. Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 355; Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato,
p. 69 e p. 71; Messaggio sull'armonizzazione fiscale, p. 80).
5.3.
Sono
segnatamente imposti con la tassazione ordinaria sostitutiva i redditi lordi assoggettati
alla fonte (esclusi quelli dei frontalieri) di un contribuente o del suo coniuge
vivente in comunione domestica con lui, quando superano singolarmente, nel
corso di un anno civile, l'importo di fr. 120'000.-. Tale tassazione è mantenuta,
negli anni successivi e fino alla fine dell'assoggettamento alla fonte, anche
quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, il limite
stabilito. Se l' assoggettamento in un Cantone ha una durata inferiore ad un
anno civile intero, i redditi lordi determinanti per l'imposta alla fonte sono
convertiti su dodici mesi.
Nel caso
di tassazione ordinaria sostitutiva il datore di lavoro deve comunque continuare
a prelevare l'imposta alla fonte; essa è computata, senza interessi, sull'imposta
ordinaria sostitutiva. L'Ufficio delle imposte alla fonte può tuttavia, in
questi casi, autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare
alla trattenuta d'imposta a condizione che presti una sufficiente garanzia. In
quest'ultimo caso l'assoggettamento avviene a tutti gli effetti secondo la
procedura ordinaria (cfr. Direttiva 01/99 della Divisione delle
contribuzioni concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti
senza permesso di domicilio - artt. 104-114 LT e 83-91 LIFD).
5.4.
La
circostanza che il ricorrente sia stato assoggettato all'imposizione alla fonte
non si oppone perciò al suo assoggettamento all'imposta ordinaria.
Al
contrario, l'entità di reddito e sostanza imponibili rendono senz'altro tale
ulteriore tassazione sostitutiva del tutto giustificata e legittima.
- Il
ricorso è pertanto respinto nella misura in cui si riferisce alla tassazione
del signor __________ __________. Per quanto attiene invece alla tassazione
della moglie, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati
all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione sul suo
assoggettamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, è confermato l'assoggettamento all'imposta ordinaria sostitutiva
del signor __________ __________ __________.
§§ Nella
misura in cui si riferisce alla signora __________ __________ __________, la
decisione su reclamo del 15 maggio 2000 è annullata in ordine e gli atti sono
rinviati all'Ufficio di tassazione, perché si pronunci sulla questione del suo
assoggettamento e determini i fattori imponibili.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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