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confermava la tassazione intermedia per inizio
dell’assoggettamento , avvertendo che il reclamo contro la notifica di
tassazione del 14 agosto 1995, presentato soltanto il 13 novembre 1995, era
tardivo;
·
respingeva il reclamo contro la notifica di
tassazione IC/IFD 1995-96, poiché irricevibile, in mancanza di ogni e qualsiasi
documentazione atta a comprovare la manifesta inesattezza della tassazione
d’ufficio del 22 dicembre 1997;
-
che il 15
giugno 2000 il contribuente presentava ricorso in lingua tedesca contro entrambe
le suddette decisioni su reclamo;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
questa Camera ha rinunciato a chiedere al ricorrente la traduzione del ricorso
in lingua italiana, condizione di ricevibilità dello stesso, poiché esso si
rivela comunque manifestamente privo di fondamento;
-
che
infatti, nella misura in cui il ricorso contesta la tassazione per inizio
dell’assoggettamento del 14 agosto 1995, esso è temerario;
-
che in
effetti il ricorso è stato pacificamente presentato il 13 novembre 1995, tre
mesi dopo la notifica della tassazione, quindi quando il termine di trenta
giorni previsto dagli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD era ampiamente
scaduto;
-
che a
quell’epoca, come si evince dal ricorso in esame, il ricorrente era pacificamente
domiciliato nel Canton Ticino e che egli non fa valere alcun motivo di restituzione
del termine;
-
che
comunque la decisione che respingeva il reclamo gli era stata intimata l’11 marzo
1996 e che a quell’epoca si trovava ancora in Svizzera, come si evince sempre
dal presente ricorso;
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che
pertanto anche il presente ricorso, nella misura in cui contesta la tassazione
intermedia IC/IFD 1993-94, sarebbe tardivo, poiché presentato ben oltre il termine
di trenta giorni previsto dagli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD;
-
che di
nessun rilievo è la reintimazione della decisione su reclamo del 15 maggio
2000, come confermato anche dalla più recente giurisprudenza del Tribunale
federale (cfr. Sentenza del Tribunale federale del 30 maggio 2000 in re
M.B., consid. 3b in fine);
-
che
l’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i
suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che
secondo l’art. 132 cpv. 3 LIFD il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;
-
che anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante
diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili
non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;
-
che anche
per l’IC, il contribuente, in caso di tassazione d’ufficio, può reclamare se è
manifestamente inesatta, indicando, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i
fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, come pure allegando o
designando esattamente i documenti probatori;
-
che, se
il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo
termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria
dell’irricevibilità (art. 206 cpv. 2 LT).
-
che,
secondo il Tribunale federale, la prova della manifesta infondatezza della tassazione
d’ufficio, così come la motivazione del ricorso e l’indicazione dei mezzi di prova,
rappresentano prescrizioni di validità del reclamo, in mancanza dei quali l'
autorità non deve neppure entrare nel merito, potendo limitarsi a constatarne
l' inammissibilità; il reclamante deve tuttavia essere avvertito delle
conseguenze dell' inosservanza dei requisiti suddetti (Sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997 in re R. SA; DTF 123 II 552 = Sammlung
BGE n. 815 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p. 455);
-
che nel
caso concreto in sede di reclamo l'Ufficio di tassazione chiedeva al contribuente,
una prima volta il 27 gennaio 2000 e di nuovo il 23 febbraio 2000, di produrre
i giustificativi a comprova dei mezzi o dei redditi utilizzati per far fronte
al suo sostentamento negli anni 1993-94, come pure i giustificativi comprovanti
i debiti al 1° gennaio 1995 e gli interessi passivi pagati negli anni 1993-94;
-
che nel
contempo l’Ufficio di tassazione rendeva attento il reclamante che, scaduto
senza esito il termine di grazia concessogli fino al 15 marzo 2000, il reclamo
sarebbe stato dichiarato irricevibile;
-
che il
termine di grazia è scaduto infruttuoso;
-
che
pertanto l’Ufficio di tassazione non poteva far altro che dichiarare irricevibile
il reclamo;
-
che in
simili condizioni, essendo perfettamente corretta la decisione dell’autorità fiscale
di dichiarare irricevibile il reclamo, questa Camera non può entrare nel merito
delle contestazioni tardivamente sollevate con il presente ricorso;
-
che è
appena il caso di ricordare che già in sede di tassazione la collaborazione del
contribuente era stata nulla, malgrado richiamo, diffida e multa inflittagli
dall’Ufficio di tassazione il 21 giugno 1996;
-
che si
attira l'attenzione del ricorrente sulla possibilità di presentare una domanda
di condono;
-
che
l'art. 224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che,
a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una
situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una
multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o
parziale, dal pagamento degli importi dovuti;
-
che la
domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari; essa va
presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2
LT).
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).