AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.85
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00085
Lugano
5 luglio 1999
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13
aprile 1999
in materia di: IC/IFD
97/98
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________
__________, docente di cultura generale
alla __________ di __________ e alla __________ di __________
chiedeva di poter dedurre a titolo di "altre spese professionali" un
importo di fr. 15'588.- di media annua, conformemente alla distinta delle spese
annessa alla dichiarazione, che comprende in particolare l'installazione di un
programma informatico personalizzato per la gestione del materiale scolastico
(libri, documenti ecc.) e la relativa consultazione; la frequentazione di
numerosi corsi di aggiornamento di cultura generale e l'uso professionale di un
locale nell'abitazione privata.
L'
Ufficio di tassazione di __________, dopo aver analizzato la distinta prodotta
dalla contribuente, nella notifica della tassazione del 13 luglio 1998
ammetteva la deduzione per altre spese professionali limitatamente a fr.
2'000.- di media annua, per poi elevarla, in sede di reclamo, a fr.
6'400.-(cfr. decisione su reclamo del 22 marzo 1999).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ chiede che l'aumento della
deduzione per altre spese professionali, in modo da tener conto delle spese per
l'acquisto di un programma informatico e per i viaggi di studio organizzati __________. Fa presente di insegnare quale
insegnante di cultura generale sette materie in due sedi scolastiche diverse e
di aver quindi bisogno di un programma informatico per la gestione dei dati, segnatamente
per l'ordinamento del materiale scolastico.
-
All'udienza
del 22 giugno 1999, dopo aver sentito le spiegazione della ricorrente in merito
all'attività scolastica svolta in ordini di scuole diverse, alla durata
prolungata dell'insegnamento e alle materie insegnate, si è convenuto di
elevare la deduzione per doppia economia domestica a fr. 2'300.- di media
annua, quella per altre spese professionali a fr. 6'000.- e quella per spese di
trasposto a fr. 7'200.-.
-
Per
quanto precede, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv.
2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 marzo 1999 è riformata conformemente
al consid. 3. e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di
tassazione di __________ per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster