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Numero d'incarto:
80.1999.8
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00008
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 gennaio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________
dichiaravano un reddito aziendale di fr. 70'681.- di media annua, proveniente
dalla loro attività di gerenti di un negozio e di un ristorante a __________.
L' Ufficio di tassazione
di __________ -__________ nella notifica di tassazione del 13 luglio 1998, dopo
aver esaminato la documentazione presentata dai contribuenti ed aver altresì
valutato il dispendio del biennio di computo, elevava il reddito aziendale a
fr. 110'000.-.
- Con tempestivo
reclamo del 6 agosto 1998 i coniugi __________, assistiti dal __________
__________ __________, chiedevano che il loro reddito aziendale fosse rivisto
tenendo conto di quanto dichiarato. Facevano valere in particolare aumentati
costi generali e di personale e un minor utile lordo delle vendite del negozio.
Con decisione del 14
dicembre 1998 l'UT respingeva il reclamo, argomentando che un controllo nei
dettagli della distinta delle entrate e delle uscite dei contribuenti è
impossibile , mancando una ventilazione tra acquisti per il negozio e per il
ristorante. L'UT rilevava inoltre che il calcolo della disponibilità
finanziaria nel biennio di computo indicava una disponibilità assai contenuta.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i ricorrenti, sempre assistiti dal __________ __________
__________, chiedono la riduzione del reddito aziendale. Dei motivi ricorsuali
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
L'UT propone invece di
respingere il ricorso.
- Imposta federale
diretta
4.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD
consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una
«valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio
sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei
fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su
considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120
ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea
1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Il legislatore federale ha
definito i presupposti, in presenza dei quali si procede ad una tassazione per
apprezzamento, conformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che,
vigente il Decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD) del 1940,
aveva esteso le condizioni previste da quest’ultimo.
Condizione imprescindibile
per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle
circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente
collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio
l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato.
L’autorità di tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di
indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel,
op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p.
166).
4.3.
Per l’art. 132 cpv. 3
LIFD, infatti, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
La citata norma della
LIFD, che trova ispirazione nella legislazione di alcuni Cantoni - a titolo di
esempi, l’art. 90 cpv. 3 della legge tributaria di Zurigo e l’art. 109 cpv. 3
di quella di San Gallo (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno
delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p. 133) -
pone quindi due requisiti: da un lato, il contribuente deve contestare la
“manifesta inesattezza” della tassazione e, dall’altro, il reclamo deve essere
motivato.
Per valutare il
significato e la portata del riferimento alla manifesta inesattezza della
tassazione per apprezzamento, è dunque opportuno esaminare la giurisprudenza
che si è sviluppata intorno alle disposizioni cantonali in questione (cfr. Zweifel,
Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren, in ASA 61 p. 437). Ebbene,
nelle leggi cantonali che esigono dal contribuente la prova dell’inesattezza
della tassazione d’ufficio, si è voluta così stabilire un’inversione dell’onere
della prova (Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st.
gallische Steuerrecht, 4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e 254; Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung, cit., p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 10 ad § 90
LT-ZH, p. 647). Per contestare con successo una tassazione d’ufficio, occorre,
in altri termini, che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata,
cioè le difficoltà nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza
circa i fatti. È necessario, in particolare, che il contribuente ponga in
essere gli atti di collaborazione trascurati in precedenza. Se tale esigenza è
adempiuta, rinasce anche l’obbligo per l’autorità fiscale di effettuare
indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire il vero.
Ne viene che, se il
contribuente apporta la prova dell’inesattezza dell’apprezzamento effettuato,
la tassazione d’ufficio è annullata e deve esserne intrapresa una “ordinaria” (Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 143). La tassazione d’ufficio apparirà
infatti in ogni caso “manifestamente inesatta”, se è stato possibile accertare
la vera situazione di fatto, nell’ambito della procedura di reclamo (Zweifel,
Verfahrens
grundsätze, op. cit., p.
437; Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der
Rechtsschutz nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 144 s.).
Se invece la prova
dell’inesattezza della tassazione non è stata portata, la tassazione d’ufficio
rimane in linea di principio in vigore, mentre l’obbligo per l’autorità di
tassazione di procedere ad indagini d’ufficio non rinasce. Ciò non toglie, tuttavia,
che l’autorità di tassazione, facendo uso del proprio potere di apprezzamento,
possa sottoporre ad una verifica la tassazione d’ufficio. Alla luce di una
simile verifica, condotta sulla base degli atti, una tassazione per
apprezzamento apparirà “manifestamente inesatta”, quando la stima effettuata si
sarà rivelata in contrasto coi fatti ed in particolare quando è evidente che
essa si fonda su basi, su metodi o su strumenti di valutazione errati o
comunque inconciliabili con la situazione del singolo caso (Zweifel,
Verfahrensgrundsätze, op. cit., p. 437 s.; Meister, op. cit., p. 145).
4.4.
Da anni i ricorrenti non
sono in grado di produrre una documentazione contabile chiara, dalla quale
emergano i redditi conseguiti nella gestione del negozio e nella gestione del
ristorante, malgrado che già nel 1996 (si veda il rapporto di verifica
dell’Ispettorato fiscale del 26 aprile 1991) fosse stata rilevata ad es. la
mancanza di una contabilità organica e dei giustificativi delle entrate, senza
considerare che analoghe lacune erano già emerse nel corso di una precedente
verifica (si veda il rapporto dell’Ispettorato fiscale del 27 aprile 1982).
Anche per il periodo di
computo in discussione manca, come in passato, una contabilità organica. Manca
inoltre, come rilevato dall’UT, una delimitazione dei creditori a fine anno,
così come manca la ventilazione separata dei costi e dei ricavi delle due
diverse attività svolte dai ricorrenti (gestione del negozio e gestione del
ristorante).
In simili condizioni, l’UT
non poteva far altro che procedere per apprezzamento e non gli si può certo
rimproverare di non aver apprezzato in modo coscienzioso il reddito dei
ricorrenti, non appena si consideri che ha proceduto alla ricostruzione delle
cifra d’affari applicando il margine di utile lordo medio degli anni 1991-1994
e non il margine massimo di quel periodo, per poi ridurre prudenzialmente
l’utile da ca. fr. 119'000.- a fr. 110'000.-, come nei due precedenti periodi
fiscali.
L’UT ha inoltre proceduto
a effettuare, a comprova del risultato conseguito mediante la ricostruzione
dell’utile aziendale, il calcolo del dispendio, dal quale è emersa una
disponibilità finanziaria nettamente inferiore al periodo di computo
precedente, tale da indurre anche per questa via a una rivalutazione per
apprezzamento del reddito dichiarato.
Le lacune contabili
constatate non consentono certo ai ricorrenti di provare la manifesta
inesattezza della tassazione per apprezzamento dell’UT. Né è sufficiente
richiamarsi all’introduzione dell’IVA a decorrere dal 1° gennaio 1995, senza
produrre un listino prezzi del negozio e del ristorante, da cui emerga una
contrazione del margine di guadagno sul singolo prodotto o servizio, per
dimostrare la manifesta inesattezza della decisione dell’autorità fiscale.
L’IVA può certo aver ridotto taluni margini di guadagno, ma può anche averne
ampliati altri a dipendenza dell’adeguamento dei prezzi intervenuto.
Né serve a provare
l’inesattezza manifesta della decisione, in mancanza della ventilazione degli
acquisti tra negozio e ristorante, asserire ad es. che gli acquisti teorici del
negozio corrispondono all’80% delle vendite
Fintanto che i ricorrenti
non si decideranno - e sono ormai vent’anni ! - a presentare una contabilità
organica, continueranno ad esporsi a tassazioni per apprezzamento.
- Imposta cantonale
5.1.
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT
consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base
a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine,
può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e
del tenore di vita del contribuente.
Contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica
5.2.
Le considerazioni
proposte in merito al ricorso in materia di IFD, possono essere pertanto estese
anche all’imposta cantonale, senza che occorrano ulteriori spiegazioni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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