__________ __________, __________. __________. __________
__________,
-
che il __________. __________
__________ ha avuto quale dipendente negli
anni 1993/96 la signora __________ __________, di nazionalità __________ e titolare di un permesso di
dimora;
-
che, con scritto del 14
novembre 1997, l’Ufficio imposte alla fonte invitava il datore di lavoro, che
non aveva ancora notificato la propria dipendente non domiciliata, ad “ovviare
alla dimenticanza” e ad inviare le proprie giustificazioni;
-
che tale invito, munito
dell’avvertimento secondo cui era riservata l’apertura di una procedura di
contravvenzione, era ripetuto in successivi scritti del 19 giugno e del 10
luglio 1998;
-
che, ricevuta la
documentazione richiesta, con decisioni del 18 settembre 1998 l’Ufficio imposte
alla fonte notificava al debitore dell’imposta i conteggi delle imposte degli
anni 1993 (fr. 343,20), 1994 (fr. 436,80), 1995 (fr. 486), 1996 (fr. 442) e
1997 (fr. 408);
-
che, in data 24 settembre
1998, il debitore dell’imposta rispondeva che la dipendente in questione non
lavorava più per lui e precisava di non ritenere giustificata la richiesta di
pagare le imposte degli anni precedenti, non essendo più egli in grado di rivalersi
nei confronti della contribuente;
-
che, dopo un ulteriore
scambio di scritti, le suddette decisioni passavano in giudicato, non essendo
state impugnate;
-
che, in data 3 dicembre
1998, l’Ufficio notificava al __________.
__________ l’apertura di una procedura
di sottrazione per sottrazione d’imposta alla fonte;
-
che, con decisione del 22
gennaio 1999, l’Ufficio infliggeva al debitore dell’imposta una multa di fr.
570, pari ad un terzo dell’imposta sottratta;
-
che tale sanzione veniva
confermata con decisione del 1° marzo 1999, in seguito al reclamo del debitore
d’imposta, con la motivazione che tutti i datori di lavoro che impiegano
manodopera estera sono obbligati alla ritenuta alla fonte;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, il __________.
__________ chiede l’annullamento della
multa, argomentando in sostanza di avere omesso di inoltrare i conteggi
dell’imposta alla fonte solo perché attendeva che fosse l’autorità fiscale
stessa a inviargli i formulari necessari, come era avvenuto in precedenza per
altri dipendenti in condizioni analoghe;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che chiunque, se obbligato
a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la
trattiene o la trattiene in misura insufficiente, è punito con la multa (art.
175 cpv. 1 LIFD, art. 258 cpv. 1 LT);
-
che la multa equivale di
regola all’importo dell’imposta sottratta, ma, in caso di colpa lieve, può
essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo
dell’imposta sottratta (art. 175 cpv. 2 LIFD, art. 258 cpv. 2 LT);
-
che, se il contribuente
denuncia spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota all’autorità
fiscale, la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta (art. 175 cpv. 3
LIFD, art. 258 cpv. 3 LT);
-
che, per quanto concerne
il diritto applicabile fino al 31 dicembre 1994, se il debitore della
prestazione imponibile non ha trattenuto o ha operato una trattenuta insufficiente,
l'Autorità di tassazione reclama l'imposta non trattenuta, riservata la rivalsa
del debitore contro il contribuente (art. 238 cpv. 1 LT), e, se e la mancata
trattenuta è dovuta a comportamento intenzionale o a negligenza grave, il
debitore d'imposta è punito con la multa (cfr. art. 203 cpv. 1 LT), che va fino
a cinque volte l'imposta sottratta a seconda della gravità dell'infrazione
(cfr. art. 203 cpv. 2 LT);
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che, nei cantoni che, come
il Ticino, prelevavano fino al 1994 una imposta alla fonte che includeva anche
l’imposta federale diretta, non era comunque possibile che il datore di lavoro
potesse violare degli obblighi procedurali, proprio perché la legge federale
non ne prevedeva (Behnisch, Das
Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, Berna 1991, p. 35);
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che, di conseguenza, nella
misura in cui al ricorrente è stata inflitta una multa per sottrazione delle
imposte 1993 e 1994, si deve tener conto del fatto che manca una base legale
che consenta di estendere la sanzione alla sottrazione dell’imposta federale
diretta;
-
che, per il resto, è
invece giustificata la sanzione inflitta dall’autorità fiscale, tanto più che
il ricorrente stesso riconosce di avere saputo di dover trattenere le imposte
alla fonte e spiega di avere già intrapreso analoghe ritenute alla fonte per
altri dipendenti;
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che, proprio per queste
ragioni, non può condurre a soluzioni diverse l’affermazione secondo cui egli
avrebbe atteso che fosse l’autorità di tassazione a rivolgersi al lui per
ottenere il pagamento delle imposte;
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che, d’altronde,
l’autorità di tassazione ha già debitamente tenuto conto delle giustificazioni
addotte dal ricorrente, riducendo la multa ad un terzo dell’importo sottratto;
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che pertanto si giustifica
di confermare la decisione impugnata, dopo avere lievemente ridotto l’entità
della sanzione, in considerazione della mancanza di base legale per sanzionare
la sottrazione dell’imposta federale degli anni 1993 e 1994.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 1° marzo 1999 è riformata nel senso
che la multa è ridotta a fr. 470.–.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).