AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.68
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00068
Lugano
23 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 15 marzo 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Notificando ai
signori __________ e __________ __________
la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 23 novembre 1998, l'Ufficio di
tassazione di Mendrisio commisurava il valore di stima dell’immobile di loro
proprietà in fr. 462’880.
Il signor __________ impugnava la suddetta decisione con
reclamo dell’8 dicembre 1998, chiedendo che l’imposta sulla sostanza fosse
calcolata in base al valore di stima ufficiale in vigore al 1° gennaio 1997 e
cioè fr. 236’388. Faceva presente infatti di avere interposto reclamo contro la
nuova stima ufficiale e di avere ricevuto la relativa decisione solo l’11 marzo
1997. L’autorità di tassazione respingeva il reclamo in data 15 febbraio 1999,
argomentando che indipendentemente dall’esito e dalla durata dell’eventuale
procedura ricorsuale in materia di stima ufficiale, la decisione definitiva
produce effetti, ai fini fiscali, a partire dal momento che ha determinato la
modifica delle stime dell’intero comprensorio di __________
e cioè dalla data di entrata in vigore della revisione generale (in casu,
il 1° gennaio 1997).
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ ripropone la richiesta di
ridurre l’imposta sulla sostanza e sul relativo reddito, applicando il valore
di stima ufficiale ancora in vigore al 1° gennaio 1997, in considerazione del
reclamo pendente a quel momento contro la nuova stima. Il ricorrente invoca l’art.
9 del decreto esecutivo sui turni di revisione delle stime immobiliari del 31
maggio 1955, secondo cui il Consiglio di Stato, «dopo esperita la procedura di
reclamo e di ricorso», decide sull’applicazione delle nuove stime.
-
Questa Camera non
può esimersi, in primo luogo, dal mettere in dubbio la stessa ricevibilità del
ricorso, che reca la firma “__________
__________ __________ ”.
La sottoscrizione di un
ricorso costituisce infatti un requisito di validità dello stesso, in mancanza
del quale l’autorità non entra neppure nel merito (cfr. Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 10 all’art.
101 DIFD, p. 240). Ebbene, W. Tell non risulta essere né il nome né uno
pseudonimo riconosciuto del contribuente __________
__________.
In considerazione del
fatto che il difetto della firma è considerato un vizio riparabile, si ammette
che al ricorrente si possa attribuire un termine congruo per emendare il suo
ricorso. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, tale disciplina, finalizzata
alla prevenzione del formalismo eccessivo, è pensata solo per le omissioni
involontarie, per il fatto che altrimenti si dovrebbe ammettere il mancato
rispetto del termine. Il ricorrente che interpone un atto di cui non può
ignorare l’irregolarità, facendo conto sulla concessione di un termine per
rimediare al difetto iniziale, si aspetta infatti una proroga del termine di
ricorso (DTF 121 II 255 consid. 4b).
La questione può comunque
essere lasciata aperta, dovendo il ricorso essere respinto nel merito.
- 4.1.
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). In linea di
principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT),
riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari. Infatti,
per l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori sono
imposti per il valore di stima ufficiale.
Quanto alle basi
temporali, la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale
all’inizio del periodo fiscale o dell’imponibilità (art. 54 LT).
4.2.
Negli ultimi anni la
normativa in materia di stima ufficiale della sostanza immobiliare ha subìto
diverse modifiche, in seguito ad interventi legislativi e giurisprudenziali:
• il
1° gennaio 1997 è entrata in vigore la legge sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), che ha abrogato la legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone del 25 novembre 1936;
• il
20 marzo 1998, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale l’art. 45 Lst,
che non entrerà pertanto mai in vigore (DTF 124 I 159);
• con
effetto retroattivo al 1° gennaio 1999, la legge del 7 febbraio 1999 ha modificato
gli articoli 47 e 48 Lst.
4.3.
Nel caso qui in
discussione, che si riferisce alle imposte sulla sostanza del periodo fiscale
1997/98, si applica la nuova legge del 1996, nella versione in vigore fino al
31 dicembre 1997 (cfr. anche RDAT II-1997 n. 28t).
Per rispondere al quesito
quale sia il diritto applicabile in caso di una modifica della base legale,
vige infatti il principio che sono determinanti quelle disposizioni che valgono
per l’adempimento della fattispecie da disciplinare giuridicamente o che
comportano conseguenze giuridiche. Modifiche sopravvenute in seguito devono essere
lasciate inosservate (StE 1995 B 110 n. 5; DTF 119 Ib 110 consid. 5 e
giurisprudenza citata).
La modifica del 7 febbraio
1999 non è infatti applicabile alle tassazioni di periodi fiscali precedenti,
le cui decisioni non siano ancora definitive, proprio perché il “fatto” di
rilevanza giuridica su cui si fonda il prelievo dell’imposta sulla sostanza è
la proprietà dell’immobile al momento determinante (CDT n. ..__________ del 15 marzo 1999 in re E. e P.C.).
- Per il periodo
1997/98, come detto, la stima ufficiale del 1997, così come confermata dalla
decisione su reclamo del’11 marzo 1997, è stata applicata dall’autorità fiscale
con una riduzione del 20%.
5.1.
L’art. 47 cpv. 1 terza
frase della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13
novembre 1996 (Lst), nella versione in vigore fino alla fine del 1998,
stabilisce che, nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1991, il 1.1.1993 e il 1.1.1995, le stime saranno considerate con una
diminuzione del 20%. Per l’art. 47 cpv. 2 Lst le stime delle revisioni generali
determinate in base alla legge del 21 novembre 1936 e che entrano in vigore a
contare dal 1.1.1997 sono considerate nella misura stabilita dal Consiglio di
Stato.
Ebbene, con ordinanza del
20 dicembre 1996, il Consiglio di Stato ha deciso che nei comuni cui si
riferiscono le disposizioni transitorie appena menzionate, fra i quali rientra
anche __________, i valori di stima sono
considerati nella misura dell’80%.
Lo sconto in questione è
stato voluto dal legislatore per ridurre la disparità di trattamento tra i
proprietari di casa con stima di recente aggiornamento e proprietari di casa
con stime molto più vecchie, quindi molto più basse (RDAT II-1997 n.
28t).
5.2.
Dunque, la sostanza
immobiliare dei ricorrenti è stata commisurata in fr. 462’880, conformemente
alla decisione dell’Ufficio cantonale di stima, dedotto il 20%.
- Il ricorrente
contesta tuttavia tale decisione, argomentando sostanzialmente che la decisione
su reclamo dell’Ufficio cantonale di stima con cui è stato definitivamente
stabilito il valore di stima per la revisione generale 1997 è stata emessa nel
corso del 1997, cosa che impedirebbe una sua applicazione retroattiva al
periodo 1997/98.
6.1.
L'art. 3 cpv. 1 LSt 1936
precisava che il Consiglio di Stato era competente a stabilire il turno delle
revisioni periodiche, di regola decennale (cpv. 1). La legge conferiva
nondimeno facoltà __________ __________ di prolungare il turno, per
determinati comuni o determinate regioni, a quindici anni (art. 3 cpv. 2 LSt
1936) e, in taluni casi, con particolare riguardo per le zone di montagna e
delle valli, persino di confermare puramente e semplicemente le stime in corso
per altri dieci anni (art. 3 cpv. 3 LSt 1936). Al proprietario di immobili
veniva comunque lasciata la facoltà, ogni due anni e a partire dal terzo anno
in cui vennero determinate le stime, di chiedere, su istanza accompagnata dal
preavviso della municipalità, la revisione dei valori di singoli fabbricati (art.
4 cpv. 1 LSt 1936).
Contro le nuove stime era
dato diritto di reclamo all’ufficio cantonale di stima (art. 16 cpv. 1 Lst
1936) e poi facoltà di ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 19 cpv. 1 Lst
1936).
6.2.
La questione come debba
essere calcolato il valore di stima nel caso in cui le stime non siano ancora
cresciute in giudicato, non essendo ancora scaduto il termine per interporre
ricorso all’autorità competente o essendo pendente un simile gravame, ha dato
adito a problemi non indifferenti.
Infatti, il Tribunale
federale, in una sentenza del 1978, ha dichiarato arbitraria la prassi
cantonale, consistente nell’applicare ai fini fiscali valori di stima non
definitivi, salvo il diritto del contribuente di chiedere la revisione della
tassazione in caso di riduzione degli stessi. Pur ammettendo, infatti, che la
prassi in questione aveva il merito di risolvere diversi problemi di ordine
giuridico e pratico, evitando in particolare il verificarsi della prescrizione
nei casi in cui gli organi di stima procrastinassero troppo le loro decisioni, I’Alta
Corte riteneva tuttavia che essa fosse in contrasto con la lettera della legge
in materia di stima. Inoltre, sosteneva che il fatto di rimettere all’
iniziativa del contribuente, mediante un’istanza di revisione, la modifica
della tassazione, in seguito all’eventuale accoglimento di un ricorso,
comportasse un “ingiustificato aggravio a suo carico” (STF del 12 luglio
1978).
Tale decisione del
Tribunale federale è stata poi confermata da questa Camera, che ha così
ribadito che le autorità fiscali devono attenersi alle stime primitive, riservandosi
tuttavia espressamente la riscossione dell’imposta sull’eventuale differenza,
qualora le stime fossero modificate a seguito di una procedura ricorsuale (CDT
- 175 del 30 aprile 1980; CDT n. 347 del 21 settembre 1981; CDT
- 371 del 2 settembre 1983).
6.3.
La suddetta giurisprudenza
è peraltro stata oggetto di critica, in una più recente sentenza di questa
Camera (CDT n. 162 del 22 agosto 1994 in RDAT I-1995 n. 8t), la quale ha
però lasciato aperta la questione, dato che i ricorrenti non avevano in casu
impugnato la nuova stima ufficiale. La Camera di diritto tributario si è
chiesta, in primo luogo, perché mai sia I’autorità fiscale a dover procedere
d’ufficio alla modifica della tassazione, quando l’esito della procedura in
materia di stima sia stato sfavorevole al contribuente; in un simile caso,
infatti, la riscossione della differenza fra l’imposta dovuta e quella pagata
in base alla tassazione cresciuta in giudicato potrebbe essere intrapresa solo
qualora l’autorità apprendesse l’esito della procedura stessa direttamente
dall’autorità competente; ma ciò potrebbe anche non accadere, poiché l’Ufficio
di tassazione non è certo parte nella procedura in questione. Il contribuente
stesso, d’altronde, non ha nessun interesse a comunicare di propria iniziativa
l’esito del suo ricorso.
Questa Camera si era
inoltre dichiarata perplessa in merito all’esistenza di una base legale che
consentirebbe all’autorità di tassazione di riscuotere l’imposta sulla
differenza, non essendovi un motivo di ricupero d’imposta né di revisione.
La Camera concludeva
affermando che il vero problema è dunque quello della retroattività della
decisione in materia di stima ufficiale. Quali che siano cioè l’esito e la
durata dell’eventuale procedura ricorsuale, la decisione che ne scaturirà
produrrà effetti, ai fini fiscali, a partire da un momento precedente
all’emissione della stessa. L’unico modo per evitare le difficoltà connesse con
la necessità di modificare una tassazione cresciuta in giudicato, tutelando nel
contempo la certezza del diritto, sarebbe dunque quello di sospendere la
tassazione fino alla decisione del ricorso sulla stima. In tal caso, vi sarebbe
però il pericolo, non indifferente della prescrizione; inoltre, sarebbe disatteso
il legittimo interesse del contribuente a conoscere in termini ragionevoli i
fattori imponibili determinanti per la tassazione del periodo fiscale in corso.
6.4.
Anche in questo caso il
problema evocato nelle considerazioni appena esposte può essere lasciato
aperto.
Infatti, al ricorrente
l’imposta sulla sostanza è stata calcolata in base alla nuova stima del 1997,
che è divenuta definitiva una volta scaduto il termine per ricorrere al Tribunale
di espropriazione. Che la decisione su reclamo dell’11 marzo 1997 abbia effetto
retroattivo al 1° gennaio 1997 è, per le ragioni appena enunciate, del tutto
coerente con il sistema fiscale ticinese, che prevede l’accertamento del valore
ufficiale degli immobili in una procedura separata da quella di tassazione (v.
anche STF 26 gennaio 1990 in RDAT 1990 n. 71; inoltre CDT n.
80.99.00051 del 15 marzo 1999).
6.5.
Né vale richiamarsi al
tenore letterale dell’art. 9 del decreto esecutivo sui turni di revisione delle
stime immobiliari, del 31 maggio 1955, il quale dispone che il Consiglio di
Stato, «dopo esperita la procedura di reclamo e di ricorso, decide quando le
nuove stime di ogni singolo anno di revisione, come al programma succitato,
saranno applicate agli effetti previsti dalle leggi».
Il decreto esecutivo non è
infatti un atto legislativo bensì un atto dell’autorità esecutiva, il quale non
può pertanto introdurre una disciplina diversa da quella voluta dal legislatore.
La conclusione del
ricorrente, secondo cui il semplice fatto che il 1° gennaio 1997 fosse pendente
il suo reclamo contro la nuova stima basterebbe a far concludere che il
Consiglio di Stato «non era legittimato a decretare l’entrata in vigore delle
nuove stime», non è evidentemente pertinente: con i tempi che comportano le procedure
di reclamo e poi, ancor più, quelle di ricorso, non sarebbe più possibile fare
entrare in vigore alcuna revisione generale delle stime alla data stabilita.
- Nella misura in cui
è ricevibile, il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e
spese processuali seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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