AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.60
Data decisione, Autorità:
07.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00060
Lugano
7 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 5 marzo 1999
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
L'Ufficio di
tassazione di Lugano-Campagna notificava il 16 febbraio 1998 la tassazione IC
1997-98 ai coniugi __________,
domiciliati a __________ e proprietari
di sostanza immobiliare in Ticino, esponendo loro un reddito della sostanza
immobiliare lordo di fr. 12'900.- e una sostanza imponibile lorda di fr.
277'454.-.
-
Con lettera del 29
dicembre 1998, spedita il 4 gennaio 1999, i coniugi __________ presentavano reclamo contro le tassazioni IC 1997-98,
producendo i riparti d'imposta intercantonali del Canton Zurigo degli anni di
computo 1993 e 1994, come pure copia della dichiarazione fiscale 1997
presentata e relativi allegati.
Il 15 febbraio 1999 l'
Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna dichiarava irricevibile il reclamo
contro le surriferite notifiche di tassazioni in quanto tardivo.
-
Con il presente
ricorso del 5 marzo 1999 i contribuenti chiedono la correzione della tassazione
IC 1997-98, asserendo, alla luce delle ingenti spese di manutenzione sopportate
negli anni di computo 1995-96, che l'immobile di __________
non ha prodotto alcun reddito.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
5.1.
Secondo l'art. 206 cpv. 1
LT, contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità
che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della
stessa. L'art. 192 cpv. 1 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza
dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994). In altre parole, la restituzione del
termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del
contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre
1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173).
5.2.
Nel presente caso, il
reclamo presentato il 4 gennaio 1999 dai contribuenti contro la notifica di
tassazione del 16 febbraio 1998 in materia di IC 1997-98 è irrimediabilmente
tardivo, essendo stato presentato dieci mesi dopo la scadenza del termine per
reclamare.
5.3.
I ricorrenti non invocano
per altro nessun motivo di restituzione dei termini, limitandosi invece a
chiedere la modifica della loro tassazione, presentando le decisioni di riparto
del Canton Zurigo per gli anni di computo 1993 e 1994, entrambe datate
rispettivamente 4 e 21 settembre 1998.
Stando così le cose, non
può quindi essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha
dichiarato irricevibile il gravame.
- 6.1.
Va nondimeno rilevato, a
titolo abbondanziale, che la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad
impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la
sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se dunque un
contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo
concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per
quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a
ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).
Se, per motivi desunti dal
divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad
una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire
secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di
reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT
n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
6.2.
Va quindi fatto presente
ai ricorrenti che per la tassazione IC 1997-98 fanno stato gli anni di computo
1995 e 1996.
Dagli atti dell'incarto
non risulta se il Canton Zurigo li abbia già emessi. Quelli prodotti con il
reclamo si riferiscono agli anni di computo 1993 e 1994, base di calcolo della
tassazione IC 1995-96, notificata il 14 agosto 1995 e passata incontestata in
giudicato.
Qualora la tassazione del Canton
Zurigo relativa al periodo fiscale 1997-98 (anni di computo 1995 e 1996), non
fosse ancora stata emessa, così come la relativa decisione di riparto, i
contribuenti avranno ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art.
46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale,
mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3
OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT
1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn,
op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster