AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.54
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00054
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 24 febbraio 1999
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96 i coniugi __________
e __________ __________ chiedevano la deduzione delle spese di gestione e di
manutenzione della loro casa in ragione di complessivi fr. 5'498.- (fr. 2'749.-
di media annua), segnatamente: fr. 233.- per l'acqua potabile, fr. 325,30 per
la raccolta rifiuti, fr. 4'027,95 per riscaldamento, illuminazione ecc., fr.
892,50 per l'assicurazione contro gli incendi.
Nella notifica di
tassazione del 9 novembre 1998 l'UT concedeva loro la deduzione a titolo di
soli fr. 1'275.- di media annua, pari al 15% del valore locativo.
La notifica di tassazione
veniva successivamente confermata su questo punto con decisione su reclamo del
25 gennaio 1999, osservando sostanzialmente che le spese di gestione non possono
essere dedotte poiché il valore locativo viene calcolato al netto delle spese
accessorie.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________
ribadiscono la richiesta di deduzione di fr. 2'749.- di media annua a titolo di
spese di gestione e di manutenzione.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
Secondo l'art. 31 cpv. 2
LT 1994, di tenore identico all'art. 32 cpv. 2 LIFD, il contribuente che
possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi
d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di
manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano
lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 119 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,
Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT
n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
- 5.1
Nel caso della deduzione
delle spese di gestione e amministrazione occorre infatti distinguere tra
immobili dati in locazione e immobili abitati dal proprietario medesimo.
Per costante
giurisprudenza, questa Camera ha sempre considerato che le spese di
riscaldamento, così come quelle d'acqua, elettricità, fognatura, spazzatura
ecc. costituiscono dei consumi fiscalmente considerati, come nel caso degli
inquilini, destinazione di reddito per il contribuente e la sua famiglia (cfr. CDT
n. 246 del 10 giugno 1983 in re F.T.; CDT n. 372 del 2 settembre 1983
in re E.M.; CDT n. 489 del 12 dicembre 1986 in re Ma.; v. anche Epiney-Colombo,
Deduzioni fiscali per spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT
II 1991, p. 308).
D'altra parte l'art. 33
lett. a LT, di tenore identico all'art. 34 lett. a LIFD, esclude tassativamente
la deduzione dal reddito delle spese per il mantenimento del contribuente e
della sua famiglia. Tra questi costi sono da annoverare "in erster Linie
die Kosten für die Wohnung", ma anche quelli dell'eventuale servitù
("Hausangestellte") (cfr. Agner/Jung/Steinmann, op. cit., ad Art.
34 LIFD, p. 146; inoltre Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 374 s.).
A giusta ragione, quindi,
l'UT ha negato la deduzione delle spese per l'acqua potabile, la raccolta dei
rifiuti, l'illuminazione, e il riscaldamento.
5.2. I premi
d'assicurazione, segnatamente quelli dell'assicurazione sui beni materiali
(assicurazione contro gli incendi, contro i danni dell'acqua, contro la rottura
vetri e di responsabilità civile) sono deducibili conformemente all'art. 1 cpv.
1 lett. b dell' Ordinanza del 24 agosto 1992 dell' Amministrazione federale
delle contribuzioni concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio
privato in materia di imposta federale diretta (RS 642.116.2; inoltre: Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995 p. 11).
A sua volta la Circolare
n. 7 del 1° dicembre 1994 della Divisione cantonale delle contribuzioni sulle
deduzioni dai proventi della sostanza immobiliare privata (RL 5.2.7)
elenca alla cifra 3, in modo non esauriente come lascia intendere la parola
ecc., i premi assicurativi deducibili: assicurazione contro gli incendi, i
danni dell'acqua all'immobile, la responsabilità civile del proprietario e la
rottura dei vetri. Essa precisa tuttavia che i contratti di locazione più
recenti includono questi premi d'assicurazione fra le spese accessorie
accollate agli inquilini, traendo la conclusione che essi non dovrebbero
quindi figurare fra le spese chieste in deduzione (N.d.R.: in corsivo nel
testo della Circolare).
La ragione della deduzione
dei premi assicurativi suddetti risiede sostanzialmente nel fatto che essi, nel
caso di immobili di locazione, non possono essere accollati agli inquilini
(cfr. per il diritto cantonale: Circolare n. 33/1 del 15 gennaio 1995 dell'
Amministrazione cantonale delle contribuzioni, cifre 2.5 e 4.2; per il diritto
federale Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 180 e
Circolare del 31 ottobre 1967 dell' Amministrazione federale delle
contribuzioni, in ASA 36 272 ss.; si veda inoltre CDT n. ..__________ del 21 marzo 1996 in re U. C.).
Tali premi servono infatti per loro natura a garantire il mantenimento del
valore dell'immobile in caso di calamità e i premi per l'assicurazione
responsabilità civile del proprietario sono quindi deducibili. Non lo sono
invece i premi per l'assicurazione economia domestica (mobilio, furto, ecc.)
(cfr. Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 374; CDT
n. ..__________ del
21 marzo 1996 in re U. C.; inoltre: sentenza del 7 giugno 1995 della Pretura
del distretto di Lugano, Sez. 4, con riferimento a Zihlmann, Das neue Mietrecht,
Zurigo 1995, p. 55 e Portner, Wegleitung zum neuen Mietrecht, Berna
1990, p. 31). Per questi motivi,
Il linea di principio la
deduzione del premio assicurativo, nella misura in sia esclusivamente riferito
all'incendio (e non anche al mobilio) deve essere ammessa.
5.3. Ciò
nonostante, la soluzione adottata dall'UT è chiaramente la più favorevole ai
ricorrenti, poiché la deduzione forfetaria eccede manifestamente l'importo, in
media annua, dell'assicurazione contro l'incendio.
Il ricorso si avvera
quindi manifestamente infondato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster