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Numero d'incarto:
80.1999.41
Data decisione, Autorità:
07.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00041
Lugano
7 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 16 febbraio 1999
in
materia di: IC/IFD 95/96 intermedia e IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che l'Ufficio di
tassazione ha esposto ai coniugi __________
e __________ __________ un reddito aziendale di fr. 28'000.- di media annua
in relazione all'attività di parrucchiera indipendente svolta dalla moglie
(cfr. notifica di tassazione del 30 giugno 1998);
-
che in sede di reclamo il
reddito aziendale veniva ridotto a fr. 20'000.- di media annua (cfr. decisione
su reclamo del 25 gennaio 1999);
-
che con il presente
tempestivo ricorso i ricorrenti chiedono un'ulteriore riduzione del reddito
aziendale, sottolineando come i diversi esercizi abbiano chiuso con delle
perdite e come nel 1998 per far fronte alle necessità quotidiane abbiano dovuto
far capo al prestito;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che all'udienza del 16
marzo 1999 la ricorrente __________ __________ ha spiegato ampiamente i motivi che
l'hanno indotta a riprendere l'attività di parrucchiera dopo un'interruzione di
diversi anni per ragioni di salute e ha altresì illustrato il tipo di attività
svolta;
-
che il giudice ha quindi
proposto alle parti di stabilire il reddito aziendale in fr. 15'000.- di media
annua, aggiungendo in pratica ai prelevamenti privati dichiarati il sussidio a
fondo perso per l'acquisto di attrezzature, che è stato parzialmente
ammortizzato;
-
che le parti hanno aderito
seduta stante a detta proposta;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 gennaio 1999 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto a fr. 15'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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