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Numero d'incarto:
80.1999.37
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00037
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 10 febbraio 1999
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, in data 10 aprile
1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna inviava ai coniugi __________ e __________
__________ un richiamo ad inoltrare la
dichiarazione fiscale 1997/98, non essendo quest’ultima pervenuta entro il
termine del 31 marzo 1997;
-
che, in seguito a ripetute
richieste, l’autorità fiscale concedeva ai contribuenti ben cinque proroghe del
termine per l’inoltro della dichiarazione, l’ultima delle quali scadeva il 30
settembre 1998;
-
che, non essendo pervenuta
a tale data la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione notificava ai
contribuenti una diffida raccomandata, attribuendo loro un termine di dieci
giorni per adempiere i propri obblighi;
-
che i contribuenti
impugnavano la suddetta diffida e la relativa tassa di fr. 30, argomentando di
non avere mai ricevuto una risposta alla richiesta di proroga del 30 giugno
1998 e di non avere neppure ricevuto il richiamo del 10 aprile 1997;
-
che l’autorità fiscale
respingeva un reclamo contro tale diffida, con decisione del 14 ottobre 1998;
-
che i contribuenti
impugnavano allora la decisione con ricorso alla Camera di diritto tributario,
la quale, dopo avere concesso l’effetto sospensivo (decreto 22 dicembre 1998),
respingeva il gravame con decisione del 4 gennaio 1999;
-
che, in data 10 dicembre
1998, l'Ufficio di tassazione aveva tuttavia inflitto ai contribuenti una multa
disciplinare di fr. 300 per il mancato inoltro della dichiarazione;
-
che un reclamo del 18
dicembre 1998 contro la suddetta decisione veniva respinto con decisione
dell’11 gennaio 1999 dell’autorità di tassazione;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ impugnano la decisione su reclamo, argomentando che
l’autorità fiscale non avrebbe avuto il diritto di infligger loro una multa
disciplinare fintantoché non fosse divenuta definitiva la decisione in materia
di diffida;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario,
è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
-
che, perché l'autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due
distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in
una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo, 1995, p. 472);
-
che il Tribunale federale
ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9 = ASA
66 p. 142);
-
che, nella fattispecie,
essendo stata contestata, mediante il precedente ricorso a questa Camera, la
diffida in quanto tale, è evidente che il presupposto oggettivo per la multa
non poteva ritenersi adempiuto, tanto più che il presidente di questa __________ aveva espressamente riconosciuto
l’effetto sospensivo al gravame pendente;
-
che, pertanto, si
giustifica l’annullamento della multa disciplinare;
-
che l’accoglimento del
ricorso comporta che non siano posti a carico dei ricorrenti né la tassa di
giustizia né le spese processuali, mentre è loro riconosciuta un’indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 gennaio 1999 e la multa disciplinare
del 10 dicembre 1998 sono annullate.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Ai ricorrenti è
riconosciuta un’indennità di fr. 200.– per ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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