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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.3
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00003
Lugano
27 gennaio 1999
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 30 dicembre 1999
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che
il 31 agosto 1998 l'UT notificava a __________ __________ __________ la
tassazione IC 1997-98, in cui accertava un reddito imponibile di fr. 9'170.- e
una sostanza imponibile di fr. 19'740.-;
-
che
i due suddetti importi non raggiungevano il reddito minimo imponibile, risp. la
sostanza minima imponibile, cosicché la contribuente risultava esenta da
imposte per il periodo fiscale in questione;
-
che
nondimeno la contribuente presentava reclamo, lamentando la mancata deduzione
delle spese di malattia, dei premi d'assicurazione sulla vita, come pure la
mancata concessione della deduzione generale dal reddito;
-
che,
ancorché manifestamente privo d'oggetto, il reclamo veniva parzialmente accolto
dall' Ufficio di tassazione, che concedeva alla contribuente una deduzione di
fr. 128.- di media annua per spese di malattie, riducendo così il reddito
imponibile a fr. 9'042.-;
-
che
con il presente, tempestivo ricorso postula nuovamente la concessione delle
deduzioni già sollecitate in sede di reclamo;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
il presente ricorso è manifestamente privo d'oggetto, in quanto,
indipendentemente dal riconoscimento delle deduzioni chieste dalla ricorrente,
il suo reddito già si situa al di sotto della soglia minima imponibile per
persone sole di fr. 10'000.-, cosicché ella non deve pagare alcun tributo allo
stato per il periodo fiscale 1997-98;
-
che
i quesiti posti dalla ricorrente sono puramente accademici e non rivestono
alcun interesse concreto;
-
che
una decisione al riguardo nemmeno si giustifica in relazione alla futura
tassazione 1999-2000, poiché se del caso la contribuente potrà riproporre,
qualora superasse la soglia minima dell'imponibilità, tutte le censure del caso
con riferimento ai redditi conseguiti nel periodo di computo 1997-98 e alla
normativa vigente;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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